CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2021
Cassazione n. 16873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici e manifestamente infondati rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata; in particolare: a) il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite secondo cui, in tema di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, la verifica della "speciale tenuità" rilevante per il riconoscimento dell'attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 4 cod. pen. attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, in motivazione; b) il secondo è il terzo motivo, relativi alla dosimetria della pena ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono sostanzialmente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] te , [OSCURATO:PERSONA] oggi. __