CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26796/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste, pubblicata in data 12.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; - ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. P.Q.M. Oggetto: patrocinio a spese dello Stato dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 4.4.