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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16235/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.20962/2014R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.22; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 165/6/2014 della Commissione tributaria regionale delLazio, pronunciata in data 23 settembre2013, depositata in data 17gennaio 2014 e non notificata. tributi r.g. n.20962/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi contro l ’ Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso l a sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello delcontribuente in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento che aveva determinato a carico del contribuente un maggior reddito da assoggettare a tassazione ai fini Irpef per l’anno di imposta 2006.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r.confermava la sentenza di primo grado, rilevando che la notifica dell’avviso di accertamento si era ritualmente perfezionata ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., come dimostrato dall’ufficio con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Secondo la C.t.r. le doglianze del contribuente avrebbero dovuto formare oggetto di querela di falso, relativamente al contenuto della relata di notifica, di cui l’appellante non aveva fornito prova.

Il giudice di appello riteneva, quindi, che il ricorso avverso l’avviso di accertamento fosse inammissibile, come rilevato dalla C.t.p., perché presentato oltre i termini di legge.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza ai sensi degli artt.1, comma 2, e 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. r.g. n.20962/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, in particolare, deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità perché priva dell’enunciazione del fatto e dello svolgimento del processo di primo grado, nonché delle richieste avanzate dalle parti in appello.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 140 cod. proc. civ., 8 l. 20 novembre 1982, n.890, e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla C.t.r., l’ufficio non avrebbe dato prova del perfezionamento della notifica, non avendo prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 221 e 295 cod. proc. civ., nonché 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente, la C.t.r. avrebbe dovuto sospendere il processo per la pendenza del procedimento di querela di falso, di cui l’appellante aveva dato prova, producendo l’atto di citazione, notificato a controparti, pertanto idoneo a provare la litispendenza.

Pertanto, laddove laC.t.r. aveva afferma to che il contribuente, che invocava la sospensione del giudizio, non aveva provato la pendenza del procedimento di querela di falso, era incorsa nel difetto assoluto di motivazione, già denunziato con il primo motivo di ricorso, o, in subordine, nella dedotta violazione di legge.

2. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezio ne di giudicato esterno (in relazione alla sentenza della C.t.p. che ha ritenuto la validità della notifica dell’avviso di accertamento nella controversia riguardante l’impugnazione della conseguente cartella di pagamento) r.g. n.20962/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avanzata nel controricorso, che risulta inoltrato per la notifica all’Agenzia delle entrate in data 13 ottobre 2014, cioè tempestivamente, in relazione alla scadenza ex art. 370 cod. proc. civ. (coincidente con il giorno11 ottobre 2014, sabato, prorogata al lunedì successivo).

L’eccezione risulta inammissibile, in quanto la formazione del giudicato risale alla data dell’11 febbraio 2013, ben prima della discussione e della pronuncia della sentenza impugnata, avvenuta in data 23 settembre 2013.

Come è stato detto, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Cass. n.1534/2018).

Pertanto, la documentazione attestante l’intervenuto giudicato esterno non può trovare ingresso nel presente giudizio e la relativa eccezione è inammissibile, né è possibile un suo rilievo d’ufficio.

Per completezza deve rilevarsi che l’Agenzia delle entrate , sebbene deduca di aver ottenuto la copia della sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato solo nel corso del giudizio di legittimità, non chiarisce quando ha presentato le relative richieste al giudice competente, né per quale motivo non abbia avuto in tempo utile il rilascio di tale attestazione.

3.1. Passando ad esaminare i motivi di ricorso, il primo è infondato e va rigettato, in quantola sentenza, sebbene estremamente r.g. n.20962/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] schematica, non è priva dell’indicazione degli elementi fondamentali del fatto processuale.

Invero, in tema di contenuto dellasentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo dinullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. n. 920/2015).

3.2. Il secondo motivo, invece, è fondato, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 10012/2021, secondo cui in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - i n base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa .

