Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 27159/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

VEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 17/09/2025, il Tribunale di sorveglianza di Torino harigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato disorveglianza di Torino, il 01/04/2025, aveva respinto la richiesta di permessopremio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della penadell’ergastolo in forza di provvedimento di cumulo emesso il 26/10/2021 dallaprocura Generale di Napoli, comprensivo di tredici condanne, per i reati distrage, associazione mafiosa, estorsione, violazione della normativa sulle armi,con l’aggravante della finalità mafiosa, stupefacenti e rapina, commessi aNapoli tra il 1983 ed il 2007.

Dopo avere evidenziato come, in relazione a tredelle citate condanne fosse stata accertata, con ordinanza del Tribunale disorveglianza di Firenze del 06/07/2021, la c.d. collaborazione impossibile,osservava il Tribunale come l’istanza di permesso premio, respinta dalMagistrato di sorveglianza per insussistenza di tutti i requisiti necessari per laconcedibilità del beneficio, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile allaluce del nuovo testo dell’art. 4 bis ord. pen., come modificato con legge n. 199del 2022, non risultando adempiuti gli oneri di dimostrazione e di allegazioneprevisti dalla citata norma; in particolare, rilevavano i Giudici specializzati,[OSCURATO:PERSONA] non risultava avere collaborato con la giustizia (dal momento che lacollaborazione impossibile era stata riconosciuta per tre sole condanne di cui alcumulo in esecuzione), né il medesimo aveva adempiuto alle obbligazioni civilied agli obblighi di riparazione pecuniaria previsti dalla legge; infine non eranoemersi elementi dimostrativi dell’assenza di collegamenti attuali o possibili conla criminalità organizzata.Aggiungeva il Tribunale che, in ogni caso, a prescindere dai profili diinammissibilità, la domanda era stata comunque correttamente respinta dalMagistrato di sorveglianza alla luce della relazione di sintesi e comportamentaleeffettuata dalla Direzione dell’istituto di Asti che, in data 03/10/2024, avevadato parere negativo al permesso.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredel detenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazioneagli artt. 4 bis e 30 ter ord. pen., e mancanza, mera apparenza e manifestaillogicità della motivazione.Il Tribunale è incorso in un vero e proprio travisamento della prova, dalmomento che, in punto di collaborazione con la giustizia, dall’esame del cumuloin esecuzione emerge che la c.d. collaborazione impossibile è stata riconosciutaal [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle tre condanne (sub 10, 11 e 13) in esecuzione,mentre le restanti pene irrogate per reati ostativi (di cui alle sentenze sub 1, 7e 9) risultavano già espiate.

Contrariamente poi a quanto rilevato in ordinanza,dall’esame della domanda di permesso premio emerge come gli oneri diallegazione gravanti sul richiedente – intesi, come chiarito dalla Corte dilegittimità, come indicazione di elementi fattuali idonei a superare lapresunzione relativa di perdurante pericolosità sociale – fossero stati adempiuti.Quanto al mancato adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi diriparazione pecuniaria, il prevenuto versa in condizioni economiche disagiate,tanto da avere richiesto al magistrato di sorveglianza la remissione del debito(istanza respinta per difetto di buona condotta).

Con riferimento all’attualità deicollegamenti criminosi, il Tribunale ha del tutto omesso di confrontarsi conquanto emergente dalla nota 02/04/2024 dei carabinieri di Castelli di Cisternaordinanza, sulla base della quale la Direzione dell’istituto di Asti aveva, il03/10/2024, dato parere negativo al permesso, era datata 30/11/2023: ladifesa nel corso del procedimento ne aveva richiesto il doveroso aggiornamentoal Tribunale, che tuttavia ha disatteso la richiesta, incorrendo in tal modonell’omessa valutazione di un ulteriore dato probatorio decisivo.3.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la suarequisitoria in data 27 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La requisitoria del Procuratore generale è stata depositata oltre iltermine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale, previstodall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Poiché il rispetto di tale termine èfunzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolarein vista dell'udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendotuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente,l'intervento del pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relativeargomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede (Sez.1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414-01).2.

