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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1992

Cassazione n. 06014/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/11/1992 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data. 16/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNA, in data 07/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla omessa applicazione dell'art.116 cod.pen.; - violaione di legge in punto determinazione della pena ed alla concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo la corte di appello ha già adeguatamente spiegato per quale ragione ritenere il concorso "pieno" dell'imputato nei fatti di rapina posto che era proprio lo stesso a presidiare il chiosco mentre veniva portato a termine l'accoltellamento della vittima e ad effettuare egli stesso ulteriori azioni aggressive ai danni della p.o. così che inequivocabile appare la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 110 cod.pen..

Peraltro secondo l'orientamento di questa Corte in tema di concorso di persone nel reato, risponde ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato. (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rv. 276734 - 01).

Quanto al secondo motivo lo stesso è palesemente aspecifico posto che le attenuanti generiche risultano già concesse ed alcuna prevalenza poteva essere riconosciuta avuto riguardo alla riconosciuta recidiva reiterata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere Est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/11/1992 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data. 16/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNA, in data 07/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla omessa applicazione dell'art.116 cod.pen.; - violaione di legge in punto determinazione della pena ed alla concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo la corte di appello ha già adeguatamente spiegato per quale ragione ritenere il concorso "pieno" dell'imputato nei fatti di rapina posto che era proprio lo stesso a presidiare il chiosco mentre veniva portato a termine l'accoltellamento della vittima e ad effettuare egli stesso ulteriori azioni aggressive ai danni della p.o. così che inequivocabile appare la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 110 cod.pen.. Peraltro secondo l'orientamento di questa Corte in tema di concorso di persone nel reato, risponde ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato. (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rv. 276734 - 01). Quanto al secondo motivo lo stesso è palesemente aspecifico posto che le attenuanti generiche risultano già concesse ed alcuna prevalenza poteva essere riconosciuta avuto riguardo alla riconosciuta recidiva reiterata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere Est
Sentenza Cassazione n. 06014/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris