CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 11140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Gragnano avverso la sentenza emessa il 31/05/2022 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la decisione n. 6545 del 12 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 17 aprile 2019, che all'esito del relativo giudizio abbreviato condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni otto di reclusione ed euro ottomila di multa per i reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 6) e 13), escludendo, per quest'ultimo capo, il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Con la richiamata sentenza rescindente la Suprema Corte aveva annullato, nei confronti del Buonocore, la sentenza della Corte di appello di Salerno del 22 luglio 2020, limitatamente all'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. - dai Giudici di merito ritenuta in relazione al reato di tentata estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari (contestato nel capo 2)dell'imputazione in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) - ed aveva dichiarato inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità del Buonocore per gli ulteriori reati di cui ai capi 1), 3), 4), 6) e 13), rinviando alla Corte di appello di Napoli per la decisione anche in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la su indicata sentenza rescissoria ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato, con la configurabilità della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cit., senza attenersi alle indicazioni dettate nel giudizio di rinvio. Premesso che l'aggravante de qua è stata contestata per avere l'imputato agito utilizzando il metodo mafioso e che nessuno stato di soggezione e coartazione psicologica poteva ravvisarsi nella vittima, ossia in capo a [OSCURATO:PERSONA], il quale non conosceva il Buonocore e solo grazie all'intervento del di lui figlio, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe riuscito ad interagire con il primo, chiedendogli di attivarsi per ottenere il recupero di un credito vantato nei confronti di un terzo, il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha erroneamente valutato il contenuto di un'intercettazione relativa ad una conversazione svoltasi in Caserma fra gli Ametrano, la cui corretta e complessiva lettura avrebbe consentito alla Corte distrettuale di escludere che il figlio e la moglie di Buonocore avessero alcuna caratura criminale, sicché alcuna intimidazione o coartazione psicologica avrebbe potuto configurarsi in capo alla persona offesa. Sotto tale profilo si pone altresì in evidenza: a) la necessità dell'accertamento di un effettivo ricorso al metodo mafioso, condotto in maniera oggettiva, con riferimento al contesto in cui si svolge l'azione; b) la contraddittorietà e genericità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, assumendo a tal fine una connotazione solo "neutra" il profilo della convocazione dell'Ametrano e delle pressioni su di lui effettuate da altri, poiché tali elementi di fatto possono rilevare nella prospettiva della offensività della fattispecie incriminatrice dell'estorsione, non già ai fini della configurabilità della contestata aggravante; c) la risalente esistenza di buoni rapporti tra il figlio del Buonocore e [OSCURATO:PERSONA] (da costui più volte ribaditi); d) l'inesistenza di condotte specificamente evocative di una forza intimidatrice da parte dell'imputato, che le vittime neppure conoscevano. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 11 gennaio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le su indicate ragioni di doglianza genericamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, omettendo di esaminare criticamente, sulla base di una puntuale analisi logico-argomentativa, i passaggi attraverso cui linearmente si snodano le sequenze motivazionali della decisione impugnata. 2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale, uniformandosi alle statuizioni da questa Suprema Corte pronunciate in sede rescindente, ha puntualmente esaminato e confutato le, qui reiterate, obiezioni difensive, illustrando le ragioni giustificative della ritenuta configurabilità dell'aggravante contestata in relazione al reato di cui al predetto capo 2), là dove ha posto segnatamente in rilievo le dirimenti circostanze di fatto qui di seguito indicate: a) l'esistenza di un giudicato parziale in ordine alla ricostruzione dei fatti e all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato quale mandante dell'azione estorsiva in danno della tabaccheria di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], con la richiesta, rivoltagli per il tramite del coimputato [OSCURATO:PERSONA], di effettuare il versamento di un "contributo per i carcerati", rappresentandone al contempo la provenienza dallo stesso Buonocore (denominato con lo pseudonimo "zio Peppe"), che lo convocava presso un bar gestito dalla propria famiglia, ove l'Annetrano, a seguito di ripetuti solleciti da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], effettivamente si recò al cospetto dell'odierno ricorrente, ricevendone la quantificazione del contributo richiesto e il termine per il relativo adempimento; b) le modalità di accertamento delle collegate circostanze di fatto relative al mancato versamento della somma richiesta (dell'importo di mille euro), sì come connotate dalle numerose telefonate del Buonocore all'Ametrano (tutte senza risposta ed inoltrate nella giornata del 23 dicembre 2017, indicata quale termine ultimo per l'adempimento) e dal conseguente ordine, impartito dal Buonocore al suo emissario [OSCURATO:PERSONA], di far esplodere un colpo di arma da fuoco contro la saracinesca della rivendita gestita dall'Ametrano subito dopo la chiusura natalizia del 25 dicembre 2017; c) il controllo effettuato in loco dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il giorno seguente, per sincerarsi che l'attentato avesse raggiunto l'esito sperato, per poi ripresentarsi di nuovo il successivo 30 dicembre nei pressi della medesima tabaccheria, ove fu tratto in arresto dalle Forze dell'ordine; d) la valenza chiaramente intimidatrice della richiesta di pagamento della su indicata somma di denaro, in quanto proveniente da una persona della quale era noto il trascorso criminale di appartenenza ad un sodalizio di stampo camorristico (cd. "clan Matrone") operante nella realtà territoriale di riferimento, i cui affiliati, specie se ristretti in stato detentivo, dovevano essere sostenuti con il versamento di contributi richiesti ai commercianti del luogo. Ciò posto, uniformandosi al quadro dei principi al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222) - secondo cui l'aggravante de qua ricorre quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune - la sentenza impugnata ha posto in evidenza le specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa, che ha coerentemente ritenuto evocative della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190), valorizzando in particolare le modalità della "convocazione" della persona offesa al cospetto dello stesso Buonocore, con la chiara ed inequivoca esplicitazione della provenienza soggettiva della richiesta in tal guisa fattagli pervenire da un suo emissario e della destinazione finale delle somme di denaro che ne costituivano l'oggetto, in un contesto ambientale caratterizzato da notorie infiltrazioni mafiose nel tessuto economico, cui fecero seguito, all'infruttuosa scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo in tal modo imposto, sia l'episodio dell'attentato con colpi di arma da fuoco esplosi contro la saracinesca della tabaccheria gestita dalla vittima, sia la presentazione, dinanzi al suo esercizio commerciale, dello stesso esecutore materiale, alcuni giorni dopo l'avvertimento posto in essere con quelle violente modalità di realizzazione. Analoghe considerazioni devono svolgersi in merito al contenuto delle conversazioni oggetto della richiamata intercettazione ambientale presso la sala di attesa di una caserma dei carabinieri, avendone la Corte distrettuale offerto una congrua interpretazione, del tutto immune da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, là dove ha spiegato, ad ulteriore conferma della ritenuta configurabilità della predetta aggravante, che era stato proprio l'Ametrano a riferire al padre che il Buonocore era un "parente" dei Matrone e che la risposta datagli in quell'occasione dal padre ne evidenziava, diversamente da quanto asserito dalla difesa, la naturale preoccupazione di non essere stato previamente informato dal figlio delle richieste rivoltegli da persone di riconosciuta caratura criminale, con le quali egli avrebbe potuto meglio misurarsi, evitando un'esposizione in prima persona del giovane. 3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la solidità della base argomentativa delineata dalla Corte distrettuale, ma vi abbia genericamente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di appello, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di