Il ricorso è inammissibile, perché generico, aspecifico e, comunque,manifestamente infondato.3.

Giova ricordare, in via di premessa generale, che il d.l. 31 ottobre2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n.199, ha inciso in modo significativo sulla disciplina dell’art. 4-bis ord. pen.,rimodulando, anche alla luce degli arresti della Corte costituzionale, il regime diaccesso ai benefici penitenziari per i condannati per delitti ostativi di primafascia.A seguito della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, lapresunzione di pericolosità correlata alla mancata collaborazione con la giustizianon conserva più carattere assoluto, ma può essere superata soltanto quandosiano acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità dei collegamenti con lacriminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del loro ripristino;la stessa Corte costituzionale ha, peraltro, precisato che di entrambi talielementi grava sul condannato che richiede il beneficio l’onere di fare specificaallegazione, spettando poi alla magistratura di sorveglianza decidere anchesulla base delle specifiche informazioni necessariamente ricevute dalle autoritàcompetenti.La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, chiarito che, in tema diconcessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi aisensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., è illegittima l’ordinanza del giudice disorveglianza che dichiari l’inammissibilità dell’istanza per omessa specificaallegazione di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei requisitisulla base dei quali, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del2019, può essere concesso il beneficio, essendo a tal fine sufficientel’allegazione di elementi fattuali — quali, ad esempio, l’assenza di procedimentiposteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazionefattiva all’opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei acontrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge,potendo, eventualmente, il giudice completare l’istruttoria anche d’ufficio (Sez.1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764).È stato, inoltre, precisato che l’esame deve essere condotto in concretosugli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo deldetenuto, dai quali possa desumersi la proiezione attuale a recidere icollegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del28/02/2022, Barranca, Rv. 283096), fermo restando che la valutazione deglielementi idonei a superare la presunzione dell’attualità dei collegamenti con lacriminalità organizzata deve rispondere a criteri di particolare rigore,proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale siesige l’abbandono definitivo.Dopo le modifiche apportate all’art. 4-bis ord. pen. dal d.l. n. 162 del2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022, è stato ancora affermato che nonassume rilievo decisivo la collaborazione con l’autorità giudiziaria, ma èdemandata al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione —divenuta relativa — di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazionecriminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell’assenzadi collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con ilcontesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all’art. 4-bis,comma 2, ord. pen. (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921-01).Quanto alle ipotesi di collaborazione impossibile, inesigibile ooggettivamente irrilevante, l’accertamento di tale presupposto resta prodromicorispetto alla successiva valutazione in ordine all’esistenza di elementi tali daescludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica oeversiva; ne consegue che l’onere di delineare gli elementi specifici circal’impossibilità o l’irrilevanza della propria collaborazione non può ritenersiadempiuto con la mera affermazione che ciò risulterebbe pacificamente, oimplicitamente, dalla lettura delle sentenze che hanno accertato le condotteposte in essere, occorrendo invece l’indicazione di elementi concreti e specifici aconforto della dedotta impossibilità o irrilevanza della collaborazione (cfr. Sez.1, n. 27223 del 23/04/2025, n. m.).Nel medesimo senso, le criticità nel processo di rivisitazione critica delpregresso comportamento deviante, pur non essendo di per sé ostative allaconcessione del permesso premio, possono essere valorizzate quali indicatorinegativi del requisito dell’assenza di pericolosità sociale (Sez. 1, n. 435 del29/11/2023, dep. 2024, Barcella, Rv. 285567), dovendo il giudizio prognosticoessere rapportato allo spessore criminale del condannato, alla natura dei reatiin espiazione e alla consistenza degli elementi positivi allegati a sostegno dellarecisione dei collegamenti con il contesto criminale di riferimento.4.

