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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2025

Cassazione n. 34428/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 marzo 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile - per difetto di specificità - l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. (commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]);

2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha prospettato l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inammissibilità, segnatamente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 581, comma 1 -bis, cod. proc. pen. 3.

Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria, cui ha compiegato il certificato di morte dell'imputato che risulta deceduto il 12 maggio 2025, sollecitando comunque l'affermazione della fondatezza e, comunque, dell'ammissibilità dell'originario ricorso e la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per morte del reo.

4. Alla luce del decesso dell'imputato in data successiva alla proposizione del ricorso, deve rendersi immediata declaratoria di estinzione del reato per cui era stata resa sentenza di condanna (artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) e disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, «risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01) così come la chiesta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Basti, allora, osservare che: - la giurisprudenza di legittimità, anteriormente alla novella dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha in più occasioni affermato - sia in relazione al disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01, nonché Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, la cui esegesi è stata in sostanza recepita dal Legislatore del 2017); - inoltre, in relazione al disposto dell'art. 581 cit. anteriore alla più recente novella, si era osservato che «il giudice d'appello [...] può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado» (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859 - 01); - tale linea ermeneutica è stata ribadita, a seguito delle modifiche introdotte dal d.

Igs. n. 150 del 2022 (cfr. Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01) e ciò nel presupposto, che il Collegio condivide, che tali parametri operino anche per il nuovo art. 581 cod. proc. pen.; - la sentenza di primo grado nulla esponeva in relazione al difetto di una rituale condizione di procedibilità denunciata dalla difesa, che con l'atto di appello aveva analiticamente argomentato al riguardo (cfr. atto di appello); - l'ordinanza della Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l'appello poiché non avrebbe argomentato rispetto al disposto dell'art. 12, comma 2, d.

Igs. n. 36 del 2018, incentrando il difetto di specificità sulla manifesta idoneità del gravame a confutare la prima decisione, così provvedendo in difformità dai princìpi appena posti; - il che esclude la manifesta infondatezza del ricorso che avrebbe determinato il rilievo in questa sede della prescrizione del reato (il giorno 29 febbraio 2025, tenendo conto dell'interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per mor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 marzo 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile - per difetto di specificità - l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. (commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]); 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha prospettato l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inammissibilità, segnatamente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 581, comma 1 -bis, cod. proc. pen. 3. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria, cui ha compiegato il certificato di morte dell'imputato che risulta deceduto il 12 maggio 2025, sollecitando comunque l'affermazione della fondatezza e, comunque, dell'ammissibilità dell'originario ricorso e la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per morte del reo. 4. Alla luce del decesso dell'imputato in data successiva alla proposizione del ricorso, deve rendersi immediata declaratoria di estinzione del reato per cui era stata resa sentenza di condanna (artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) e disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, «risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01) così come la chiesta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Basti, allora, osservare che: - la giurisprudenza di legittimità, anteriormente alla novella dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha in più occasioni affermato - sia in relazione al disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01, nonché Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, la cui esegesi è stata in sostanza recepita dal Legislatore del 2017); - inoltre, in relazione al disposto dell'art. 581 cit. anteriore alla più recente novella, si era osservato che «il giudice d'appello [...] può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado» (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859 - 01); - tale linea ermeneutica è stata ribadita, a seguito delle modifiche introdotte dal d. Igs. n. 150 del 2022 (cfr. Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01) e ciò nel presupposto, che il Collegio condivide, che tali parametri operino anche per il nuovo art. 581 cod. proc. pen.; - la sentenza di primo grado nulla esponeva in relazione al difetto di una rituale condizione di procedibilità denunciata dalla difesa, che con l'atto di appello aveva analiticamente argomentato al riguardo (cfr. atto di appello); - l'ordinanza della Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l'appello poiché non avrebbe argomentato rispetto al disposto dell'art. 12, comma 2, d. Igs. n. 36 del 2018, incentrando il difetto di specificità sulla manifesta idoneità del gravame a confutare la prima decisione, così provvedendo in difformità dai princìpi appena posti; - il che esclude la manifesta infondatezza del ricorso che avrebbe determinato il rilievo in questa sede della prescrizione del reato (il giorno 29 febbraio 2025, tenendo conto dell'interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per mor
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