CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32641/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lvestri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/12/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa dal g.i.p. del Tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato, l'imputato veniva condannato per i reati di importazione di sostanza stupefacente, uno dei quali commesso nella forma del tentativo. La Corte di appello di Roma, con l'impugnata sentenza, escludeval'aggravante dell'ingente quantità per le imputazioni formulate ai capi 32) e 33), dichiarandoli prescritti, rideterminando la pena per la condotta di cui al capo 34) in anni 4 di reclusione ed €12.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza sono stati formulati tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione ripercorrendo l'intera ricostruzione dei fatti - anche con riguardo ai reati dichiarati prescritti - sottolineando come la penale responsabilità dell'imputato era stata affermata basandosi esclusivamente su intercettazioni intercorse tra soggetti diversi dal predetto, senza che le uniche due conversazioni attribuite al ricorrente potessero essere con certezza riferite ad utenze telefoniche nella sua disponibilità. La Corte di appello, invero, si sarebbe limitata a richiamare quanto affermato nella sentenza di primo grado che, sua volta, aveva acriticamente recepito le risultanze investigative, con il risultato che le argomentazioni difensive sollevate dal ricorrente non erano state in alcun caso concretamente vagliate. Con specifico riguardo al capo 38), il solo oggetto del presente giudizio, si segnala che l'unica utenza telefonica sicuramente riferibile all'imputato era quella avente la numerazione 0034/602612179 sulla quale, pur a seguito delle intercettazioni eseguite, non emergeva alcun contatto tra l'imputato e i presunti concorrenti nell'importazione di stupefacente. Viceversa, con riguardo alle ulteriori due utenze asseritamente riconducibili all'imputato non sarebbe stato indicato il percorso logico sulla cui base ritenere, in termini di certezza, che le stesse fossero utilizzate da Silvestri. Sottolinea la difesa, sempre con riguardo al capo 38), che la prova della colpevolezza dell'imputato era stata desunta dal fatto che questi, per il tramite di Malci, si sarebbe relazionato con [OSCURATO:PERSONA], presunto detentore dello stupefacente. Invero, la prova di tale relazione per interposta persona sarebbe del tutto mancante, proprio perché non vi è alcuna certezza in merito al fatto che Malci fosse l'emissario di Silvestri. A sostegno di tale tesi si assume, in sentenza, che Silvestri, saputo dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in quanto trovato in possesso dello stupefacente, si sarebbe informato di quanto accaduto con Malci, quasi stupito del fatto che quest'ultimo non fosse stato a sua volta tratto in arresto. Anche tale circostanza viene ritenuta del tutto insufficiente, posto che la prova è desunta da una conversazione intercorsa tra Malci e un soggetto sconosciuto, non individuabile in Silvestri, in mancanza della prova della riconducibilità a questi dell'utenza telefonica utilizzata. 2Invero, risultava un unico contatto tra Silvestri ed i coimputati ma, come riconosciuto sia in primo che secondo grado, si trattava sicuramente di una conversazione concernente il trasporto dalla Spagna in Italia di merce ortofrutticola, settore nel quale l'imputato opera. Infine, si segnala come nei confronti del coimputato D'Alterio separatamente giudicato (sia pur con riferimento ai reati per i quali è stata dichiarata la prescrizione), erano stati accolti analoghi motivi di ricorso per cassazione a seguito della sentenza resa da Sez.4, n. 4147 del 21/10/201. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e il vizio di motivazione, ritenendosi che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso che l'impugnazione fosse stata proposta con riguardo a tutti e tre i capi di imputazione nei quali si contestava l'ingente quantità. La Corte, pertanto, sarebbe incorsa nel vizio di omessa motivazione, sul presupposto che, con riguardo al capo 38), la difesa non avesse proposto appello avverso il riconoscimento dell'aggravante, cosa che, invece, era ritualmente avvenuta come risultante dal terzo motivo di appello e dal secondo motivo aggiunto. Peraltro, ove l'aggravante fosse stata esclusa - così come avvenuto per le restanti ipotesi di reato contestate - ne sarebbe conseguita l'estinzione per prescrizione anche del reato contestato al capo 38). 