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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 agosto 2026

Cassazione n. 24448/2026

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Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.1321/2024 depositata il 23/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione della cartella dipagamento n. 09720200135792626000 avente ad oggetto tasse diregistro relative ad atti giudiziari degli anni 2010, 2012 e 2013,Numero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026fondata, tra l’altro, sulla prescrizione del tributo, la decadenza dallapretesa e la nullità derivata dell’atto per omessa /nulla notificazionedell’atto sotteso (avviso di liquidazione).1.1 La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma harigettato il ricorso.1.2 Sull’appello del contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado ha respinto l’impugnazione sulla base delle seguentiargomentazioni: - ...

L’art. 37 d.P.R. n. 131/86 ([OSCURATO:PERSONA] delledisposizioni concernenti l’imposta di registro), rubricato “Attidell’autorità giudiziaria”, stabilisce che sono soggetti all’imposta,ancorchè impugnati o ancora impugnabili “salvo conguaglio orimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”, “gli attidell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definisconoanche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, iprovvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenzeche dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere”.

Ai sensi poidell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73, l’[OSCURATO:PERSONA], neitermini ivi indicati, procede alla liquidazione delle imposte, nonché deirimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate daicontribuenti o dai sostituti d’imposta, previa correzione, sulla base deidati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazionipresentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, degli errorimateriali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazionedegli imponibili, delle imposte, contributi e premi ovvero previariduzione delle detrazioni d’imposta o delle deduzioni dal reddito,indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge.

Il terzocomma del richiamato articolo, in particolare, stabilisce che “Quandodai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto aquello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguitidall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o unaNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato alcontribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione dierrori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Dalcombinarsi di queste due norme si desume (sul punto, ord. Cass. n.28311/21) che la comunicazione preventiva da notificare alcontribuente non è obbligatoria se non quando sussistano incertezzesugli aspetti rilevanti della dichiarazione e dai controlli emerga unamaggiore imposta rispetto al risultato della dichiarazione trasmessa …Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto diimposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutatierroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire ichiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trentagiorni successivi al ricevimento della comunicazione”…conseguentemente, “nel caso in cui la dichiarazione sia regolare e lapretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte indichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza trale somme dichiarate e quelle effettivamente versate oppure nonsussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, lanotifica della cartella di pagamento a seguito di controlloautomatizzato è legittima anche se non è stata emessa lacomunicazione preventiva.

In altre parole, la preventiva notificadell’avviso bonario è dovuta solo in caso di contestazione di unrisultato diverso da quello riportato in dichiarazione o di una impostamaggiore di quella liquidata dal contribuente, non essendonecessaria, come nella specie, in caso di mero mancato versamentodelle imposte dichiarate .1.3 La Corte regionale ha poi aggiunto che la preventiva notificadell’avviso bonario è dovuta solo in caso di contestazione di unrisultato diverso da quello riportato in dichiarazione o di una impostamaggiore di quella liquidata dal contribuente, non essendoNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026necessaria, come nella specie, in caso di mero mancato versamentodelle imposte dichiarate.1.4 Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ricorre per la suacassazione il contribuente svolgendo un unico motivo di ricorso.1.5 L’Agenzia delle entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato una nota perpartecipare all’eventuale udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unico motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 cpc; art. 2697cc.; artt. 54 e 76 d.P.R. n.131/86 .Si rimprovera al decidente di aver respinto l’eccezione relativaall’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, ritenendoesaustiva la motivazione della cartella esattoriale, con conseguenteirrilevanza, nel procedimento recuperatorio di ADER, della notificadell’avviso di liquidazione.

Si assume che il controllo automatizzato,ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, riguarda le imposte calcolatesui dati forniti dallo stesso contribuente e non già le tasse di registrodegli atti giudiziari che, invece, devono essere ricondotte,normativamente, agli artt. 54 e 76 d.P.R. n. 131/86.In particolare, l’art. 54 stabilisce che per la liquidazione dell'impostaprincipale dovuta per la registrazione di atti giudiziari l'ufficio delregistro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad unodei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito adeffettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamentodell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogataper omessa richiesta di registrazione.

Detta condizione incide, inoltre,sul termine decadenziale atteso il fatto che solo laddove vi sia stata lanotifica dell’avviso di liquidazione e l’atto non sia stato impugnato, iltermine sarà quello decennale.

