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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 44188/2021

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a seguente ORDINANZA Letta la nota in data 23 novembre 2021 del presidente del Collegio della Terza Sezione penale, che ha segnalato la necessità di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo del ruolo della pubblica udienza del 17 novembre 2021 con riferimento al procedimento n. 33760/2020, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel senso che, dopo le parole «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]», le parole «quanto alla pena che ridetermina in anni quattordici, mesi quattro di reclusione ed euro 40.600 di multa», siano sostituite con le parole «anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 30.600 di multa»; rilevato che risulta evidente l'errore segnalato, in quanto: -) non vi è ricorso della parte pubblica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e quindi non può esservi alcun aumento di pena, rispetto a quella inflitta in appello, pari a dieci anni di reclusione e 32.000,00 euro di multa; -) la rideterminazione della pena risulta parametrata alla pena finale prima della riduzione di un terzo per il rito abbreviato, e quindi a quella di quindici anni di reclusione e 42.000,00 euro di multa, e non invece, come previsto dalla legge, alla pena finale dopo la riduzione di un terzo per il rito abbreviato; rilevato altresì che risulta evidente anche un errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, siccome la Corte d'appello, nell'applicare la riduzione per il rito abbreviato alla pena pecuniaria, fissata prima del calcolo per la diminuente in euro 42.000, ha indicato l'importo finale della multa in 32.000 euro, invece che in 28.000 euro, essendo un terzo di 42.000 euro pari a 14.000 euro; considerato, quindi, che deve procedersi alla correzione degli errori materiali precedentemente specificati, a norma dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., e che , a tal fine, occorre sostituire, nel dispositivo del ruolo della pubblica udienza del 17 novembre 2021 con riferimento al procedimento n. 33760/2020, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri, le parole: «quanto alla pena che ridetermina in anni quattordici, mesi quattro di reclusione ed euro 40.600 di multa», con le parole: «quanto alla pena che ridetermina in anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 26.666 di multa», mandando alla cancelleria per l'annotazione della correzione sull'originale dell'atto.

P.Q.M.

Con riferimento al ricorso R.G. 33760/2020, dispone la correzione del ruolo della pubblica udienza del 17/11/2021 come segue: le parole da «quanto alla pena» a «40.600 di multa» sono sostituite dalle parole «quanto alla pena che ridetermina in anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 26.666 di multa».

Così deciso il 26/11/2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Letta la nota in data 23 novembre 2021 del presidente del Collegio della Terza Sezione penale, che ha segnalato la necessità di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo del ruolo della pubblica udienza del 17 novembre 2021 con riferimento al procedimento n. 33760/2020, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel senso che, dopo le parole «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]», le parole «quanto alla pena che ridetermina in anni quattordici, mesi quattro di reclusione ed euro 40.600 di multa», siano sostituite con le parole «anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 30.600 di multa»; rilevato che risulta evidente l'errore segnalato, in quanto: -) non vi è ricorso della parte pubblica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e quindi non può esservi alcun aumento di pena, rispetto a quella inflitta in appello, pari a dieci anni di reclusione e 32.000,00 euro di multa; -) la rideterminazione della pena risulta parametrata alla pena finale prima della riduzione di un terzo per il rito abbreviato, e quindi a quella di quindici anni di reclusione e 42.000,00 euro di multa, e non invece, come previsto dalla legge, alla pena finale dopo la riduzione di un terzo per il rito abbreviato; rilevato altresì che risulta evidente anche un errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, siccome la Corte d'appello, nell'applicare la riduzione per il rito abbreviato alla pena pecuniaria, fissata prima del calcolo per la diminuente in euro 42.000, ha indicato l'importo finale della multa in 32.000 euro, invece che in 28.000 euro, essendo un terzo di 42.000 euro pari a 14.000 euro; considerato, quindi, che deve procedersi alla correzione degli errori materiali precedentemente specificati, a norma dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., e che , a tal fine, occorre sostituire, nel dispositivo del ruolo della pubblica udienza del 17 novembre 2021 con riferimento al procedimento n. 33760/2020, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri, le parole: «quanto alla pena che ridetermina in anni quattordici, mesi quattro di reclusione ed euro 40.600 di multa», con le parole: «quanto alla pena che ridetermina in anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 26.666 di multa», mandando alla cancelleria per l'annotazione della correzione sull'originale dell'atto. P.Q.M. Con riferimento al ricorso R.G. 33760/2020, dispone la correzione del ruolo della pubblica udienza del 17/11/2021 come segue: le parole da «quanto alla pena» a «40.600 di multa» sono sostituite dalle parole «quanto alla pena che ridetermina in anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 26.666 di multa». Così deciso il 26/11/2021 Il Consigliere este
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