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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28346/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per Privitello, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per Russo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 20 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la decisione del Tribunale di Enna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per furto di gas, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'essere stato commesso su bene esposto per necessità alla pubblica fede.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, che hanno depositato atti distinti ma sovrapponibili e, pertanto, suscettibili di un'illustrazione unitaria.

2.1. Il primo motivo dei ricorsi lamenta violazione di legge ed invoca il proscioglimento degli imputati per sopravvenuta improcedibilità del reato, tenuto conto dell'entrata in vigore del d.lgs 150 del 2022 e del mutamento nel regime di procedibilità nonché della circostanza che, in atti, non è presente alcuna querela, ma solo una denunzia e per giunta sporta da soggetto non legittimato a manifestare la volontà punitiva dell'entità persona offesa, trattandosi di un addetto alla distribuzione del gas.

3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia difetto di motivazione in ordine ai motivi di appello concernenti la mancata esclusione della recidiva e il diniego della sospensione condizionale della pena.

Quanto alla prima, la motivazione non assolverebbe un'effettiva giustificazione e, quanto alla seconda, la motivazione sarebbe del tutto mancante. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è improcedibile per difetto di querela.

1. Il percorso valutativo che ha condotto il Collegio a questa decisione è scandito da alcuni passaggi.

1.1. Il primo è che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».

L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: nessuna delle circostanze aggravanti che sono state riconosciute dai Giudici di merito — violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede — rientra, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio.

1.2. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità — questo il secondo snodo del ragionamento — trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit.

A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc nella cd. riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati.

Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen.

Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica.

Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista 609-septies cod.pen.).

Tale orientamento è stato richiamato in Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, §

5. Calato il principio nell'odierna regiudicanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato ai ricorrenti.

1.3. Assodata la necessità di interrogarsi sull'esistenza di una valida condizione di procedibilità dei reati ascritti all'imputato, il Collegio ha rilevato che la denunzia/querela in atti non possiede i requisiti necessari.

Come sostenuto dal ricorrente e come si evince dall'esame degli allegati al ricorso e dalla verifica svolta nel fascicolo, infatti, il firmatario dell'atto, Agostino Consiglio (che è poi il soggetto che ha effettuato le verifiche sul contatore), è un addetto alla distribuzione del gas, secondo il Collegio non legittimato a sporgere querela per conto dell'ente erogatore.

A questo proposito, non è risolutivo che non si trattasse del legale rappresentante dell'ente, in quanto la sua relazione con i beni sottratti va vagliata alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite, secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso — inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità — che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, che, in applicazione del principio suddetto, ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela).

In motivazione, il massimo Consesso ha valorizzato, ai fini della legittimazione a sporgere querela pur in assenza di un titolo giuridico, «una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne».

Ebbene, le informazioni ricavabili dalle sentenze di merito non consentono di affermare che Consiglio, oltre che essere un addetto a compiti esecutivi, fosse legato al prodotto distribuito da un rapporto riconducibile alla categoria isolata da questa Corte, tenuto anche conto del fatto che la valutazione sul punto deve essere effettuata nella prospettiva della regola di giudizio di cui all'art. 531, comma 2, cod. proc. pen., che impone di dare rilievo liberatorio anche al mero dubbio sull'esistenza della condizione di procedibilità.

1.4. L'ultimo aspetto che va valutato è quello dell'eventuale sopravvenienza della condizione di procedibilità nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del d.lgs 150 del 2022 giacché la persona offesa, ai sensi dell'art. 85, comma 1, — «Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità» — avrebbe avuto la possibilità di manifestare la propria volontà punitiva entro il 30 marzo 2023.

Ebbene, a questo riguardo, la verifica effettuata da questa Corte nelle more della celebrazione dell'odierna udienza interpellando — a mezzo dei funzionari dell' U.P.P. — il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha sortito esito negativo, come da nota in atti.

P.Q.M. annulla senza rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per Privitello, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per Russo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 20 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la decisione del Tribunale di Enna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per furto di gas, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'essere stato commesso su bene esposto per necessità alla pubblica fede. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, che hanno depositato atti distinti ma sovrapponibili e, pertanto, suscettibili di un'illustrazione unitaria. 2.1. Il primo motivo dei ricorsi lamenta violazione di legge ed invoca il proscioglimento degli imputati per sopravvenuta improcedibilità del reato, tenuto conto dell'entrata in vigore del d.lgs 150 del 2022 e del mutamento nel regime di procedibilità nonché della circostanza che, in atti, non è presente alcuna querela, ma solo una denunzia e per giunta sporta da soggetto non legittimato a manifestare la volontà punitiva dell'entità persona offesa, trattandosi di un addetto alla distribuzione del gas. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia difetto di motivazione in ordine ai motivi di appello concernenti la mancata esclusione della recidiva e il diniego della sospensione condizionale della pena. Quanto alla prima, la motivazione non assolverebbe un'effettiva giustificazione e, quanto alla seconda, la motivazione sarebbe del tutto mancante. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è improcedibile per difetto di querela. 1. Il percorso valutativo che ha condotto il Collegio a questa decisione è scandito da alcuni passaggi. 1.1. Il primo è che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: nessuna delle circostanze aggravanti che sono state riconosciute dai Giudici di merito — violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede — rientra, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. 1.2. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità — questo il secondo snodo del ragionamento — trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc nella cd. riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista 609-septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. Calato il principio nell'odierna regiudicanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato ai ricorrenti. 1.3. Assodata la necessità di interrogarsi sull'esistenza di una valida condizione di procedibilità dei reati ascritti all'imputato, il Collegio ha rilevato che la denunzia/querela in atti non possiede i requisiti necessari. Come sostenuto dal ricorrente e come si evince dall'esame degli allegati al ricorso e dalla verifica svolta nel fascicolo, infatti, il firmatario dell'atto, Agostino Consiglio (che è poi il soggetto che ha effettuato le verifiche sul contatore), è un addetto alla distribuzione del gas, secondo il Collegio non legittimato a sporgere querela per conto dell'ente erogatore. A questo proposito, non è risolutivo che non si trattasse del legale rappresentante dell'ente, in quanto la sua relazione con i beni sottratti va vagliata alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite, secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso — inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità — che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, che, in applicazione del principio suddetto, ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela). In motivazione, il massimo Consesso ha valorizzato, ai fini della legittimazione a sporgere querela pur in assenza di un titolo giuridico, «una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne». Ebbene, le informazioni ricavabili dalle sentenze di merito non consentono di affermare che Consiglio, oltre che essere un addetto a compiti esecutivi, fosse legato al prodotto distribuito da un rapporto riconducibile alla categoria isolata da questa Corte, tenuto anche conto del fatto che la valutazione sul punto deve essere effettuata nella prospettiva della regola di giudizio di cui all'art. 531, comma 2, cod. proc. pen., che impone di dare rilievo liberatorio anche al mero dubbio sull'esistenza della condizione di procedibilità. 1.4. L'ultimo aspetto che va valutato è quello dell'eventuale sopravvenienza della condizione di procedibilità nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del d.lgs 150 del 2022 giacché la persona offesa, ai sensi dell'art. 85, comma 1, — «Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità» — avrebbe avuto la possibilità di manifestare la propria volontà punitiva entro il 30 marzo 2023. Ebbene, a questo riguardo, la verifica effettuata da questa Corte nelle more della celebrazione dell'odierna udienza interpellando — a mezzo dei funzionari dell' U.P.P. — il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha sortito esito negativo, come da nota in atti. P.Q.M. annulla senza rinvio
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