In difetto di prova della notificaNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026dell’avviso de quo, invece, il termine di decadenza resta quelloquinquennale.Si deduce che il controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n.600/1973, su cui si basa l’iter logico giuridico della decisioneimpugnata, disciplina le dichiarazioni dei redditi e non già le tasse diregistro degli atti giudiziari oggetto della cartella esattoriale opposta,che, invece, devono essere ricondotte, normativamente, agli artt. 54e 76 D.P.R. n. 131/86.2.

Va sùbito notato che lo strumento di impugnazione si articola indue distinti profili di doglianza concernenti, rispettivamente, l’asseritotravisamento del fatto e la violazione di legge.2.1 La prima lagnanza, sebbene dichiaratamente formulata ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., deve essere ricondottanell’alveo del n. 5) del medesimo comma, essendo volta a far valereuna svista commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] grado.2.2 Sovviene, sul tema, il consolidato indirizzo giurisprudenziale dilegittimità in virtù del quale l’erronea intitolazione del motivo diricorso per cassazione non impedisce di riqualificarne la sussunzionein altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., nédetermina l’inammissibilità del mezzo, qualora dalla sua articolazionesia chiaramente individuabile il tipo di vizio prospettato (cfr., explurimis, Cass.n.795/2025; Cass. n. 17842/2024, Cass. n.5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n. 3033/2024).2.3 Fatta tale precisazione, si rileva che la denuncia di travisamentodel fatto sostanziale appare fondata per quanto ci si appresta a dire.2.4 Dall’esame della stessa sentenza impugnata emerge che lacartella di pagamento concerne imposte di registro laddove a pagina2 di detta decisione si legge La cartella di pagamento impugnata -n. 09720200135792626000 – emessa dall’Agenzia delle EntrateRiscossione e notificata via pec al contribuente in data 30/11/21Numero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026riporta quale causale dell’importo di Euro 1.769,50, oltre oneri diriscossione e notifica, il controllo tasse e imposte indirette anni 2010-2012-2013; in particolare, nel riportare il dettaglio degli importidovuti forniti dall’Ente impositore, Agenzia delle Entrate DirezioneProvinciale I di Roma, la cartella fa poi riferimento a provvedimentirelativi ad esecuzione mobiliare del Tribunale civile di Roma (perl’anno 2010 il n. 000027776, per l’anno 2012 il n. 000044510 e, perl’anno 2013 il n. 000007391) .2.5 Confrontando il contenuto di detto documento (allegato al ricorso)con quello della motivazione della sentenza impugnata (nella parte incui ha ritenuto trattarsi di dichiarazione dei redditi) emerge,all’evidenza, l’errore testuale in cui è incorsa la Corte d’appello.

Taleerrore si rivela attraverso la messa a confronto di due divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultantedalla decisione del giudice, dall’altro quella, contrastante, tale dasmentire la rappresentazione offerta dal giudice, che emergeunivocamente sia dalla premessa della motivazione della decisioneche dal documento acquisito al processo.

L’erronea supposizione delgiudice d’appello, dunque, si è infranta contro la «cartesiana evidenzabidirezionale» (così Cass., Sez.

Un., 5/03/2024, n. 5792, par.10.12delle Ragioni della decisione) tracciata dall’art. 395 n. 4 cod. proc.civ. ai fini dell’individuazione dei caratteri dell’errore revocatorio,venendo in considerazione, alla stregua della circostanzarappresentata nel richiamato documento, da un lato, un fattoincontrastabilmente escluso (cartella relativa alla dichiarazione deiredditi) dall’altro lato, un fatto positivamente stabilito (cartellaesattoriale avente ad oggetto imposta di registro).2.6 Il fatto erroneamente supposto come esistente, accertamentosui redditi al pari del fatto erroneamente escluso ( imposizione fiscalea titolo di imposta di registro), è stato oggetto di discussione tra leNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026parti, tanto che la sentenza di primo grado, trascritta nel ricorso,osserva che la cartella è stata notificata per controllo tasse edimposte indirette relative all' anno 2012, per imposta di registro conriferimento a un provvedimento concernente un procedimento diesecuzione mobiliare emesso dal Tribunale civile di Roma anno 2010numero 000036745;aggiungendo che pertanto, nessun avviso diaccertamento presupposto doveva essere notificato .2.7 L’imposta ingiunta supposta esistente costituisce un puntocontroverso che esclude la revocazione quando l’errore – di giudizio enon di mero fatto – riflette la prospettazione, in proposito, di unadelle parti, v.

Cass., Sez.