2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione relativamente al diniego delle attenuanti generiche e, più in generale, alla quantificazione della pena. Invero, l'imputato risulta gravato da un solo e risalente precedente penale, non vi sono elementi dai quali desumere uno stabile collegamento con ambienti criminali e, per converso, risulta lo svolgimento di una lecita attività lavorativa. 3. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati motivi nuovi, con memoria dell'[OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo, si eccepisce la nullità della sentenza impugnata ed anche di quella di primo grado, in quanto l'imputato non sarebbe stato messo in condizione di partecipare al giudizio. Rappresenta il difensore che, a seguito dell'emissione di mandato di arresto europeo, l'autorità spagnola rifiutava la consegna in quanto Silvestri era sottoposto a procedimento anche in quello Stato. Da ciò ne è conseguito che l'imputato non ha mai potuto partecipare al procedimento, sino al giudizio di appello, allorquando (nel 2025) la Spagna disponeva la consegna. 33.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione, in relazione alla motivazione resa dalla Corte di appello in ordine ai reati dichiarati prescritti, le cui condotte sono state ugualmente valorizzate al fine di ritenere provata anche l'ulteriore e residua imputazione non oggetto di estinzione. Si assume che la sentenza che dichiara la prescrizione, non contenendo un accertamento pieno e definitivo di responsabilità, non può neppure essere utilizzata ai fini della prova di altro reato. 3.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e vizio della motivazione, ribadendosi che la sussistenza dell'aggravante era stata oggetto dell'appello e, quindi, il giudice di secondo grado doveva pronunciarsi su tale circostanza. Inoltre, ove pure si ritenesse che sul tema è intervenuta una decisione implicita, si rappresenta che il mero dato quantitativo non è di per sé dirimente (pur se nel caso di specie il quantitativo di sostanza ceduta era superiore di 2000 volte il valore-soglia) in quanto, per la sussistenza dell'aggravante, si sarebbe dovuto ugualmente verificare la pericolosità della condotta per la salute pubblica e l'ordine pubblico. Tali circostanze dovevano essere valutate con specifico riguardo sia al modesto grado di purezza della sostanza, sia in relazione all'ampiezza del mercato di riferimento (Roma). 3.4. Con il quarto motivo, si adducono ulteriori elementi a supporto del terzo motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, sottolineando come l'unico precedente da cui l'imputato è gravato non è specifico ed è risalente nel tempo, inoltre, vi sarebbero plurimi profili positivamente valutabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato, dovendosi ravvisare un'ipotesi di motivazione apparente, con riguardo all'attribuzione dell'utenza telefonica - con finale 2829 - a Silvestri. 2.1. Occorre premettere che è la stessa Corte di appello, nel rispondere al motivo concernente le modalità di redazione della sentenza di primo grado, a riconoscere che questa era sostanzialmente priva di una lettura critica degli atti di indagine. Si afferma (pg.12) che la sentenza di primo grado riportava "quasi 4pedissequamente" l'informativa riepilogativa, rendendo assai disagevole l'attività ricostruttiva della Corte di appello. In buona sostanza, vi è il riconoscimento del fatto che la sentenza di primo grado si basava sulla .riproposizione del contenuto dell'informativa della polizia giudiziaria, al punto che la Corte di appello riteneva di superare il vizio denunciato dall'appellante richiamando il principio secondo cui il giudice di secondo grado può integrare la motivazione carente. 2.2. Orbene, a fronte di tale premessa, la motivazione della sentenza di appello avrebbe dovuto essere particolarmente attenta a fornire risposta a quegli interrogativi proposti fin dal primo grado e che, per le ragioni di seguito esposte, non hanno trovato risposta neppure all'esito dell'appello. 