Tanto premesso, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazionedi tali principi, avendo ritenuto che la domanda di permesso premio nonsuperasse il vaglio preliminare richiesto dall’art. 4-bis ord. pen., comeinterpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata, in ragione della carenza diallegazioni specifiche e verificabili in ordine ai presupposti necessari persuperare la presunzione relativa di pericolosità.Il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] è inespiazione della pena dell’ergastolo in forza di provvedimento di cumulocomprensivo di plurime condanne per reati di estrema gravità, tra cui strage,associazione mafiosa, estorsione, violazione della normativa sulle armiaggravata dalla finalità mafiosa, reati in materia di stupefacenti e rapina; haquindi rilevato che la declaratoria di collaborazione impossibile era intervenutasoltanto con riguardo a tre dei titoli ricompresi nel cumulo, mentre nonrisultava che analoga pronuncia riguardasse tutti i titoli ostativi ancora rilevantiai fini dell’esecuzione.La difesa deduce, sul punto, che il Tribunale sarebbe incorso intravisamento, poiché le ulteriori pene irrogate per reati ostativi sarebbero giàstate espiate e sarebbero rimasti in esecuzione soltanto i titoli per i quali erastata riconosciuta la collaborazione impossibile.La censura non è, tuttavia, formulata in modo autosufficiente.Il travisamento denunciato attiene a un dato di natura documentale —quali sentenze del cumulo siano ancora in esecuzione e se, tra esse, vi sianotitoli ostativi non assistiti da pronuncia di collaborazione impossibile — sicché lasua verifica presupponeva che il ricorrente riproducesse il contenuto essenzialedegli atti rilevanti, ovvero ne indicasse con precisione la collocazioneprocessuale, così da consentire il necessario riscontro senza indebite attività diricerca da parte di questa Corte.A fronte dell’affermazione contenuta nell’ordinanza circa la perduranterilevanza di titoli ostativi non coperti da dichiarazione di collaborazioneimpossibile, il ricorrente era dunque tenuto ad allegare o, quantomeno, aindicare specificamente il provvedimento di cumulo, i prospetti di pena, lascheda esecutiva aggiornata e ogni ulteriore atto idoneo a dimostrare l’integraleespiazione delle pene relative alle ulteriori condanne ostative.

Il ricorso, invece,si limita a richiamare genericamente l’esame del cumulo e lo stato di espiazionedi alcune sentenze, senza riprodurne il contenuto essenziale e senza offrire unquadro documentale idoneo a sovvertire la ricostruzione posta a fondamentodella decisione impugnata.In difetto di tali allegazioni, la doglianza si risolve in una contrapposizioneassertiva alla ricostruzione operata dal giudice di merito e sollecita unarivalutazione della posizione esecutiva non consentita in sede di legittimità.5.

Sono parimenti generiche e manifestamente infondate le ulterioridoglianze relative all’assolvimento degli oneri di allegazione previsti dall’art. 4-bis ord. pen.Il Tribunale ha rilevato che il detenuto non aveva adempiuto alleobbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria, né aveva offerto unadimostrazione adeguata di una impossibilità oggettiva e non imputabile diadempiervi.

Il ricorso si limita a richiamare la condizione di disagio economicodel condannato e l’avvenuta proposizione di istanza di remissione del debito,peraltro respinta, ma non si confronta con il rilievo, decisivo, secondo cuil’impossibilità di adempiere deve essere allegata e dimostrata in terminiconcreti, non essendo sufficiente il mero richiamo alla condizione detentiva oalla mancanza di risorse economiche, in assenza di elementi specifici everificabili.Quanto all’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata edel pericolo di loro ripristino, il ricorso richiama la nota dei Carabinieri diCastello di Cisterna del 2 aprile 2024, attestante, secondo la prospettazionedifensiva, la dissoluzione del clan Sarno.Anche tale censura non coglie nel segno.