Un., 5/03/2024, n. 5792, cit., par.10.14delle Ragioni della decisione); nella nozione di punto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che èstato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, maanche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un attodifensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formarecomunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronunciacon cui il giudice ha definito il processo (Cass. 15/03/2023, n. 7435).3.

Tanto premesso in merito all’oggetto della cartella esattoriale, ilmotivo che reca la denuncia di violazione di legge è fondato.3.1 Il credito oggetto di causa è relativo alla tassa di registro deglinelle procedure espropriative mobiliari).3.2 L’art.54 del d.P.R. n. 131/86 (Testo unico dell’imposta di registro)stabilisce che: Quando la registrazione deve essere eseguitad’ufficio a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica appositoavviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati alpagamento dell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine disessanta giorni il pagamento dell’imposta e, se dallo stesso dovuta,della pena pecuniaria (1) irrogata per omessa richiesta diNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026registrazione.

Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’attoda registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare .3.3 Inoltre è previsto un preciso termine di decadenza entro il qualel’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di liquidazione, a penadi nullità: “l’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art.5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena didecadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degliarticoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, anorma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si e’ verificato il fatto chelegittima la registrazione d’ufficio.

Nello stesso termine, decorrentedal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essererichiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte all’art.19” (art. 76 D.P.R. n. 131/1986). (Cass. 3 dicembre 2020, n.27698).3.4 Secondo l’art. 78 del medesimo decreto, il creditodell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamenteaccertata si prescrive in dieci anni.

Nel caso in cui, fosse notificatoavviso di liquidazione e quest’ultimo non fosse stato impugnato neitermini di legge (60 gg dalla notifica) il provvedimento diventadefinitivo e la pretesa erariale inoppugnabile.

In questo caso verràapplicata la prescrizione decennale, se invece l’avviso non è statonotificato la cartella è nulla per l’omessa notifica dell’atto presupposto(Cas.

SSUU 16412/2007).3.5 L'imposta di registro è suscettibile di essere liquidata mediante lospecifico atto a ciò funzionale (l'avviso di liquidazione); pertanto,viene a mancare il presupposto - viceversa caratterizzante gliaccertamenti delle imposte dirette – a cui associare la funzione deldella cartella di pagamento di cui al d.P.R. n. 602/1973, supportonormativo a cui la [OSCURATO:PERSONA] grado ha ancorato la decisione impugnata,senza distinguere tra le diverse disposizioni normative purNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026richiamate, laddove in una la cartella è declinabile come mezzo perl'esplicazione del procedimento liquidatorio dell'imposta di registro,anzichè come (semplice) mezzo di esazione nell’ambito delle imposteindirette ( Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028; Cass., 24 settembre2014, n. 20153; Cass., 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., 6 giugno2014, n. 12748;Cass., Sez. 5, 4 febbraio 2015, n. 1974; v.

Cass., 11maggio 2018, n. 11555; Cass., 30 giugno 2016, n. 13418; Cass. n.33381/2025).3.6 Per detta imposta, è la stessa attività di liquidazione ad andarsoggetta a termini di decadenza (art. 76, comma 2, del d.P.R. 26aprile 1986 n. 131); ne consegue che il contribuente non restaassoggettato all'azione amministrativa per un tempo indeterminato, ocomunque se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, per untempo eccessivo; il contribuente resta in tal caso soggetto alla solaazione di riscossione, per la quale rileva il termine di prescrizioneordinario (art. 41, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346); ilche, peraltro, è ovvio ed è pienamente conforme al sistema, postoche, dopo la liquidazione, non viene in questione altro che il creditoda riscuotere(Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2015, n. 1974; Cass., Sez.5^, 21 giugno 2016, n. 12754).3.7 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 10012depositata il 15 aprile 2021 hanno confermato che: la nullità dellanotifica dell’atto presupposto inficia tutti gli atti successivi dellariscossione.

Il contribuente può impugnare uno qualunque di essi,facendo valere il vizio iniziale .3.8.

Ebbene, nella fattispecie, è incontestata l’omessa notificazionedel prodromico avviso di liquidazione (nel termine quinquennale), conla conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata.4.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto e lasentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendoNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa conl’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.5.

Le spese del giudizio di merito e di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso del contribuente;condanna l’amministrazione alla refusione delle spese del giudizio dimerito che liquida per il primo grado in euro 1.400,00 per compensi,oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, per il giudiziodi appello in euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettarioed accessori come per legge; per il giudizio di legittimità in euro2.400,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborsoforfettario ed accessori come per legge.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria dellaCorte di Cassazione del 9 luglio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.1321/2024 depositata il 23/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione della cartella dipagamento n. 09720200135792626000 avente ad oggetto tasse diregistro relative ad atti giudiziari degli anni 2010, 2012 e 2013,Numero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026fondata, tra l’altro, sulla prescrizione del tributo, la decadenza dallapretesa e la nullità derivata dell’atto per omessa /nulla notificazionedell’atto sotteso (avviso di liquidazione).1.1 La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma harigettato il ricorso.1.2 Sull’appello del contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado ha respinto l’impugnazione sulla base delle seguentiargomentazioni: - ... L’art. 37 d.P.R. n. 131/86 ([OSCURATO:PERSONA] delledisposizioni concernenti l’imposta di registro), rubricato “Attidell’autorità giudiziaria”, stabilisce che sono soggetti all’imposta,ancorchè impugnati o ancora impugnabili “salvo conguaglio orimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”, “gli attidell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definisconoanche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, iprovvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenzeche dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere”. Ai sensi poidell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73, l’[OSCURATO:PERSONA], neitermini ivi indicati, procede alla liquidazione delle imposte, nonché deirimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate daicontribuenti o dai sostituti d’imposta, previa correzione, sulla base deidati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazionipresentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, degli errorimateriali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazionedegli imponibili, delle imposte, contributi e premi ovvero previariduzione delle detrazioni d’imposta o delle deduzioni dal reddito,indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge. Il terzocomma del richiamato articolo, in particolare, stabilisce che “Quandodai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto aquello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguitidall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o unaNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato alcontribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione dierrori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Dalcombinarsi di queste due norme si desume (sul punto, ord. Cass. n.28311/21) che la comunicazione preventiva da notificare alcontribuente non è obbligatoria se non quando sussistano incertezzesugli aspetti rilevanti della dichiarazione e dai controlli emerga unamaggiore imposta rispetto al risultato della dichiarazione trasmessa …Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto diimposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutatierroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire ichiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trentagiorni successivi al ricevimento della comunicazione”…conseguentemente, “nel caso in cui la dichiarazione sia regolare e lapretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte indichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza trale somme dichiarate e quelle effettivamente versate oppure nonsussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, lanotifica della cartella di pagamento a seguito di controlloautomatizzato è legittima anche se non è stata emessa lacomunicazione preventiva. In altre parole, la preventiva notificadell’avviso bonario è dovuta solo in caso di contestazione di unrisultato diverso da quello riportato in dichiarazione o di una impostamaggiore di quella liquidata dal contribuente, non essendonecessaria, come nella specie, in caso di mero mancato versamentodelle imposte dichiarate .1.3 La Corte regionale ha poi aggiunto che la preventiva notificadell’avviso bonario è dovuta solo in caso di contestazione di unrisultato diverso da quello riportato in dichiarazione o di una impostamaggiore di quella liquidata dal contribuente, non essendoNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026necessaria, come nella specie, in caso di mero mancato versamentodelle imposte dichiarate.1.4 Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ricorre per la suacassazione il contribuente svolgendo un unico motivo di ricorso.1.5 L’Agenzia delle entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato una nota perpartecipare all’eventuale udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 cpc; art. 2697cc.; artt. 54 e 76 d.P.R. n.131/86 .Si rimprovera al decidente di aver respinto l’eccezione relativaall’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, ritenendoesaustiva la motivazione della cartella esattoriale, con conseguenteirrilevanza, nel procedimento recuperatorio di ADER, della notificadell’avviso di liquidazione. Si assume che il controllo automatizzato,ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, riguarda le imposte calcolatesui dati forniti dallo stesso contribuente e non già le tasse di registrodegli atti giudiziari che, invece, devono essere ricondotte,normativamente, agli artt. 54 e 76 d.P.R. n. 131/86.In particolare, l’art. 54 stabilisce che per la liquidazione dell'impostaprincipale dovuta per la registrazione di atti giudiziari l'ufficio delregistro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad unodei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito adeffettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamentodell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogataper omessa richiesta di registrazione. Detta condizione incide, inoltre,sul termine decadenziale atteso il fatto che solo laddove vi sia stata lanotifica dell’avviso di liquidazione e l’atto non sia stato impugnato, iltermine sarà quello decennale. In difetto di prova della notificaNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026dell’avviso de quo, invece, il termine di decadenza resta quelloquinquennale.Si deduce che il controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n.600/1973, su cui si basa l’iter logico giuridico della decisioneimpugnata, disciplina le dichiarazioni dei redditi e non già le tasse diregistro degli atti giudiziari oggetto della cartella esattoriale opposta,che, invece, devono essere ricondotte, normativamente, agli artt. 54e 76 D.P.R. n. 131/86.2. Va sùbito notato che lo strumento di impugnazione si articola indue distinti profili di doglianza concernenti, rispettivamente, l’asseritotravisamento del fatto e la violazione di legge.2.1 La prima lagnanza, sebbene dichiaratamente formulata ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., deve essere ricondottanell’alveo del n. 5) del medesimo comma, essendo volta a far valereuna svista commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] grado.2.2 Sovviene, sul tema, il consolidato indirizzo giurisprudenziale dilegittimità in virtù del quale l’erronea intitolazione del motivo diricorso per cassazione non impedisce di riqualificarne la sussunzionein altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., nédetermina l’inammissibilità del mezzo, qualora dalla sua articolazionesia chiaramente individuabile il tipo di vizio prospettato (cfr., explurimis, Cass.n.795/2025; Cass. n. 17842/2024, Cass. n.5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n. 3033/2024).2.3 Fatta tale precisazione, si rileva che la denuncia di travisamentodel fatto sostanziale appare fondata per quanto ci si appresta a dire.2.4 Dall’esame della stessa sentenza impugnata emerge che lacartella di pagamento concerne imposte di registro laddove a pagina2 di detta decisione si legge La cartella di pagamento impugnata -n. 09720200135792626000 – emessa dall’Agenzia delle EntrateRiscossione e notificata via pec al contribuente in data 30/11/21Numero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026riporta quale causale dell’importo di Euro 1.769,50, oltre oneri diriscossione e notifica, il controllo tasse e imposte indirette anni 2010-2012-2013; in particolare, nel riportare il dettaglio degli importidovuti forniti dall’Ente impositore, Agenzia delle Entrate DirezioneProvinciale I di Roma, la cartella fa poi riferimento a provvedimentirelativi ad esecuzione mobiliare del Tribunale civile di Roma (perl’anno 2010 il n. 000027776, per l’anno 2012 il n. 000044510 e, perl’anno 2013 il n. 000007391) .2.5 Confrontando il contenuto di detto documento (allegato al ricorso)con quello della motivazione della sentenza impugnata (nella parte incui ha ritenuto trattarsi di dichiarazione dei redditi) emerge,all’evidenza, l’errore testuale in cui è incorsa la Corte d’appello. Taleerrore si rivela attraverso la messa a confronto di due divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultantedalla decisione del giudice, dall’altro quella, contrastante, tale dasmentire la rappresentazione offerta dal giudice, che emergeunivocamente sia dalla premessa della motivazione della decisioneche dal documento acquisito al processo. L’erronea supposizione delgiudice d’appello, dunque, si è infranta contro la «cartesiana evidenzabidirezionale» (così Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, par.10.12delle Ragioni della decisione) tracciata dall’art. 395 n. 4 cod. proc.civ. ai fini dell’individuazione dei caratteri dell’errore revocatorio,venendo in considerazione, alla stregua della circostanzarappresentata nel richiamato documento, da un lato, un fattoincontrastabilmente escluso (cartella relativa alla dichiarazione deiredditi) dall’altro lato, un fatto positivamente stabilito (cartellaesattoriale avente ad oggetto imposta di registro).2.6 Il fatto erroneamente supposto come esistente, accertamentosui redditi al pari del fatto erroneamente escluso ( imposizione fiscalea titolo di imposta di registro), è stato oggetto di discussione tra leNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026parti, tanto che la sentenza di primo grado, trascritta nel ricorso,osserva che la cartella è stata notificata per controllo tasse edimposte indirette relative all' anno 2012, per imposta di registro conriferimento a un provvedimento concernente un procedimento diesecuzione mobiliare emesso dal Tribunale civile di Roma anno 2010numero 000036745;aggiungendo che pertanto, nessun avviso diaccertamento presupposto doveva essere notificato .2.7 L’imposta ingiunta supposta esistente costituisce un puntocontroverso che esclude la revocazione quando l’errore – di giudizio enon di mero fatto – riflette la prospettazione, in proposito, di unadelle parti, v. Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, cit., par.10.14delle Ragioni della decisione); nella nozione di punto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che èstato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, maanche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un attodifensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formarecomunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronunciacon cui il giudice ha definito il processo (Cass. 15/03/2023, n. 7435).3. Tanto premesso in merito all’oggetto della cartella esattoriale, ilmotivo che reca la denuncia di violazione di legge è fondato.3.1 Il credito oggetto di causa è relativo alla tassa di registro deglinelle procedure espropriative mobiliari).3.2 L’art.54 del d.P.R. n. 131/86 (Testo unico dell’imposta di registro)stabilisce che: Quando la registrazione deve essere eseguitad’ufficio a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica appositoavviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati alpagamento dell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine disessanta giorni il pagamento dell’imposta e, se dallo stesso dovuta,della pena pecuniaria (1) irrogata per omessa richiesta diNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026registrazione. Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’attoda registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare .3.3 Inoltre è previsto un preciso termine di decadenza entro il qualel’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di liquidazione, a penadi nullità: “l’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art.5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena didecadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degliarticoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, anorma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si e’ verificato il fatto chelegittima la registrazione d’ufficio. Nello stesso termine, decorrentedal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essererichiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte all’art.19” (art. 76 D.P.R. n. 131/1986). (Cass. 3 dicembre 2020, n.27698).3.4 Secondo l’art. 78 del medesimo decreto, il creditodell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamenteaccertata si prescrive in dieci anni. Nel caso in cui, fosse notificatoavviso di liquidazione e quest’ultimo non fosse stato impugnato neitermini di legge (60 gg dalla notifica) il provvedimento diventadefinitivo e la pretesa erariale inoppugnabile. In questo caso verràapplicata la prescrizione decennale, se invece l’avviso non è statonotificato la cartella è nulla per l’omessa notifica dell’atto presupposto(Cas. SSUU 16412/2007).3.5 L'imposta di registro è suscettibile di essere liquidata mediante lospecifico atto a ciò funzionale (l'avviso di liquidazione); pertanto,viene a mancare il presupposto - viceversa caratterizzante gliaccertamenti delle imposte dirette – a cui associare la funzione deldella cartella di pagamento di cui al d.P.R. n. 602/1973, supportonormativo a cui la [OSCURATO:PERSONA] grado ha ancorato la decisione impugnata,senza distinguere tra le diverse disposizioni normative purNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026richiamate, laddove in una la cartella è declinabile come mezzo perl'esplicazione del procedimento liquidatorio dell'imposta di registro,anzichè come (semplice) mezzo di esazione nell’ambito delle imposteindirette ( Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028; Cass., 24 settembre2014, n. 20153; Cass., 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., 6 giugno2014, n. 12748;Cass., Sez. 5, 4 febbraio 2015, n. 1974; v. Cass., 11maggio 2018, n. 11555; Cass., 30 giugno 2016, n. 13418; Cass. n.33381/2025).3.6 Per detta imposta, è la stessa attività di liquidazione ad andarsoggetta a termini di decadenza (art. 76, comma 2, del d.P.R. 26aprile 1986 n. 131); ne consegue che il contribuente non restaassoggettato all'azione amministrativa per un tempo indeterminato, ocomunque se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, per untempo eccessivo; il contribuente resta in tal caso soggetto alla solaazione di riscossione, per la quale rileva il termine di prescrizioneordinario (art. 41, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346); ilche, peraltro, è ovvio ed è pienamente conforme al sistema, postoche, dopo la liquidazione, non viene in questione altro che il creditoda riscuotere(Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2015, n. 1974; Cass., Sez.5^, 21 giugno 2016, n. 12754).3.7 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 10012depositata il 15 aprile 2021 hanno confermato che: la nullità dellanotifica dell’atto presupposto inficia tutti gli atti successivi dellariscossione. Il contribuente può impugnare uno qualunque di essi,facendo valere il vizio iniziale .3.8. Ebbene, nella fattispecie, è incontestata l’omessa notificazionedel prodromico avviso di liquidazione (nel termine quinquennale), conla conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata.4. Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto e lasentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendoNumero registro generale 20157/2024Numero sezionale 5502/2026Numero di raccolta generale 24448/2026Data pubblicazione 04/08/2026necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa conl’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.5. Le spese del giudizio di merito e di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso del contribuente;condanna l’amministrazione alla refusione delle spese del giudizio dimerito che liquida per il primo grado in euro 1.400,00 per compensi,oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, per il giudiziodi appello in euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettarioed accessori come per legge; per il giudizio di legittimità in euro2.400,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborsoforfettario ed accessori come per legge.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria dellaCorte di Cassazione del 9 luglio 2026.Il PresidenteUgo Candia