CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2025
Cassazione n. 28082/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, sulla mancata rinnovazione istruttoria di prova decisiva sopravvenuta (art. 603, comma 2, cod. proc. pen.) è manifestamente infondato, dovendosi ritenere "decisiva" la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (cfr. Sez. 3, n. 9878 del 21/01/202, R., Rv. 278670 - 01; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323 - 01); che, di conseguenza, va dimostrata l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr. Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323 - 01); che, di contro, dal ricorso, non emergono né decisività né rilevanza della prova non ammessa, non venendo specificato nemmeno l'esito della lite civile e formulandosi, per contro, la mera ipotesi di un esito differente del giudizio penale in caso di acquisizione della sentenza civile; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali, non è consentito in questa sede poiché esso mira alla rivalutazione delle prove tecniche ed ad un'alternativa ricostruzione dei fatti, senza tuttavia enucleare specifiche contraddizioni o manifeste illogicità; osservato che l'ulteriore motivo di ricorso, inerente all'art. 62 bis. cod. pen., è manifestamente infondato, giacché la sentenza d'appello ha ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 8 sull'assenza di ulteriori elementi positivi, anche a fronte dei plurimi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così qeciso, in data 1 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] sigliere relatore Il PreR1ente Fran e co florit DEPOSITATA