CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42293/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — 3 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 26/2/2021 della Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, quella del Tribunale di Milano del 19/6/2018, con cui è stata pronunciata condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a suffragare una alternativa e non consentita valutazione di merito, inerente al trattamento sanzionatorio, in assenza dell'individuazione di profili di arbitrarietà della pena irrogata, in particolare con riferimento all'aumento per i reati unificati ex art. 81 cod. pen., che la Corte ha determinato in misura comunque contenuta, nel quadro di una valutazione complessiva del fatto e della personalità del ricorrente. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]