CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a PORTOFERRAIO il 27/10/1998 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di doglianza, con cui, lamentando una violazione della disciplina di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., la difesa contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di rapina, non è consentito in questa sede, in quanto (a) reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 3-4 dell'impugnata sentenza, ove la Corte correttamente ha affermato come il gesto dell'imputato sia stato oggettivamente idoneo e, di certo, univocamente finalizzato ad ingenerare timore nel ragazzo cui erano stati sottratti gli occhiali da sole, sì da costringerlo a rinunciare definitivamente a riottenerli; è risultato dimostrato che l'imputato avesse mimato la testata contestualmente al rifiuto di riconsegnare gli occhiali, rendendo così indubbio l'intento di ottenere, mediate la minaccia, il definitivo impossessamento del bene sottratto immediatamente prima), (b) prefigura una rivalutazione delle fonti probatorie ed una alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifiche e decisive carenze nella motivazione del giudici di merito; che, il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (ex plurimis Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M