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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31824/2024

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta in data 10/7/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta, a seguito di sentenza rescindente emessa dalla Corte di cassazione in data 30/9/2022, in sede di giudizio di rinvio, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentata rapina aggravata, in anni due, mesi uno, giorni 10 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva. 2.Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del difensore il quale deduce, con un unico motivo, la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello pur avendo ri-determinato la pena tenendo conto della norma vigente al momento della consumazione del reato (come prescritto dalla sentenza rescindente), avrebbe effettuato il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche ed aggravanti in violazione del divieto di reformatio in peius posto che nel precedente giudizio rescissorio (quello definito con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 2/12/2021, a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione con sent. in data 7/4/2021), la Corte di merito aveva riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche riducendo la pena di un terzo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è proposto per motivo indeducibile, pertanto va dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione in data 30/9/2022.

In tale sentenza il giudice di legittimità, in accoglimento del motivo non esclusivamente personale proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha esteso a Privitera, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., gli effetti dell'annullamento imponendo alla Corte di merito il ricalcolo della pena base, sul rilievo che la Corte di appello l'aveva calcolata tenendo conto della disposizione peggiorativa ( art. 628 , ultimo comma cod. pen.), entrata in vigore in epoca successiva alla commissione del reato.

Il diverso profilo oggi lamentato e cioè la violazione dell'art. 69 cod. pen., non è consentito perché coperto da giudicato interno.

Infatti nella sentenza del 30/9/2022, la Sesta Sezione ha rilevato che i giudici di appello si erano attenuti alle prescrizioni contenute nella precedente sentenza rescindente (del 7/4/2021) in punto di valutazione delle attenuanti generiche, annullando la sentenza di appello solo per ciò che concerne la pena base, sicchè nel successivo giudizio rescissorio, era preclusa la possibilità di procedere alla rivalutazione delle attenuanti generiche trattandosi di parte della sentenza coperta da giudicato interno (Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 ; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, Rv. 263636; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Rv. 281106; Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, Rv. 284591).

L'art. 628 co, 2 cod. proc. pen. prevede infatti che "In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3".

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta in data 10/7/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta, a seguito di sentenza rescindente emessa dalla Corte di cassazione in data 30/9/2022, in sede di giudizio di rinvio, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentata rapina aggravata, in anni due, mesi uno, giorni 10 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva. 2.Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del difensore il quale deduce, con un unico motivo, la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di appello pur avendo ri-determinato la pena tenendo conto della norma vigente al momento della consumazione del reato (come prescritto dalla sentenza rescindente), avrebbe effettuato il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche ed aggravanti in violazione del divieto di reformatio in peius posto che nel precedente giudizio rescissorio (quello definito con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 2/12/2021, a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione con sent. in data 7/4/2021), la Corte di merito aveva riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche riducendo la pena di un terzo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è proposto per motivo indeducibile, pertanto va dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione in data 30/9/2022. In tale sentenza il giudice di legittimità, in accoglimento del motivo non esclusivamente personale proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha esteso a Privitera, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., gli effetti dell'annullamento imponendo alla Corte di merito il ricalcolo della pena base, sul rilievo che la Corte di appello l'aveva calcolata tenendo conto della disposizione peggiorativa ( art. 628 , ultimo comma cod. pen.), entrata in vigore in epoca successiva alla commissione del reato. Il diverso profilo oggi lamentato e cioè la violazione dell'art. 69 cod. pen., non è consentito perché coperto da giudicato interno. Infatti nella sentenza del 30/9/2022, la Sesta Sezione ha rilevato che i giudici di appello si erano attenuti alle prescrizioni contenute nella precedente sentenza rescindente (del 7/4/2021) in punto di valutazione delle attenuanti generiche, annullando la sentenza di appello solo per ciò che concerne la pena base, sicchè nel successivo giudizio rescissorio, era preclusa la possibilità di procedere alla rivalutazione delle attenuanti generiche trattandosi di parte della sentenza coperta da giudicato interno (Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 ; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, Rv. 263636; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Rv. 281106; Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, Rv. 284591). L'art. 628 co, 2 cod. proc. pen. prevede infatti che "In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3". Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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