L’eventuale ridimensionamentoo dissoluzione del gruppo criminale di originaria appartenenza non esaurisce,infatti, la verifica richiesta dall’art. 4-bis ord. pen., che impone unapprezzamento complessivo e individualizzato della posizione del condannato,del suo percorso trattamentale, della qualità dei reati in espiazione, del ruolorivestito nelle pregresse vicende criminali e del pericolo di ripristino dicollegamenti, anche mediante contesti criminali diversi o riorganizzati.Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata ha dato conto della mancanzadi elementi dimostrativi idonei a superare la presunzione relativa di pericolositàe la difesa, anche in questa parte, oppone una lettura alternativa dellerisultanze disponibili, senza indicare quali specifici dati, decisivi e non valutati,avrebbero imposto una diversa conclusione.6.

Manifestamente infondata è, infine, la doglianza relativa al mancatoaggiornamento della relazione di sintesi.Il Tribunale ha richiamato la relazione di sintesi e comportamentale dellaDirezione dell’istituto di Asti, sulla cui base era stato espresso, in data 3 ottobre2024, parere negativo alla concessione del permesso.Il ricorrente deduce che detta relazione risalisse al 30 novembre 2023 eche, nel corso del procedimento, ne fosse stato richiesto l’aggiornamento;tuttavia, anche tale censura è priva di decisività, poiché non indica qualielementi sopravvenuti, specifici e favorevoli, sarebbero stati trascurati, néchiarisce in che modo un nuovo approfondimento istruttorio avrebbe potutoincidere sul preliminare giudizio di inammissibilità fondato sul mancatoassolvimento degli oneri previsti dall’art. 4-bis ord. pen.A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessivadelibazione delle evidenze disponibili e che ha individuato, con motivazione nonapparente né manifestamente illogica, le ragioni ostative alla concessione delbeneficio, il ricorso si pone in una prospettiva di mera confutazione, volta asollecitare una rivalutazione del merito preclusa in questa sede.7.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero, al versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare ineuro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17/09/2025, il Tribunale di sorveglianza di Torino harigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato disorveglianza di Torino, il 01/04/2025, aveva respinto la richiesta di permessopremio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della penadell’ergastolo in forza di provvedimento di cumulo emesso il 26/10/2021 dallaprocura Generale di Napoli, comprensivo di tredici condanne, per i reati distrage, associazione mafiosa, estorsione, violazione della normativa sulle armi,con l’aggravante della finalità mafiosa, stupefacenti e rapina, commessi aNapoli tra il 1983 ed il 2007. Dopo avere evidenziato come, in relazione a tredelle citate condanne fosse stata accertata, con ordinanza del Tribunale disorveglianza di Firenze del 06/07/2021, la c.d. collaborazione impossibile,osservava il Tribunale come l’istanza di permesso premio, respinta dalMagistrato di sorveglianza per insussistenza di tutti i requisiti necessari per laconcedibilità del beneficio, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile allaluce del nuovo testo dell’art. 4 bis ord. pen., come modificato con legge n. 199del 2022, non risultando adempiuti gli oneri di dimostrazione e di allegazioneprevisti dalla citata norma; in particolare, rilevavano i Giudici specializzati,[OSCURATO:PERSONA] non risultava avere collaborato con la giustizia (dal momento che lacollaborazione impossibile era stata riconosciuta per tre sole condanne di cui alcumulo in esecuzione), né il medesimo aveva adempiuto alle obbligazioni civilied agli obblighi di riparazione pecuniaria previsti dalla legge; infine non eranoemersi elementi dimostrativi dell’assenza di collegamenti attuali o possibili conla criminalità organizzata.Aggiungeva il Tribunale che, in ogni caso, a prescindere dai profili diinammissibilità, la domanda era stata comunque correttamente respinta dalMagistrato di sorveglianza alla luce della relazione di sintesi e comportamentaleeffettuata dalla Direzione dell’istituto di Asti che, in data 03/10/2024, avevadato parere negativo al permesso.