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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29466/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 29/11/2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, adducendo come unico motivo di censura il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risultando altresì generico nella denuncia di un vizio della motivazione che, invece, è specifica e aderente agli elementi fattuali e giuridici emersi dalle sentenze di condanna.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricon-ente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 29/11/2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, adducendo come unico motivo di censura il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risultando altresì generico nella denuncia di un vizio della motivazione che, invece, è specifica e aderente agli elementi fattuali e giuridici emersi dalle sentenze di condanna. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricon-ente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29466/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris