CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04497/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione all'art.124 cod. pen. e contestuale vizio di motivazione circa la tardività delle querela proposta, è manifestamente infondato poiché contesta violazione di norme smentite dagli atti processuali, così come risulta alle pp. 4-5 della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di appello identifica il dies a quo del reato contestato al momento della concreta percezione e rappresentazione in capo al querelante della definitiva volontà di non adempiere all'obbligazione da parte del ricorrente; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso che contestano l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze attenuanti ed aggravanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento a p.7 della sentenza impugnata circa l'impossibilità di concedere le circostanze attenuanti di cui all'art.62-bis cod. pen. e la piena congruità della pena valutata in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. in ragione di elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali la concreta pericolosità ed offensività della condotta, il danno arrecato e il raggiro truffaldino architettato dall'imputato; Considerato il quarto motivo di ricorso che contesta un vizio di motivazione sulla concessione della provvisionale è inammissibile poiché non possono essere dedotte in sede di legittimità doglianze aventi ad oggetto la provvisionale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 I [OSCURATO:PERSONA]