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredel detenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazioneagli artt. 4 bis e 30 ter ord. pen., e mancanza, mera apparenza e manifestaillogicità della motivazione.Il Tribunale è incorso in un vero e proprio travisamento della prova, dalmomento che, in punto di collaborazione con la giustizia, dall’esame del cumuloin esecuzione emerge che la c.d. collaborazione impossibile è stata riconosciutaal [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle tre condanne (sub 10, 11 e 13) in esecuzione,mentre le restanti pene irrogate per reati ostativi (di cui alle sentenze sub 1, 7e 9) risultavano già espiate. Contrariamente poi a quanto rilevato in ordinanza,dall’esame della domanda di permesso premio emerge come gli oneri diallegazione gravanti sul richiedente – intesi, come chiarito dalla Corte dilegittimità, come indicazione di elementi fattuali idonei a superare lapresunzione relativa di perdurante pericolosità sociale – fossero stati adempiuti.Quanto al mancato adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi diriparazione pecuniaria, il prevenuto versa in condizioni economiche disagiate,tanto da avere richiesto al magistrato di sorveglianza la remissione del debito(istanza respinta per difetto di buona condotta). Con riferimento all’attualità deicollegamenti criminosi, il Tribunale ha del tutto omesso di confrontarsi conquanto emergente dalla nota 02/04/2024 dei carabinieri di Castelli di Cisternaordinanza, sulla base della quale la Direzione dell’istituto di Asti aveva, il03/10/2024, dato parere negativo al permesso, era datata 30/11/2023: ladifesa nel corso del procedimento ne aveva richiesto il doveroso aggiornamentoal Tribunale, che tuttavia ha disatteso la richiesta, incorrendo in tal modonell’omessa valutazione di un ulteriore dato probatorio decisivo.3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la suarequisitoria in data 27 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La requisitoria del Procuratore generale è stata depositata oltre iltermine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale, previstodall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine èfunzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolarein vista dell'udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendotuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente,l'intervento del pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relativeargomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede (Sez.1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414-01).2. Il ricorso è inammissibile, perché generico, aspecifico e, comunque,manifestamente infondato.3. Giova ricordare, in via di premessa generale, che il d.l. 31 ottobre2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n.199, ha inciso in modo significativo sulla disciplina dell’art. 4-bis ord. pen.,rimodulando, anche alla luce degli arresti della Corte costituzionale, il regime diaccesso ai benefici penitenziari per i condannati per delitti ostativi di primafascia.A seguito della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, lapresunzione di pericolosità correlata alla mancata collaborazione con la giustizianon conserva più carattere assoluto, ma può essere superata soltanto quandosiano acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità dei collegamenti con lacriminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del loro ripristino;la stessa Corte costituzionale ha, peraltro, precisato che di entrambi talielementi grava sul condannato che richiede il beneficio l’onere di fare specificaallegazione, spettando poi alla magistratura di sorveglianza decidere anchesulla base delle specifiche informazioni necessariamente ricevute dalle autoritàcompetenti.La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, chiarito che, in tema diconcessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi aisensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., è illegittima l’ordinanza del giudice disorveglianza che dichiari l’inammissibilità dell’istanza per omessa specificaallegazione di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei requisitisulla base dei quali, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del2019, può essere concesso il beneficio, essendo a tal fine sufficientel’allegazione di elementi fattuali — quali, ad esempio, l’assenza di procedimentiposteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazionefattiva all’opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei acontrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge,potendo, eventualmente, il giudice completare l’istruttoria anche d’ufficio (Sez.1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764).