CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 21/10/2020, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI in data 7/1/2015 ha escluso la continuazione tra i reati e assorbito il reato di cui al capo b) in quello di cui al capo a), ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione aggravata di cui agli artt. 629 e 628, comma terzo n. 1 cod. pen.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, fondata sulle sole dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], imputato di reato connesso, e senza considerare gli elementi di segno contrario emersi. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. con riferimento alla ritenuta impossibilità di azionare la pretesa creditoria innanzi all'autorità giudiziaria. 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 116 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, che sarebbe fondata sulle sole dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], imputato di reato connesso, e senza considerare gli elementi di segno contrario emersi. In specifico, nel ricorso si rileva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione le dichiarazioni rese dalla persona offesa che, contrariamente a quanto detto dal Bernardo, avrebbe riferito che i soggetti che gli avevano chiesto la somma di denaro non si erano presentati come "mandati" da Seppione quanto, piuttosto, come creditori dello stesso e che pertanto questi si stavano sostituendo al ricorrente al fine di recuperare direttamente e illegittimamente un proprio credito e non quello dell'imputato. Circostanza questa che, unitamente al fatto che la somma riscossa sarebbe stata trattenuta dal Bernardo, sarebbe decisiva quanto all'insussistenza del reato. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla ricostruzione dei fatti, con riferimento alla credibilità della persona offesa e alle dichiarazioni da questa rese, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). In ordine alla specifica condotta posta in essere dal ricorrente, poi, la Corte territoriale ha dato espressamente conto della circostanza che lo stesso aveva fornito agli esecutori materiali le informazioni, quali i nomi e i riferimenti delle persone vicine alla vittima come la ex compagna e l'indirizzo della madre, necessarie a recuperare con modalità intimidatorie il presunto credito dallo stesso vantato. Modalità delle quali lo stesso -come evidenziato nella motivazione del provvedimento impugnato con il rinvio ai contatti telefonici intercorsi con il Bernardo immediatamente dopo l'incontro con la persona offesa- era a conoscenza. Ragioni queste per le quali, in conclusione, le censure, tese anche a sollecitare una diversa e non consentita valutazione degli elementi emersi, risultano manifestamente infondate. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt.629 e 393 cod. pen. evidenziando che dagli atti, pure a prescindere da quanto dichiarato dal ricorrente, sarebbe comunque emerso che lo stesso vantava un credito nei confronti della persona offesa e che tale credito, comunque legittimo e seppure non azionabile in sede giudiziaria, ben poteva essere vantato così che la condotta del Bernardo, che tale credito avrebbe cercato di riscuotere, sarebbe inquadrabile nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ciò anche se il Seppione gli aveva promesso un "regalo" che, evidentemente, avrebbe dovuto essere stornato dalla cifra legittimamente pretesa. La doglianza è manifestamente infondata. In ordine alla qualificazione giuridica riconosciuta ai fatti i giudici di merito, dando conto di avere considerato la natura del credito, la consapevolezza del ricorrente circa la illegittimità della pretesa e la condotta materiale degli esecutori materiali, si sono conformati alla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).Come correttamente evidenziato nella motivazione, infatti, il Seppione era consapevole che il credito non era azionabile avanti l'autorità giudiziaria (tanto da essersi rivolto a soggetti legati a contesti delinquenziali per riuscire a recuperarlo), che quanto preteso (prima 130.000,00 euro poi diventati 8.000,00 euro) non corrispondeva alla somma che la persona offesa gli doveva (euro 5.500,00) e anche che la richiesta sarebbe stata avanzata con modalità intimidatorie, dallo stesso condivise fornendo proprio a tal fine agli esecutori materiali i riferimenti delle persone vicine alla vittima. Né, d'altro canto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la conclusione avrebbe potuto essere diversa qualora si fosse trattato di una cessione del credito. Anche in tal modo, infatti, il Seppione avrebbe concorso nella commissione dell'estorsione che, proprio in considerazione della inazionabilità del credito, era finalizzata a fargli conseguire un ingiusto profitto, costituito dalla compensazione di quanto a sua volta dovuto al Bernardo. Sotto altro profilo, poi, quanto prospettato in termini di cessione del credito risulta incompatibile con l'ulteriore ricostruzione della difesa, secondo la quale il Seppione aveva convenuto con il Bernardo e gli ari autori del reato che gli avrebbe corrisposto un "regalo". Ipotesi anche questa che esclude per tutti i concorrenti nel reato che il fatto possa essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, che "è configurabile nei soli casi in cui il concorrente si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità" (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-03). 3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 116 cod. pen. rielevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare e considerare che il reato in concreto voluto dal ricorrente era diverso da quello poi posto in essere dai concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe avuto l'unico scopo di recuperare la somma che allo stesso era in effetti dovuta e non certo di estorcere una somma ulteriore e diversa da questa. La doglianza non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La questione relativa all'applicazione dell'art. 116 cod. pen., infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta) e la stessa, d'altro canto, presupponendo un'analisi in fatto, non può essere dedotta per la prima volta in questa sede (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 - 01). Sotto altro profilo, comunque, considerato quanto evidenziato nella sentenza impugnata in ordine al contributo del ricorrente, consapevole della inazionabilità del credito e delle modalità che sarebbero state utilizzate per riscuoterlo, la censura risulta manifestamente infondata. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca