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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08328/2026

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[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 47314/2024depositata il 20/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La ricorrente, cittadina peruviana, propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza del Giudice di Pace diMilano con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il decreto diNumero registro generale 8263/2025Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 8328/2026Data pubblicazione 03/04/2026espulsione emesso in data 26.10.2024, dal Prefetto della Provincia diMilano, cui seguiva l‘ordine di espulsione del Questore ex art. 14 comma 5ter T.U.I.[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati non essendosicostituiti nei termini di legge mediante controricorso, ed avendodepositato solo una nota al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione della causa.2.- [OSCURATO:PERSONA] di pace ha osservato:- che la ricorrente era entrata in Italia in data 1° marzo 2024 dallafrontiera di Malpensa dichiarando nel foglio-notizie di essere venuta inItalia per cercare lavoro e senza manifestare alcuna volontà di chiedere laprotezione internazionale;- che all'udienza del 2 dicembre 2024 il difensore comunicava che la suaassistita aveva chiesto in data 13.11.2024 un appuntamento pressol'ACLI, fissato per l'11 dicembre 2024, finalizzato alla registrazione dei datie alla comunicazione del successivo appuntamento presso l'UfficioImmigrazione per la formalizzazione della richiesta di protezioneinternazionale e chiedeva congruo rinvio, concesso sino al 18 marzo 2025;in data 14 marzo 2A25 il difensore chiedeva un ulteriore rinvio riferendoche non era stata formalizzata la domanda e che di recente la ricorrentegli aveva riferito di aver avuto problemi di salute ed era in attesadell'appuntamento senza fare alcun cenno all'esito dell'appuntamento giàfissato per l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e nemmeno al fatto se la ricorrente si fosse omeno presentata;- che tale comportamento dilatorio - unito alle dichiarazioni verbalizzateall'udienza del 2 dicembre 2024, secondo cui la motivazione della richiestadi protezione internazionale sarebbe da ricollegare a presunte e comunquegeneriche discriminazioni in Perù per l'orientamento sessuale della odiernaricorrente, non ulteriormente specificate nonostante l’invito in tale sensocontenuto nel provvedimento di sospensione del decreto di espulsione –Numero registro generale 8263/2025Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 8328/2026Data pubblicazione 03/04/2026dimostrava che la ricorrente non si era attivata concretamente eefficacemente al fine di procedere alla richiesta di protezioneinternazionale, e, quindi, non giustificava il protrarsi ulteriore dellapendenza dei presente procedimento anche in ragione della motivazionedell'ingresso in Italia addotta dalla ricorrente;- che, inoltre, la ricorrente non risultava in alcun modo integrata inmodo positivo nella società italiana giacché, oltre alla presenza deiprecedenti penali, non aveva dimostrato di svolgere alcuna attivitàlavorativa continuativa che le consentisse un lecito sostentamento, né diavere un alloggio stabile; infine la presenza di parenti in Italia in regolacon le norme sul soggiorno era ininfluente e non mutava il quadro diirregolarità del soggiorno in Italia della ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. - in relazione all’art. 13 D.L. 286/98, D.lgs25/08 e agli artt. 7 e 33, poiché, stante la pendenza di una procedura dirichiesta di protezione internazionale, a prescindere dalla formalizzazionedella domanda, il Giudice di Pace avrebbe dovuto doverosamentesospendere l’esecutività del provvedimento impugnato in attesa dell’esitodella procedura; cita gli art. 2 e 7 della dir. 2008/115 e l'art.9 delladirettiva 2013/32 UE onde dedurre che il richiedente è autorizzato arimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissioneterritoriale e, quindi, l'esistenza del divieto di espulsione.2.- Il motivo è inammissibile.Invero la ricorrente non si confronta (né, quindi, aggredisce) con laratio decidendi della decisione che è incentrata sul fatto che l’iniziativadella ricorrente costituiva un comportamento meramente dilatorio rispettoal provvedimento di espulsione, non rivolto, quindi, effettivamente arichiedere la protezione internazionale, tanto che nulla era riferito aproposito del primo appuntamento a tal fine fissato per l'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Numero registro generale 8263/2025Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 8328/2026Data pubblicazione 03/04/2026oltre che sul fatto che, comunque, non era stata dedotta una qualche seriaragione di inespellibilità.

Pertanto, il motivo è articolato in diritto su unpresupposto di fatto che il giudice ha escluso – ovvero la effettiva e seriamanifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale - senzaalcuna censura a tale ragionamento decisorio nè alla sua motivazione.3.- Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sullespese, in assenza di attività difensiva degli intimati.