È stato, inoltre, precisato che l’esame deve essere condotto in concretosugli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo deldetenuto, dai quali possa desumersi la proiezione attuale a recidere icollegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del28/02/2022, Barranca, Rv. 283096), fermo restando che la valutazione deglielementi idonei a superare la presunzione dell’attualità dei collegamenti con lacriminalità organizzata deve rispondere a criteri di particolare rigore,proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale siesige l’abbandono definitivo.Dopo le modifiche apportate all’art. 4-bis ord. pen. dal d.l. n. 162 del2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022, è stato ancora affermato che nonassume rilievo decisivo la collaborazione con l’autorità giudiziaria, ma èdemandata al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione —divenuta relativa — di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazionecriminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell’assenzadi collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con ilcontesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all’art. 4-bis,comma 2, ord. pen. (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921-01).Quanto alle ipotesi di collaborazione impossibile, inesigibile ooggettivamente irrilevante, l’accertamento di tale presupposto resta prodromicorispetto alla successiva valutazione in ordine all’esistenza di elementi tali daescludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica oeversiva; ne consegue che l’onere di delineare gli elementi specifici circal’impossibilità o l’irrilevanza della propria collaborazione non può ritenersiadempiuto con la mera affermazione che ciò risulterebbe pacificamente, oimplicitamente, dalla lettura delle sentenze che hanno accertato le condotteposte in essere, occorrendo invece l’indicazione di elementi concreti e specifici aconforto della dedotta impossibilità o irrilevanza della collaborazione (cfr. Sez.1, n. 27223 del 23/04/2025, n. m.).Nel medesimo senso, le criticità nel processo di rivisitazione critica delpregresso comportamento deviante, pur non essendo di per sé ostative allaconcessione del permesso premio, possono essere valorizzate quali indicatorinegativi del requisito dell’assenza di pericolosità sociale (Sez. 1, n. 435 del29/11/2023, dep. 2024, Barcella, Rv. 285567), dovendo il giudizio prognosticoessere rapportato allo spessore criminale del condannato, alla natura dei reatiin espiazione e alla consistenza degli elementi positivi allegati a sostegno dellarecisione dei collegamenti con il contesto criminale di riferimento.4. Tanto premesso, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazionedi tali principi, avendo ritenuto che la domanda di permesso premio nonsuperasse il vaglio preliminare richiesto dall’art. 4-bis ord. pen., comeinterpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata, in ragione della carenza diallegazioni specifiche e verificabili in ordine ai presupposti necessari persuperare la presunzione relativa di pericolosità.Il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] è inespiazione della pena dell’ergastolo in forza di provvedimento di cumulocomprensivo di plurime condanne per reati di estrema gravità, tra cui strage,associazione mafiosa, estorsione, violazione della normativa sulle armiaggravata dalla finalità mafiosa, reati in materia di stupefacenti e rapina; haquindi rilevato che la declaratoria di collaborazione impossibile era intervenutasoltanto con riguardo a tre dei titoli ricompresi nel cumulo, mentre nonrisultava che analoga pronuncia riguardasse tutti i titoli ostativi ancora rilevantiai fini dell’esecuzione.La difesa deduce, sul punto, che il Tribunale sarebbe incorso intravisamento, poiché le ulteriori pene irrogate per reati ostativi sarebbero giàstate espiate e sarebbero rimasti in esecuzione soltanto i titoli per i quali erastata riconosciuta la collaborazione impossibile.La censura non è, tuttavia, formulata in modo autosufficiente.Il travisamento denunciato attiene a un dato di natura documentale —quali sentenze del cumulo siano ancora in esecuzione e se, tra esse, vi sianotitoli ostativi non assistiti da pronuncia di collaborazione impossibile — sicché lasua verifica presupponeva che il ricorrente riproducesse il contenuto essenzialedegli atti rilevanti, ovvero ne indicasse con precisione la collocazioneprocessuale, così da consentire il necessario riscontro senza indebite attività diricerca da parte di questa Corte.A fronte dell’affermazione contenuta nell’ordinanza circa la perduranterilevanza di titoli ostativi non coperti da dichiarazione di collaborazioneimpossibile, il ricorrente era dunque tenuto ad allegare o, quantomeno, aindicare specificamente il provvedimento di cumulo, i prospetti di pena, lascheda esecutiva aggiornata e ogni ulteriore atto idoneo a dimostrare l’integraleespiazione delle pene relative alle ulteriori condanne ostative. Il ricorso, invece,si limita a richiamare genericamente l’esame del cumulo e lo stato di espiazionedi alcune sentenze, senza riprodurne il contenuto essenziale e senza offrire unquadro documentale idoneo a sovvertire la ricostruzione posta a fondamentodella decisione impugnata.In difetto di tali allegazioni, la doglianza si risolve in una contrapposizioneassertiva alla ricostruzione operata dal giudice di merito e sollecita unarivalutazione della posizione esecutiva non consentita in sede di legittimità.5. Sono parimenti generiche e manifestamente infondate le ulterioridoglianze relative all’assolvimento degli oneri di allegazione previsti dall’art. 4-bis ord. pen.Il Tribunale ha rilevato che il detenuto non aveva adempiuto alleobbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria, né aveva offerto unadimostrazione adeguata di una impossibilità oggettiva e non imputabile diadempiervi. Il ricorso si limita a richiamare la condizione di disagio economicodel condannato e l’avvenuta proposizione di istanza di remissione del debito,peraltro respinta, ma non si confronta con il rilievo, decisivo, secondo cuil’impossibilità di adempiere deve essere allegata e dimostrata in terminiconcreti, non essendo sufficiente il mero richiamo alla condizione detentiva oalla mancanza di risorse economiche, in assenza di elementi specifici everificabili.Quanto all’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata edel pericolo di loro ripristino, il ricorso richiama la nota dei Carabinieri diCastello di Cisterna del 2 aprile 2024, attestante, secondo la prospettazionedifensiva, la dissoluzione del clan Sarno.Anche tale censura non coglie nel segno. L’eventuale ridimensionamentoo dissoluzione del gruppo criminale di originaria appartenenza non esaurisce,infatti, la verifica richiesta dall’art. 4-bis ord. pen., che impone unapprezzamento complessivo e individualizzato della posizione del condannato,del suo percorso trattamentale, della qualità dei reati in espiazione, del ruolorivestito nelle pregresse vicende criminali e del pericolo di ripristino dicollegamenti, anche mediante contesti criminali diversi o riorganizzati.Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata ha dato conto della mancanzadi elementi dimostrativi idonei a superare la presunzione relativa di pericolositàe la difesa, anche in questa parte, oppone una lettura alternativa dellerisultanze disponibili, senza indicare quali specifici dati, decisivi e non valutati,avrebbero imposto una diversa conclusione.6. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza relativa al mancatoaggiornamento della relazione di sintesi.Il Tribunale ha richiamato la relazione di sintesi e comportamentale dellaDirezione dell’istituto di Asti, sulla cui base era stato espresso, in data 3 ottobre2024, parere negativo alla concessione del permesso.Il ricorrente deduce che detta relazione risalisse al 30 novembre 2023 eche, nel corso del procedimento, ne fosse stato richiesto l’aggiornamento;tuttavia, anche tale censura è priva di decisività, poiché non indica qualielementi sopravvenuti, specifici e favorevoli, sarebbero stati trascurati, néchiarisce in che modo un nuovo approfondimento istruttorio avrebbe potutoincidere sul preliminare giudizio di inammissibilità fondato sul mancatoassolvimento degli oneri previsti dall’art. 4-bis ord. pen.A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessivadelibazione delle evidenze disponibili e che ha individuato, con motivazione nonapparente né manifestamente illogica, le ragioni ostative alla concessione delbeneficio, il ricorso si pone in una prospettiva di mera confutazione, volta asollecitare una rivalutazione del merito preclusa in questa sede.7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero, al versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27159/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris