CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29423/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da D'[OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare in relazione alla pena di anni due e mesi otto; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione del contratto di lavoro relativo all'attività che il ricorrente svolge in Svizzera sin dall'anno 2017 e all'errato rilievo attribuito alle informazioni fornite dalla polizia giudiziaria relative a fatti risalenti nel tempo; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, pure facendo riferimento alle informazioni ricevute, comunque rilevanti in ordine alla gravità dei19-31 commessi, ha correttamente evidenziato l'assenza di un lavoro in Italia, luogo di esecuzione della misura alternativa e dove, quindi, si deve verificare l'idoneità della stessa per il completamento del reinserimento sociale del condannato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.