Sussistono ipresupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso,se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 5.2.2026.La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 47314/2024depositata il 20/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La ricorrente, cittadina peruviana, propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza del Giudice di Pace diMilano con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il decreto diNumero registro generale 8263/2025Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 8328/2026Data pubblicazione 03/04/2026espulsione emesso in data 26.10.2024, dal Prefetto della Provincia diMilano, cui seguiva l‘ordine di espulsione del Questore ex art. 14 comma 5ter T.U.I.[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati non essendosicostituiti nei termini di legge mediante controricorso, ed avendodepositato solo una nota al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione della causa.2.- [OSCURATO:PERSONA] di pace ha osservato:- che la ricorrente era entrata in Italia in data 1° marzo 2024 dallafrontiera di Malpensa dichiarando nel foglio-notizie di essere venuta inItalia per cercare lavoro e senza manifestare alcuna volontà di chiedere laprotezione internazionale;- che all'udienza del 2 dicembre 2024 il difensore comunicava che la suaassistita aveva chiesto in data 13.11.2024 un appuntamento pressol'ACLI, fissato per l'11 dicembre 2024, finalizzato alla registrazione dei datie alla comunicazione del successivo appuntamento presso l'UfficioImmigrazione per la formalizzazione della richiesta di protezioneinternazionale e chiedeva congruo rinvio, concesso sino al 18 marzo 2025;in data 14 marzo 2A25 il difensore chiedeva un ulteriore rinvio riferendoche non era stata formalizzata la domanda e che di recente la ricorrentegli aveva riferito di aver avuto problemi di salute ed era in attesadell'appuntamento senza fare alcun cenno all'esito dell'appuntamento giàfissato per l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e nemmeno al fatto se la ricorrente si fosse omeno presentata;- che tale comportamento dilatorio - unito alle dichiarazioni verbalizzateall'udienza del 2 dicembre 2024, secondo cui la motivazione della richiestadi protezione internazionale sarebbe da ricollegare a presunte e comunquegeneriche discriminazioni in Perù per l'orientamento sessuale della odiernaricorrente, non ulteriormente specificate nonostante l’invito in tale sensocontenuto nel provvedimento di sospensione del decreto di espulsione –Numero registro generale 8263/2025Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 8328/2026Data pubblicazione 03/04/2026dimostrava che la ricorrente non si era attivata concretamente eefficacemente al fine di procedere alla richiesta di protezioneinternazionale, e, quindi, non giustificava il protrarsi ulteriore dellapendenza dei presente procedimento anche in ragione della motivazionedell'ingresso in Italia addotta dalla ricorrente;- che, inoltre, la ricorrente non risultava in alcun modo integrata inmodo positivo nella società italiana giacché, oltre alla presenza deiprecedenti penali, non aveva dimostrato di svolgere alcuna attivitàlavorativa continuativa che le consentisse un lecito sostentamento, né diavere un alloggio stabile; infine la presenza di parenti in Italia in regolacon le norme sul soggiorno era ininfluente e non mutava il quadro diirregolarità del soggiorno in Italia della ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. - in relazione all’art. 13 D.L. 286/98, D.lgs25/08 e agli artt. 7 e 33, poiché, stante la pendenza di una procedura dirichiesta di protezione internazionale, a prescindere dalla formalizzazionedella domanda, il Giudice di Pace avrebbe dovuto doverosamentesospendere l’esecutività del provvedimento impugnato in attesa dell’esitodella procedura; cita gli art. 2 e 7 della dir. 2008/115 e l'art.9 delladirettiva 2013/32 UE onde dedurre che il richiedente è autorizzato arimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissioneterritoriale e, quindi, l'esistenza del divieto di espulsione.2.- Il motivo è inammissibile.Invero la ricorrente non si confronta (né, quindi, aggredisce) con laratio decidendi della decisione che è incentrata sul fatto che l’iniziativadella ricorrente costituiva un comportamento meramente dilatorio rispettoal provvedimento di espulsione, non rivolto, quindi, effettivamente arichiedere la protezione internazionale, tanto che nulla era riferito aproposito del primo appuntamento a tal fine fissato per l'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Numero registro generale 8263/2025Numero sezionale 607/2026Numero di raccolta generale 8328/2026Data pubblicazione 03/04/2026oltre che sul fatto che, comunque, non era stata dedotta una qualche seriaragione di inespellibilità. Pertanto, il motivo è articolato in diritto su unpresupposto di fatto che il giudice ha escluso – ovvero la effettiva e seriamanifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale - senzaalcuna censura a tale ragionamento decisorio nè alla sua motivazione.3.- Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sullespese, in assenza di attività difensiva degli intimati. Sussistono ipresupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso,se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 5.2.2026.La PresidenteMaria Acierno
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