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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20762/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J-Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, comma 2, e 625 comma 1 n 4 cod. pen., al medesimo contestato al capo I) della rubrica, e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Letta la memoria dell'imputato, che ha ribadito le ragioni dell'impugnazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l' "erronea valutazione della prova della doppia conforme e conseguente manifesta illogicità della motivazione della sentenza" non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti: il ricorrente contesta l'identificazione attraverso asserite divergenze tra la descrizione della persona offesa e lo scooter dal medesimo condotto e gli esiti della ricognizione della persona offesa, in tal guisa chiedendo impropriamente a questa Corte una valutazione diretta delle prove.

Dinanzi alla Corte di cassazione non è, invero, consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Nel caso in esame, le conformi sentenze di merito hanno dato atto di come la persona offesa, Zingarelli, abbia riconosciuto senza incertezza alcuna l'imputato, di talchè le minime discrasie segnalate nel ricorso riguardo la descrizione del casco edel tipo di ciclomotore rinvenuto nella disponibilità del ricorrente si rivelano incensurabilmente giustificate; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.Mu friunzion-ario Mitrzia 11/14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J-Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, comma 2, e 625 comma 1 n 4 cod. pen., al medesimo contestato al capo I) della rubrica, e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Letta la memoria dell'imputato, che ha ribadito le ragioni dell'impugnazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l' "erronea valutazione della prova della doppia conforme e conseguente manifesta illogicità della motivazione della sentenza" non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti: il ricorrente contesta l'identificazione attraverso asserite divergenze tra la descrizione della persona offesa e lo scooter dal medesimo condotto e gli esiti della ricognizione della persona offesa, in tal guisa chiedendo impropriamente a questa Corte una valutazione diretta delle prove. Dinanzi alla Corte di cassazione non è, invero, consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Nel caso in esame, le conformi sentenze di merito hanno dato atto di come la persona offesa, Zingarelli, abbia riconosciuto senza incertezza alcuna l'imputato, di talchè le minime discrasie segnalate nel ricorso riguardo la descrizione del casco edel tipo di ciclomotore rinvenuto nella disponibilità del ricorrente si rivelano incensurabilmente giustificate; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.Mu friunzion-ario Mitrzia 11/14
Sentenza Cassazione n. 20762/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris