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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31952/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino harespinto il reclamo giurisdizionale proposto dal Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria avverso l'anteriore decisione con cui ilMagistrato di sorveglianza aveva consentito l’acquisto, da parte del detenutoXXXXXXXXXXXXXXX, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cuiall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), di una pinzetta metallica,deducendo uno specifico interesse per la propria salute, siccome affetto dafollicolite dermatologica al volto.Il Tribunale – anche attraverso il richiamo “per incorporazione” allamotivazione del Magistrato di sorveglianza – ha evidenziato che la pinzettametallica, in luogo di quella di plastica il cui uso è pacificamente autorizzato incarcere, era consentita in quanto connessa a esigenze sanitarie che trovavanoconferma nel diario clinico del detenuto.Rilevava, inoltre, il corretto contemperamento svolto dal Magistrato disorveglianza tra la tutela del diritto soggettivo e le esigenze di sicurezza, avendoinfatti predisposto modalità idonee a scongiurare pericoli per l’ordine e per lasicurezza, stabilendo che, una volta acquistato l’attrezzo, lo stesso potesseessere utilizzato «al bisogno, per una decina di minuti, eventualmente inpresenza di un agente penitenziario, per poi essere custodito nella bilancettaesterna alla camera di pernottamento».2.

Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, per il tramitedell'Avvocatura dello Stato, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limitistrettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con una prima censura deduce la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e69 Ord. pen.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe compiuto, in tema di autorizzazioneall’acquisto della pinzetta, una valutazione di merito in assenza dei presuppostidelegittimanti l'intervento giudiziale, posto che nessuna inosservanza delledisposizioni di ordinamento penitenziario, da cui inferire un grave e attualepregiudizio ai diritti reclamante, si sarebbe verificata.L'acquisto di pinzette in plastica è consentito dall’art. 6 della circolare n.3676/6126 del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre2017 che costituisce regolamentazione del trattamento penitenziario e, nellospecifico, dell'uso degli strumenti per l’igiene personale, riservata alladiscrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria.Tale quadro regolatorio sarebbe stato ingiustificatamente contraddettodall'ordinanza impugnata che, in violazione della legge, avrebbe configuratocome diritto fondamentale del detenuto l'eccezionale possibilità di procedereall'acquisto di una pinzetta metallica, in assenza di elementi indicativi della suaindispensabilità a fini medici.Sul punto osserva che il Tribunale ha richiamato il diario clinico del detenutoche, tuttavia, fa generico riferimento alla necessità di uso di una pinzetta, senzaindicazione del relativo materiale, inferendo apoditticamente che si trattasse diquella metallica e trascurando di chiarire le ragioni per le quali quella in plastica,regolarmente in dotazione, sarebbe inidonea.2.2.

L'Amministrazione ricorrente denuncia inoltre l'esercizio, da parte dellagiurisdizione, di potestà riservate agli organi amministrativi dello Stato.Il Tribunale di sorveglianza e, prima ancora il Magistrato di sorveglianza,prevedendo l’uso della pinzetta metallica «al bisogno, per una decina di minuti,eventualmente in presenza di un agente penitenziario, per poi essere custoditonella bilancetta esterna alla camera di pernottamento», avrebbero eluso lenorme che, con riferimento ai detenuti sottoposti a regime penitenziariodifferenziato, consentono una ponderata adozione di limitazioni (misure dielevata sicurezza interne ed esterne) dirette ad assicurare le più elevateesigenze di sicurezza penitenziaria loro riferibili e avrebbe sostituito a questa unproprio modello di gestione, in violazione della discrezionalità riservataall’Amministrazione penitenziaria, imponendo modalità operative (tempi d’uso,vigilanza e custodia) che incidono direttamente sul governo della sicurezza nelcircuito di cui all’art. 41-bis Ord. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 27 maggio 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, nei suoi connessi motivi, è fondato.1.

Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett.b), Ord. pen. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delleposizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise dacondotte dell'Amministrazione che violano disposizioni previste dalla leggepenitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto oall'internato un attuale e grave pregiudizio».Presupposti essenziali dell'intervento giurisdizionale sono dunque costituitidall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, nonriducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione edirettamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta,imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizionesoggettiva in illegittimo contrasto.È peraltro evidente che dalla condizione detentiva possano derivarelimitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi dellapersona, e ciò anche quale conseguenza dell'adozione di misure e provvedimentiorganizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti,a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio deltrattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispettodei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidonolegittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarnel'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020,dep. 2021, Gallo, Rv. 280532-01),Muovendo da tale constatazione, la giurisprudenza di questa Corte, datempo, ammonisce a non confondere il diritto soggettivo del detenuto, nel suonucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio diesso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del07/07/2020, Mandala, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep.2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014,Attanasio, Rv. 258398-01).La sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile direclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restanoaffidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzionedelle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamenteirragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sonosindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015,Attanasio, Rv. 261549-01).3.

Con riferimento al caso di specie, va in primo luogo osservato che lanormativa di ordinamento penitenziario (l'art. 8 della legge n. 354 del 1975,garantisce al recluso il diritto all'igiene personale, quale parte integrante deldiritto costituzionale alla dignità umana, che deve essere sempre rispettata incostanza di detenzione.La vigente circolare applicativa, all’art. 6, stabilisce che «Gli effetti personalirelativi all'igiene personale, per loro natura pericolosi e potenzialmente offensivi,verranno consegnati ai detenuti/internati all’apertura della porta blindata dellacamera, e poi ritirati al termine della giornata o subito dopo l'utilizzo nel caso incui, su indicazione sanitaria, siano previste limitazioni ulteriori a tuteladell'incolumità della salute del detenuto/internato. (…) Alcuni effetti personali(es. ago e filo), saranno consegnati al detenuto/internato al bisogno e ritiratiimmediatamente al termine dell'utilizzo; pertanto, il detenuto/internato nonpotrà avere la disponibilità di detto materiale oltre il tempo strettamentenecessario. (…) Saranno altresì consegnate con le stesse modalità di cui sopra:forbicina (con punte rotonde), taglia unghie (senza limetta), pinzetta (inplastica), rasoio in plastica e rasoio personale autoalimentato(…)».La delimitazione ulteriore di questi ultimi e l'eventuale loro limitazionerientra nelle legittime prerogative delle singole Direzioni d'istituto,nell'esplicazione della discrezionalità amministrativa che ad esse competenell'esercizio delle potestà di organizzazione degli istituti stessi, e diregolamentazione delle attività ivi svolte, non esistendo al riguardo l'esigenza diassoluta uniformità di scelte e modelli.L'inibizione all'uso di tali strumenti risponde a finalità di sicurezza e diorganizzazione delle risorse come chiarite dalla Direzione della casa circondarialedi Cuneo, non arbitrariamente perseguite.Né il divieto frustra, sotto l'aspetto considerato, il diritto del detenutoall'igiene personale e alla salute comunque assicurato, venendo a incidere solosulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso (in termini, Sez. 1, n. 21349del 31/03/2021, Ministero della Giustizia).

Sotto tale profilo – come lamenta ilricorrente – il Tribunale non ha fornito argomenti e indicato circostanze obiettivedai quali potere dedurre l’indispensabilità, per motivi di salute, delle pinzettemetalliche e l’inidoneità, per risoluzione del problema, di quelle in plastica, comeproposto dall’Amministrazione penitenziaria in sede di diniego).

Neppure haindicato gli elementi dai quali dedurre che il diniego opposto ab originedall’Amministrazione penitenziaria, per ragioni di sicurezza, debba inveceintendersi quale inosservanza produttiva di un grave e attuale pregiudizio, chesolo consente l’utilizzo dello strumento di cui all’art 35-bis Ord. pen.3.

