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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18201/2026

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ello di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare il ricorso inammissibileRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza oggetto del ricorso, la Corte di appello di Lecce hadichiarato l’inammissibilità della richiesta di ricusazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] confronti del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, dinanzialla quale pende procedimento penale nei confronti del ricorrente.La Corte ha rilevato che l’istanza di ricusazione fosse reiterativa di precedenzaistanza già dichiarata inammissibile e, in ogni caso, che con la stessa il Lucarellilamentasse esclusivamente la illegittimità di ordinanze pronunciate dal Giudicedell’udienza preliminare, inerenti alle funzioni processuali e di governo dell’udienzaesercitate, come tali non legittimanti una richiesta di ricusazione.2.

Propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio procuratore speciale,[OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale e vizio dimotivazione (ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.) perché,nonostante la richiesta di partecipazione al procedimento di ricusazione(presentata in data 4.12.2025), l’istanza era stata decisa dalla Corte di appellosenza la convocazione e dunque la partecipazione delle parti;2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale e viziodi motivazione perché la Corte di appello di Lecce aveva ritenuto l’istanza diricusazione del 4.12.2025 come reiterativa di quella precedentemente presentatail 23.10.2025, mentre in realtà vi era un elemento nuovo e diverso costituito dalladenuncia-querela sporta dal ricorrente nei confronti della Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Lecce.2.3.

Con il terzo motivo vengono reiterati i primi due motivi di ricorso.2.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionedell’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha rilevato l’abnormità degli attiprocessuali che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce avevaposto in essere e della loro valenza quali atti di grave inimicizia nei confronti delricorrente.

Si deduce altresì l’abnormità dello stesso contenuto dell’ordinanzaimpugnata perché la Corte di appello non avrebbe letto il contenuto dell’atto diricusazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.5.

Il quinto motivo è nuovamente reiterativo del primo motivo, lamentandoil ricorrente che la sua istanza di partecipazione all’udienza di ricusazione nonsarebbe stata esaminata, il che avrebbe violato l’art. 111 Cost. e 6 Cedu.2.6.

Con il sesto motivo viene lamentata l’infondatezza e la sproporzione dellasanzione di euro 1550 alla quale il ricorrente è stato condannato in conseguenzadell’inammissibilità dell’istanza di ricusazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché fondato su censuremanifestamente infondate e non correlate ai presupposti normativi checonsentono la ricusazione del giudice.2.

Il primo ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente perchésovrapponibili, sono manifestamente infondati.La censura, relativa alla mancata convocazione delle parti, non si confrontainfatti la disciplina dettata dall’art. 41 cod. proc. pen., che impone la declaratoriade plano dell’inammissibilità dell’istanza quando essa sia manifestamenteinfondata o comunque priva dei requisiti necessari.

In tal caso, infatti, il legislatoredistingue nettamente la fase del vaglio preliminare di ammissibilità dalla decisionesul merito della ricusazione, prevedendo soltanto per quest’ultima le formecamerali partecipate.Anche la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente sottolineato chel’istanza di ricusazione manifestamente infondata, al pari di quella carente deipresupposti formali, deve essere dichiarata inammissibile con procedura de plano,senza fissazione di udienza e senza avviso alle parti (Sez. 6, n. 38796 del28/10/2025, Russo, Rv. 288966-01; Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici,Rv. 270770-01).Ne consegue che nessuna violazione del contraddittorio o dei parametrievocati negli artt. 111 Cost. e 6 CEDU è ravvisabile nel caso di specie, essendo ladecisione assunta secondo il modulo procedimentale espressamente previsto.3.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono, del pari, inammissibili perchégenerici e manifestamente infondati.Essi muovono dall’assunto secondo cui la Corte di appello avrebbeerroneamente reputato la nuova istanza meramente riproduttiva di quella giàdichiarata inammissibile e, comunque, non avrebbe colto la valenza, quali indici digrave inimicizia, sia della denuncia-querela presentata nei confronti del giudice,sia dei provvedimenti processuali e delle modalità di gestione dell’udienzapreliminare.Va, innanzitutto, ribadito che i provvedimenti adottati dal giudice nell’eserciziodelle funzioni processuali, così come le determinazioni inerenti alla direzione e algoverno dell’udienza, anche quando siano ritenuti dalla parte erronei, abnormi olesivi del diritto di difesa, non valgono di per sé a integrare alcuna delle tassativeipotesi di ricusazione previste dall’ordinamento.

L’istituto non è infatti utilizzabilequale rimedio surrettizio avverso atti processuali reputati illegittimi, dovendo talidoglianze essere fatte valere nei modi ordinari previsti dal sistema delleimpugnazioni.

Ne consegue che le censure del ricorrente, tutte costruite sullacritica dell’operato processuale del giudice dell’udienza preliminare, risultanoestranee al paradigma legale della ricusazione e, per ciò solo, inidonee a scalfirela correttezza della decisione impugnata.Anche la presentazione di una denuncia-querela da parte del ricorrente neiconfronti del giudice non può costituire elemento nuovo idoneo a fondare laricusazione.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,infatti, la presentazione di una denuncia penale o l’instaurazione di un’azione civilerisarcitoria nei confronti del magistrato non sono, di per sé, sufficienti a integrareuna causa di ricusazione, trattandosi di iniziative unilaterali riferibili alla parte enon al giudice; la grave inimicizia rilevante ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen.deve invece essere reciproca e radicata in rapporti personali di carattere privato,estranei al processo, e non può essere desunta dal solo trattamento processualeriservato alla parte, ancorché da questa percepito come indice di ostilità (Sez. 6,n. 22540 del 13/03/2018, Stabile, Rv. 273270-01).Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto la seconda istanza diricusazione reiterativa della prima, posto che la denuncia proposta dal ricorrentecontro il giudice dell’udienza preliminare non mutava la natura delle deduzionidifensive, sempre incentrate su asserite illegittimità di atti processuali.In tale contesto, generiche si appalesano anche le deduzioni circa la pretesamancata lettura degli atti da parte della Corte di appello, giacché il provvedimentoimpugnato ha chiaramente posto in evidenza, con motivazione immune da vizilogici e giuridici, sia il carattere reiterativo dell’istanza, sia soprattutto l’estraneitàdelle ragioni addotte al catalogo legale delle cause di ricusazione e ciò è sufficientea sorreggere la declaratoria di inammissibilità, restando assorbita ogni ulterioredoglianza sul preteso novum allegato dal ricorrente.4.

Manifestamente infondato è, infine, il sesto motivo, relativo alla sanzionepecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza diricusazione.

La Corte di appello ha dato conto delle ragioni giustificative delladeterminazione adottata, valorizzando la riproposizione di una ulteriore istanzafondata su ragioni estranee a quelle consentite dall’ordinamento.Tanto basta a rendere intelligibile l’esercizio del potere discrezionaledemandato al giudice, secondo il principio per cui, in materia di ricusazione,l’applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigettodell’istanza richiede una motivazione idonea a giustificare la determinazioneconcretamente adottata (Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015, Attanasio, Rv. 264989-01).5.

All’inammissibilità del ricorso consegue l’applicazione di una sanzione alricorrente, ritenuta congrua, di euro 3.000 da versare alla Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, in data 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare il ricorso inammissibileRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del ricorso, la Corte di appello di Lecce hadichiarato l’inammissibilità della richiesta di ricusazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] confronti del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, dinanzialla quale pende procedimento penale nei confronti del ricorrente.La Corte ha rilevato che l’istanza di ricusazione fosse reiterativa di precedenzaistanza già dichiarata inammissibile e, in ogni caso, che con la stessa il Lucarellilamentasse esclusivamente la illegittimità di ordinanze pronunciate dal Giudicedell’udienza preliminare, inerenti alle funzioni processuali e di governo dell’udienzaesercitate, come tali non legittimanti una richiesta di ricusazione.2. Propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio procuratore speciale,[OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale e vizio dimotivazione (ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.) perché,nonostante la richiesta di partecipazione al procedimento di ricusazione(presentata in data 4.12.2025), l’istanza era stata decisa dalla Corte di appellosenza la convocazione e dunque la partecipazione delle parti;2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale e viziodi motivazione perché la Corte di appello di Lecce aveva ritenuto l’istanza diricusazione del 4.12.2025 come reiterativa di quella precedentemente presentatail 23.10.2025, mentre in realtà vi era un elemento nuovo e diverso costituito dalladenuncia-querela sporta dal ricorrente nei confronti della Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Lecce.2.3. Con il terzo motivo vengono reiterati i primi due motivi di ricorso.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionedell’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha rilevato l’abnormità degli attiprocessuali che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce avevaposto in essere e della loro valenza quali atti di grave inimicizia nei confronti delricorrente. Si deduce altresì l’abnormità dello stesso contenuto dell’ordinanzaimpugnata perché la Corte di appello non avrebbe letto il contenuto dell’atto diricusazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.5. Il quinto motivo è nuovamente reiterativo del primo motivo, lamentandoil ricorrente che la sua istanza di partecipazione all’udienza di ricusazione nonsarebbe stata esaminata, il che avrebbe violato l’art. 111 Cost. e 6 Cedu.2.6. Con il sesto motivo viene lamentata l’infondatezza e la sproporzione dellasanzione di euro 1550 alla quale il ricorrente è stato condannato in conseguenzadell’inammissibilità dell’istanza di ricusazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché fondato su censuremanifestamente infondate e non correlate ai presupposti normativi checonsentono la ricusazione del giudice.2. Il primo ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente perchésovrapponibili, sono manifestamente infondati.La censura, relativa alla mancata convocazione delle parti, non si confrontainfatti la disciplina dettata dall’art. 41 cod. proc. pen., che impone la declaratoriade plano dell’inammissibilità dell’istanza quando essa sia manifestamenteinfondata o comunque priva dei requisiti necessari. In tal caso, infatti, il legislatoredistingue nettamente la fase del vaglio preliminare di ammissibilità dalla decisionesul merito della ricusazione, prevedendo soltanto per quest’ultima le formecamerali partecipate.Anche la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente sottolineato chel’istanza di ricusazione manifestamente infondata, al pari di quella carente deipresupposti formali, deve essere dichiarata inammissibile con procedura de plano,senza fissazione di udienza e senza avviso alle parti (Sez. 6, n. 38796 del28/10/2025, Russo, Rv. 288966-01; Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici,Rv. 270770-01).Ne consegue che nessuna violazione del contraddittorio o dei parametrievocati negli artt. 111 Cost. e 6 CEDU è ravvisabile nel caso di specie, essendo ladecisione assunta secondo il modulo procedimentale espressamente previsto.3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono, del pari, inammissibili perchégenerici e manifestamente infondati.Essi muovono dall’assunto secondo cui la Corte di appello avrebbeerroneamente reputato la nuova istanza meramente riproduttiva di quella giàdichiarata inammissibile e, comunque, non avrebbe colto la valenza, quali indici digrave inimicizia, sia della denuncia-querela presentata nei confronti del giudice,sia dei provvedimenti processuali e delle modalità di gestione dell’udienzapreliminare.Va, innanzitutto, ribadito che i provvedimenti adottati dal giudice nell’eserciziodelle funzioni processuali, così come le determinazioni inerenti alla direzione e algoverno dell’udienza, anche quando siano ritenuti dalla parte erronei, abnormi olesivi del diritto di difesa, non valgono di per sé a integrare alcuna delle tassativeipotesi di ricusazione previste dall’ordinamento. L’istituto non è infatti utilizzabilequale rimedio surrettizio avverso atti processuali reputati illegittimi, dovendo talidoglianze essere fatte valere nei modi ordinari previsti dal sistema delleimpugnazioni. Ne consegue che le censure del ricorrente, tutte costruite sullacritica dell’operato processuale del giudice dell’udienza preliminare, risultanoestranee al paradigma legale della ricusazione e, per ciò solo, inidonee a scalfirela correttezza della decisione impugnata.Anche la presentazione di una denuncia-querela da parte del ricorrente neiconfronti del giudice non può costituire elemento nuovo idoneo a fondare laricusazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,infatti, la presentazione di una denuncia penale o l’instaurazione di un’azione civilerisarcitoria nei confronti del magistrato non sono, di per sé, sufficienti a integrareuna causa di ricusazione, trattandosi di iniziative unilaterali riferibili alla parte enon al giudice; la grave inimicizia rilevante ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen.deve invece essere reciproca e radicata in rapporti personali di carattere privato,estranei al processo, e non può essere desunta dal solo trattamento processualeriservato alla parte, ancorché da questa percepito come indice di ostilità (Sez. 6,n. 22540 del 13/03/2018, Stabile, Rv. 273270-01).Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto la seconda istanza diricusazione reiterativa della prima, posto che la denuncia proposta dal ricorrentecontro il giudice dell’udienza preliminare non mutava la natura delle deduzionidifensive, sempre incentrate su asserite illegittimità di atti processuali.In tale contesto, generiche si appalesano anche le deduzioni circa la pretesamancata lettura degli atti da parte della Corte di appello, giacché il provvedimentoimpugnato ha chiaramente posto in evidenza, con motivazione immune da vizilogici e giuridici, sia il carattere reiterativo dell’istanza, sia soprattutto l’estraneitàdelle ragioni addotte al catalogo legale delle cause di ricusazione e ciò è sufficientea sorreggere la declaratoria di inammissibilità, restando assorbita ogni ulterioredoglianza sul preteso novum allegato dal ricorrente.4. Manifestamente infondato è, infine, il sesto motivo, relativo alla sanzionepecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza diricusazione. La Corte di appello ha dato conto delle ragioni giustificative delladeterminazione adottata, valorizzando la riproposizione di una ulteriore istanzafondata su ragioni estranee a quelle consentite dall’ordinamento.Tanto basta a rendere intelligibile l’esercizio del potere discrezionaledemandato al giudice, secondo il principio per cui, in materia di ricusazione,l’applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigettodell’istanza richiede una motivazione idonea a giustificare la determinazioneconcretamente adottata (Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015, Attanasio, Rv. 264989-01).5. All’inammissibilità del ricorso consegue l’applicazione di una sanzione alricorrente, ritenuta congrua, di euro 3.000 da versare alla Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, in data 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
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