2.3. Il ricorrente sostiene che l'unica utenza a lui sicuramente riferibile è quella avente il numero finale 2179, mentre nega di aver utilizzato le altre utenze a lui riferite e, in particolare, quella recante il finale 2829. Quest'ultima utenza sarebbe stata quella impiegata da Silvestri per mantenere i contatti con Malci, indicato quale soggetto incaricato di interloquire con [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, deteneva una partita di droga inviata da Silvestri e successivamente oggetto di sequestro. La Corte di appello ricostruisce le interlocuzioni intervenute tra Silvestri e Malci, così come i presunti incontri di quest'ultimo con [OSCURATO:PERSONA], spiegando anche le ragioni per le quali le conversazioni tra Silvestri e Malci presupponevano necessariamente il coinvolgimento del primo nell'invio dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]. Tale ricostruzione, tuttavia, presenta un profilo di manifesta illogicità, se non un vizio di vera e propria omessa motivazione, nella parte in cui non si fornisce la spiegazione del motivo per cui l'utenza "2829" sarebbe stata in uso a Silvestri. La Corte di appello si limita ad affermare che gli inquirenti, "ancorchè laconicamente",avevano dato conto delle modalità mediante le quali erano risaliti all'utenza in uso a Silvestri. La motivazione è meramente assertiva, si richiama un passaggio (pg.512 e seg.) dell'informativa e, pur riconoscendo che la spiegazione fornita dalla polizia giudiziaria è "laconica", si omette di compiere qualsivoglia valutazione nel merito della stessa, nonostante l'espressa contestazione sollevata dalla difesa. 2.4. In definitiva, quindi, la Corte di appello ha reso una motivazione apparente, posto che sul punto centrale dell'accertamento che regge l'intera impostazione accusatoria, peraltro di per sé basata su elementi flebili, omette di illustrare le ragioni per cui l'attribuzione dell'utenza telefonica può essere sicuramente attribuita a Silvestri. 5Limitarsi a richiamare quanto affermato nell'informativa della polizia giudiziaria, senza che si possa neppure far affidamento sulla sentenza di primo grado, dà luogo ad una carenza motivazionale che travolge l'intero accertamento. 2.5. Sul tema deve richiamarsi il condivisibile arresto giurisprudenziale secondo il quale qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere / dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez.6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299). Anche recentemente si è ribadito che il giudice di merito è gravato da un onere di rigorosa motivazione, lì dove il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 è desunto dalle sole conversazioni intercettate (Sez.4, n. 20129 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279251). L'onere di una motivazione rigorosa deve ritenersi ancor più necessario lì dove la contestazione riguardi l'identificazione degli interlocutori e l'attribuzione delle utenze monitorate, posto che tale aspetto è propedeutico a qualsivoglia attribuzione di responsabilità basata sulle intercettazioni stesse. È del tutto evidente, infatti, che l'incertezza in ordine all'identificazione dell'interlocutore impedisce necessariamente di pervenire ad un accertamento di responsabilità, nei confronti di un determinato soggetto, al di là di ogni ragionevole dubbio. La giurisprudenza consente che il giudice possa pervenire dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate sulla base di qualsiasi circostanza che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata (ex multis, Sez.6, n. 17619 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gionta, Rv.239725). Ne consegue che l'identificazione ben può avvenire anche sulla base delle indicazioni contenute nelle conversazioni intercettate, ove vi sia l'indicazione di riferimenti individualizzanti certi (quali l'intestazione delle utenze e l'impiego con dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell'indagato, circostanze fattuali univocamente indicative della persona dell'interlocutore, interrelazione con altre utenze il cui utilizzatore è sicuramente individuato, riconoscimento vocale anche senza eseguire una perizia fonica), salvo restando che - a fronte di una specifica 6contestazione da parte dell'interessato - la motivazione deve essere necessariamente idonea a dare puntuale spiegazione dell'attribuzione ad un determinato soggetto dell'utenza intercettata. Nel caso di specie tale passaggio motivazionale, per le ragioni anzidette, è stato sostanzialmente omesso, essendo insufficiente il mero rinvio alle conclusioni cui è giunta la polizia giudiziaria. 2.6. L'accoglimento, sotto tale assorbente profilo, del primo motivo di ricorso determina di per sé l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, dovendo il giudice del rinvio provvedere a colmare le lacune motivazionali evidenziate, applicando il principio di diritto sopra indicato. 3. L'accoglimento del primo motivo, travolgendo l'accertamento del fatto costituente reato, determina l'assorbimento degli ulteriori motivi proposti dal ricorrente. 4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel provvedere, dovrà tener conto dei principi esposti in motivazione. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA]—Loiino ':ragonieni