Conclusivamente, poiché il provvedimento impugnato si èimmotivatamente e indebitamente ingerito in un ambito riservato alladiscrezionale valutazione dell'Amministrazione penitenziaria, esso deve essereannullato senza rinvio, così come quella del magistrato di sorveglianza di Cuneodel 21 maggio 2025.Ricorrendone le condizioni, infine, in caso di diffusione del provvedimento,devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del Magistrato disorveglianza di Cuneo del 21/5/2025Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino harespinto il reclamo giurisdizionale proposto dal Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria avverso l'anteriore decisione con cui ilMagistrato di sorveglianza aveva consentito l’acquisto, da parte del detenutoXXXXXXXXXXXXXXX, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cuiall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), di una pinzetta metallica,deducendo uno specifico interesse per la propria salute, siccome affetto dafollicolite dermatologica al volto.Il Tribunale – anche attraverso il richiamo “per incorporazione” allamotivazione del Magistrato di sorveglianza – ha evidenziato che la pinzettametallica, in luogo di quella di plastica il cui uso è pacificamente autorizzato incarcere, era consentita in quanto connessa a esigenze sanitarie che trovavanoconferma nel diario clinico del detenuto.Rilevava, inoltre, il corretto contemperamento svolto dal Magistrato disorveglianza tra la tutela del diritto soggettivo e le esigenze di sicurezza, avendoinfatti predisposto modalità idonee a scongiurare pericoli per l’ordine e per lasicurezza, stabilendo che, una volta acquistato l’attrezzo, lo stesso potesseessere utilizzato «al bisogno, per una decina di minuti, eventualmente inpresenza di un agente penitenziario, per poi essere custodito nella bilancettaesterna alla camera di pernottamento».2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, per il tramitedell'Avvocatura dello Stato, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limitistrettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con una prima censura deduce la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e69 Ord. pen.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe compiuto, in tema di autorizzazioneall’acquisto della pinzetta, una valutazione di merito in assenza dei presuppostidelegittimanti l'intervento giudiziale, posto che nessuna inosservanza delledisposizioni di ordinamento penitenziario, da cui inferire un grave e attualepregiudizio ai diritti reclamante, si sarebbe verificata.L'acquisto di pinzette in plastica è consentito dall’art. 6 della circolare n.3676/6126 del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre2017 che costituisce regolamentazione del trattamento penitenziario e, nellospecifico, dell'uso degli strumenti per l’igiene personale, riservata alladiscrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria.Tale quadro regolatorio sarebbe stato ingiustificatamente contraddettodall'ordinanza impugnata che, in violazione della legge, avrebbe configuratocome diritto fondamentale del detenuto l'eccezionale possibilità di procedereall'acquisto di una pinzetta metallica, in assenza di elementi indicativi della suaindispensabilità a fini medici.Sul punto osserva che il Tribunale ha richiamato il diario clinico del detenutoche, tuttavia, fa generico riferimento alla necessità di uso di una pinzetta, senzaindicazione del relativo materiale, inferendo apoditticamente che si trattasse diquella metallica e trascurando di chiarire le ragioni per le quali quella in plastica,regolarmente in dotazione, sarebbe inidonea.2.2. L'Amministrazione ricorrente denuncia inoltre l'esercizio, da parte dellagiurisdizione, di potestà riservate agli organi amministrativi dello Stato.Il Tribunale di sorveglianza e, prima ancora il Magistrato di sorveglianza,prevedendo l’uso della pinzetta metallica «al bisogno, per una decina di minuti,eventualmente in presenza di un agente penitenziario, per poi essere custoditonella bilancetta esterna alla camera di pernottamento», avrebbero eluso lenorme che, con riferimento ai detenuti sottoposti a regime penitenziariodifferenziato, consentono una ponderata adozione di limitazioni (misure dielevata sicurezza interne ed esterne) dirette ad assicurare le più elevateesigenze di sicurezza penitenziaria loro riferibili e avrebbe sostituito a questa unproprio modello di gestione, in violazione della discrezionalità riservataall’Amministrazione penitenziaria, imponendo modalità operative (tempi d’uso,vigilanza e custodia) che incidono direttamente sul governo della sicurezza nelcircuito di cui all’art. 41-bis Ord. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 27 maggio 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, nei suoi connessi motivi, è fondato.1. Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett.b), Ord. pen. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delleposizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise dacondotte dell'Amministrazione che violano disposizioni previste dalla leggepenitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto oall'internato un attuale e grave pregiudizio».Presupposti essenziali dell'intervento giurisdizionale sono dunque costituitidall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, nonriducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione edirettamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta,imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizionesoggettiva in illegittimo contrasto.È peraltro evidente che dalla condizione detentiva possano derivarelimitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi dellapersona, e ciò anche quale conseguenza dell'adozione di misure e provvedimentiorganizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti,a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio deltrattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispettodei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidonolegittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarnel'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020,dep. 2021, Gallo, Rv. 280532-01),Muovendo da tale constatazione, la giurisprudenza di questa Corte, datempo, ammonisce a non confondere il diritto soggettivo del detenuto, nel suonucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio diesso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del07/07/2020, Mandala, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep.2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014,Attanasio, Rv. 258398-01).La sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile direclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restanoaffidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzionedelle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamenteirragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sonosindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015,Attanasio, Rv. 261549-01).3. Con riferimento al caso di specie, va in primo luogo osservato che lanormativa di ordinamento penitenziario (l'art. 8 della legge n. 354 del 1975,garantisce al recluso il diritto all'igiene personale, quale parte integrante deldiritto costituzionale alla dignità umana, che deve essere sempre rispettata incostanza di detenzione.La vigente circolare applicativa, all’art. 6, stabilisce che «Gli effetti personalirelativi all'igiene personale, per loro natura pericolosi e potenzialmente offensivi,verranno consegnati ai detenuti/internati all’apertura della porta blindata dellacamera, e poi ritirati al termine della giornata o subito dopo l'utilizzo nel caso incui, su indicazione sanitaria, siano previste limitazioni ulteriori a tuteladell'incolumità della salute del detenuto/internato. (…) Alcuni effetti personali(es. ago e filo), saranno consegnati al detenuto/internato al bisogno e ritiratiimmediatamente al termine dell'utilizzo; pertanto, il detenuto/internato nonpotrà avere la disponibilità di detto materiale oltre il tempo strettamentenecessario. (…) Saranno altresì consegnate con le stesse modalità di cui sopra:forbicina (con punte rotonde), taglia unghie (senza limetta), pinzetta (inplastica), rasoio in plastica e rasoio personale autoalimentato(…)».La delimitazione ulteriore di questi ultimi e l'eventuale loro limitazionerientra nelle legittime prerogative delle singole Direzioni d'istituto,nell'esplicazione della discrezionalità amministrativa che ad esse competenell'esercizio delle potestà di organizzazione degli istituti stessi, e diregolamentazione delle attività ivi svolte, non esistendo al riguardo l'esigenza diassoluta uniformità di scelte e modelli.L'inibizione all'uso di tali strumenti risponde a finalità di sicurezza e diorganizzazione delle risorse come chiarite dalla Direzione della casa circondarialedi Cuneo, non arbitrariamente perseguite.Né il divieto frustra, sotto l'aspetto considerato, il diritto del detenutoall'igiene personale e alla salute comunque assicurato, venendo a incidere solosulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso (in termini, Sez. 1, n. 21349del 31/03/2021, Ministero della Giustizia). Sotto tale profilo – come lamenta ilricorrente – il Tribunale non ha fornito argomenti e indicato circostanze obiettivedai quali potere dedurre l’indispensabilità, per motivi di salute, delle pinzettemetalliche e l’inidoneità, per risoluzione del problema, di quelle in plastica, comeproposto dall’Amministrazione penitenziaria in sede di diniego). Neppure haindicato gli elementi dai quali dedurre che il diniego opposto ab originedall’Amministrazione penitenziaria, per ragioni di sicurezza, debba inveceintendersi quale inosservanza produttiva di un grave e attuale pregiudizio, chesolo consente l’utilizzo dello strumento di cui all’art 35-bis Ord. pen.3. Conclusivamente, poiché il provvedimento impugnato si èimmotivatamente e indebitamente ingerito in un ambito riservato alladiscrezionale valutazione dell'Amministrazione penitenziaria, esso deve essereannullato senza rinvio, così come quella del magistrato di sorveglianza di Cuneodel 21 maggio 2025.Ricorrendone le condizioni, infine, in caso di diffusione del provvedimento,devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del Magistrato disorveglianza di Cuneo del 21/5/2025Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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