CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/199d avverso la sentenza del 29/11/2021 emessa dalla Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dell'unico motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta ( v. pag.3 in merito alla correttezza della configurazione del concorso formale di reati nel caso in cui la resistenza venga posta in essere nei cònfronti di più pubblici ufficiali). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1