CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 19596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32549/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), CARLA D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 203/2017 , depositata il26/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Consorzio, odierno ricorrente, al pag amento di euro 328.463,61 a titolo di contributi omessi e di euro 792,298,71 a titolo di sanzioni; 2. a ccertata un’intermediazione illecita di manodopera, ai fini della determinazione del quantum debeatur, la Corte di appello ha demandato il calcolo ad apposita CTU e , quindi, osserva to come , ai fini del calcolo de i contributi dovuti, l’ausiliario avesse correttamente tenuto conto, portandoli in detrazione, «anche dei versamenti effettuati dal consorzio ( recte : dal la Cooperativa, datore di lavoro apparente) per euro 127.243, 25 come da dichiarazione UL 13/AUT fatta pervenire al consulente dall'Inps durante le operazioni peritali e sostitutiva della precedente dichiarazione del 9 maggio 2002»; 3. ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio, con un solo motivo, cui ha opposto difese l’Inps, con controricorso, successivamente illustrato con memoria; 4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 421, 436 e 437 cod.proc.civ., perché il CTU avrebbe utilizzato un documento nuovo (id est: la dichiarazione UL 13/AUT), introdotto dall’INPS in violazione del contraddittorio. In definitiva, la sentenza impugnata avrebbe pronunciato in violazione del divieto dinova in appello; 6. il motivo presenta un assorbente profilo di inammissibilità, dovuto alla carente trascrizione degli atti su cui si fonda; 7. c ome sinteticamente riportato nello storico di lite, il contenzioso è insorto a seguito di una vicenda, definitivamente accertata in termini di intermediazione illecit a ; ne è derivato un debito contributivo, in danno dell’odierna parte ricorrente, il cui importo è, invece,ancora in discussione tra le parti ; 8. la Corte di appello, a i fini della determinazione della somma dovuta, si è avvalsa di una consulenza tecnica ; le censure investono le conclusioni raggiunte dall’ausiliario tecnico e, in via di derivazione, dalla sentenza che le ha recepite; più esattamente, è denunciatoil compimento di attività esorbitanti dai limiti consentiti, poiché il CTU avrebbe utilizzato documenti, non ritualmente introdotti nel giudizio; 9. osserva , tuttavia, il Collegio che la verifica del legale svolgimento delle attività peritali di cui all'art. 194 cod.proc.civ. è, a monte, impedita per non essere riportati, in ricorso, nelle parti essenziali, gli atti fondanti i rilievi (prime tra tutte, la consulenza tecnica e le due dichiarazioni, quindi, a seguire,i verbali di causa); 10.come argomentate, le censure si pongono in contrasto con l’onere di specificità richiesto dal codice di rito. D etto onere, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'articolo366, nr. 6, cod.proc.civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellacedu, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato se il motivo non trascrive adeguatamente il contenuto degli atti medesimi, in modo tale da soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione(v.Cass. nr. 12481 del 2022; Cass. nr.6769 del 2022; v., anche,Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022); 11.segue l’inammissibilità del ricorso, con le spese che vengono liquidate secondo soccombenza; 12.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Consorzio ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, liquidate, in favore dell’INPS, in Euro 10.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stes