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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04650/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seigi.te le conclusioni del PG Il S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 5 maggio 2021, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, Ord. pen.), relativamente alla residua pena di anni sei, mesi sei, giorni undici di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 29 ottobre 2016, divenuta definitiva, in ordine a due reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra gennaio e luglio 2012, pena rideterminata con ordinanza del 26 luglio 2019 della Corte di appello di Roma

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, quantificando in maniera errata la residua pena da scontare, avrebbe affermato in maniera impropria che la pena in espiazione fosse ancora elevata.

Il giudice di merito, inoltre, non avrebbe fornito alcuna valida motivazione in ordine all'idoneità trattamentale delle misure alternative alla detenzione richieste, considerando che il condannato risultava essere stato già sottoposto, in fase cautelare, alla custodia cautelare e agli arresti domiciliari e che, dalla relazione degli operatori del carcere e dell' Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE), risultava la concreta adesione al programma trattamentale attraverso la revisione critica del reato e la risoluzione dei drammi personali che avevano segnato Basti sin dalla giovane età.

Il Tribunale di sorveglianza, infine, avrebbe del tutto omesso di considerare la memoria della difesa, con la quale era documentata la partecipazione del condannato a molteplici corsi di formazione.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che le misure richieste non presupponevano una completa emenda e una totale esclusione della pericolosità.

Secondo il ricorrente, inoltre, il principio di gradualità del trattamento rieducativo non può essere vanificato dalla farraginosità delle decisioni del giudice di sorveglianza che, per ragioni organizzative interne, presenta tempi dì risposta molto lunghi; in ogni caso, la misura alternativa della semilibertà non presuppone alcuna obbligatoria gradualità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, affermato da questa Corte, con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari, ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 ss. Ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra.

Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.

In tal senso, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322).

Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213).

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha ritenuto prematura la concessione delle misure alternative alla detenzione richieste, in quanto non era sufficientemente consolidato il processo di responsabilizzazione e consapevolezza necessario per consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole nei confronti del condannato.

In particolare, il giudice di merito ha spiegato le ragioni di detta decisione evidenziando in modo ineccepibile che, all'esito della disamina della documentazione concernente le indagini psicodiagnostiche, tenuto conto del percorso trattamentale del detenuto all'interno del carcere e l'entità della pena ancora da espiare, era necessario approfondire e verificare l'ulteriore consolidazione del percorso iniziato dal detenuto, attraverso la prosecuzione della partecipazione dello stesso alle attività trattamentali e la corretta gestione degli spazi di autonomia conseguenti alla concessione di ulteriori benefici premiali.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 9/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seigi.te le conclusioni del PG Il S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 5 maggio 2021, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, Ord. pen.), relativamente alla residua pena di anni sei, mesi sei, giorni undici di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 29 ottobre 2016, divenuta definitiva, in ordine a due reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra gennaio e luglio 2012, pena rideterminata con ordinanza del 26 luglio 2019 della Corte di appello di Roma 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, quantificando in maniera errata la residua pena da scontare, avrebbe affermato in maniera impropria che la pena in espiazione fosse ancora elevata. Il giudice di merito, inoltre, non avrebbe fornito alcuna valida motivazione in ordine all'idoneità trattamentale delle misure alternative alla detenzione richieste, considerando che il condannato risultava essere stato già sottoposto, in fase cautelare, alla custodia cautelare e agli arresti domiciliari e che, dalla relazione degli operatori del carcere e dell' Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE), risultava la concreta adesione al programma trattamentale attraverso la revisione critica del reato e la risoluzione dei drammi personali che avevano segnato Basti sin dalla giovane età. Il Tribunale di sorveglianza, infine, avrebbe del tutto omesso di considerare la memoria della difesa, con la quale era documentata la partecipazione del condannato a molteplici corsi di formazione. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che le misure richieste non presupponevano una completa emenda e una totale esclusione della pericolosità. Secondo il ricorrente, inoltre, il principio di gradualità del trattamento rieducativo non può essere vanificato dalla farraginosità delle decisioni del giudice di sorveglianza che, per ragioni organizzative interne, presenta tempi dì risposta molto lunghi; in ogni caso, la misura alternativa della semilibertà non presuppone alcuna obbligatoria gradualità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, affermato da questa Corte, con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari, ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 ss. Ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. In tal senso, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322). Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha ritenuto prematura la concessione delle misure alternative alla detenzione richieste, in quanto non era sufficientemente consolidato il processo di responsabilizzazione e consapevolezza necessario per consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole nei confronti del condannato. In particolare, il giudice di merito ha spiegato le ragioni di detta decisione evidenziando in modo ineccepibile che, all'esito della disamina della documentazione concernente le indagini psicodiagnostiche, tenuto conto del percorso trattamentale del detenuto all'interno del carcere e l'entità della pena ancora da espiare, era necessario approfondire e verificare l'ulteriore consolidazione del percorso iniziato dal detenuto, attraverso la prosecuzione della partecipazione dello stesso alle attività trattamentali e la corretta gestione degli spazi di autonomia conseguenti alla concessione di ulteriori benefici premiali. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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