Nel caso in esame il giudice non ha esaminato se vi era la prova della ricezione della raccomandata informativa, ritenendo che la notifica si fosse perfezionata in base all’esame del solo avviso di ricevimento del plico contenente l’avviso di accertamento. r.g. n.20962/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3.3. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo, relativo alla mancata sospensione del processo per la pendenza del procedimento di querela di falso.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettatoil primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.20962/2014R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.22; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 165/6/2014 della Commissione tributaria regionale delLazio, pronunciata in data 23 settembre2013, depositata in data 17gennaio 2014 e non notificata. tributi r.g. n.20962/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi contro l ’ Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso l a sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello delcontribuente in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento che aveva determinato a carico del contribuente un maggior reddito da assoggettare a tassazione ai fini Irpef per l’anno di imposta 2006. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r.confermava la sentenza di primo grado, rilevando che la notifica dell’avviso di accertamento si era ritualmente perfezionata ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., come dimostrato dall’ufficio con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata. Secondo la C.t.r. le doglianze del contribuente avrebbero dovuto formare oggetto di querela di falso, relativamente al contenuto della relata di notifica, di cui l’appellante non aveva fornito prova. Il giudice di appello riteneva, quindi, che il ricorso avverso l’avviso di accertamento fosse inammissibile, come rilevato dalla C.t.p., perché presentato oltre i termini di legge. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza ai sensi degli artt.1, comma 2, e 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. r.g. n.20962/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, in particolare, deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità perché priva dell’enunciazione del fatto e dello svolgimento del processo di primo grado, nonché delle richieste avanzate dalle parti in appello. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 140 cod. proc. civ., 8 l. 20 novembre 1982, n.890, e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla C.t.r., l’ufficio non avrebbe dato prova del perfezionamento della notifica, non avendo prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale. 1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 221 e 295 cod. proc. civ., nonché 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, la C.t.r. avrebbe dovuto sospendere il processo per la pendenza del procedimento di querela di falso, di cui l’appellante aveva dato prova, producendo l’atto di citazione, notificato a controparti, pertanto idoneo a provare la litispendenza. Pertanto, laddove laC.t.r. aveva afferma to che il contribuente, che invocava la sospensione del giudizio, non aveva provato la pendenza del procedimento di querela di falso, era incorsa nel difetto assoluto di motivazione, già denunziato con il primo motivo di ricorso, o, in subordine, nella dedotta violazione di legge. 2. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezio ne di giudicato esterno (in relazione alla sentenza della C.t.p. che ha ritenuto la validità della notifica dell’avviso di accertamento nella controversia riguardante l’impugnazione della conseguente cartella di pagamento) r.g. n.20962/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avanzata nel controricorso, che risulta inoltrato per la notifica all’Agenzia delle entrate in data 13 ottobre 2014, cioè tempestivamente, in relazione alla scadenza ex art. 370 cod. proc. civ. (coincidente con il giorno11 ottobre 2014, sabato, prorogata al lunedì successivo). L’eccezione risulta inammissibile, in quanto la formazione del giudicato risale alla data dell’11 febbraio 2013, ben prima della discussione e della pronuncia della sentenza impugnata, avvenuta in data 23 settembre 2013. Come è stato detto, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Cass. n.1534/2018). Pertanto, la documentazione attestante l’intervenuto giudicato esterno non può trovare ingresso nel presente giudizio e la relativa eccezione è inammissibile, né è possibile un suo rilievo d’ufficio. Per completezza deve rilevarsi che l’Agenzia delle entrate , sebbene deduca di aver ottenuto la copia della sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato solo nel corso del giudizio di legittimità, non chiarisce quando ha presentato le relative richieste al giudice competente, né per quale motivo non abbia avuto in tempo utile il rilascio di tale attestazione. 3.1. Passando ad esaminare i motivi di ricorso, il primo è infondato e va rigettato, in quantola sentenza, sebbene estremamente r.g. n.20962/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] schematica, non è priva dell’indicazione degli elementi fondamentali del fatto processuale. Invero, in tema di contenuto dellasentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo dinullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. n. 920/2015). 3.2. Il secondo motivo, invece, è fondato, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 10012/2021, secondo cui in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - i n base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa . Nel caso in esame il giudice non ha esaminato se vi era la prova della ricezione della raccomandata informativa, ritenendo che la notifica si fosse perfezionata in base all’esame del solo avviso di ricevimento del plico contenente l’avviso di accertamento. r.g. n.20962/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.3. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo, relativo alla mancata sospensione del processo per la pendenza del procedimento di querela di falso. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettatoil primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di
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