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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 10010/2026

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roprio e nella qualità di erede di AngelaRecine, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 586/2021,depositata il 26 gennaio 2021 e notificata in pari data;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Roma la madreAngela Recine e il fratello [OSCURATO:PERSONA] e, sulla premessa di averrilasciato alla prima una procura irrevocabile a vendere un immobile dicui era proprietario, espose che la stessa non gli aveva trasferito ilprezzo derivante dall’atto di vendita che aveva concluso, il 28novembre 2007, in favore del secondo; chiese, pertanto, che fosseaccertata la natura simulata di tale vendita, in quanto dissimulava unadonazione indiretta, nulla per mancanza di forma, e che i convenutifossero condannati in solido a versargli la somma indicata comeprezzo.Il Tribunale respinse la domanda, accogliendo invece lariconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA]; la quale, infatti, oltre adaffermarsi come reale proprietaria dell’immobile, che per mere ragionifiscali aveva intestato al figlio, aveva chiesto la condanna diquest’ultimo al pagamento dell’indennità di occupazione di un altroimmobile, occupato in forza di un contratto di comodato scaduto.2.

L’appello dell’attore soccombente seguì identica sorte.La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe,valorizzò la dichiarazione scritta resa da [OSCURATO:PERSONA] il 9 luglio2009, già qualificata dal Tribunale come «remissione di debito», conla quale questi, dando atto di aver ricevuto dalla madre l’importo dieuro 17.000,00, si obbligava «ad astenersi per il futuro da qualsivogliarichiesta di aiuto economico riguardante il profilo lavorativo»; poiché,infatti, tale dichiarazione non conteneva alcun riferimento al creditovantato in giudizio, anche quest’ultimo doveva ritenersi coperto dallaremissione.Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026Rilevò, in ogni caso, che erano emerse in giudizio numerose especifiche circostanze che smentivano gli assunti dell’appellante, percontro supportando le tesi avverse, e in particolare:- il fatto ch’egli non avesse mai chiesto alla madre un rendicontosulla gestione dell’immobile, pur affermando di averla incaricata comemandataria quindici anni prima;- l’assenza di contestazioni all’affermazione della madre secondocui costei aveva acquistato l’immobile con proprie risorse, intestandoloal figlio solo per usufruire dei benefici fiscali previsti per la “prima casa”e accollandosi il relativo mutuo per l’acquisto;- l’assoluta genericità della procura irrevocabile a vendere (cherisultava rilasciata «a chicchessia e a qualunque prezzo»), dal chedoveva desumersi l’assenza di un sostanziale interesse dell’apparenterappresentato;- il fatto che all’epoca dell’acquisto dell’immobile [OSCURATO:PERSONA] appena ventenne e dunque, presumibilmente, non possedeva lerisorse necessarie per provvedervi.Su tali rilievi, la Corte escluse la natura simulata della vendita e,conseguentemente, il credito affermato dell’appellante; il quale, percontro, doveva alla madre l’indennità di occupazione dell’immobile cheabitava quale comodatario e che non aveva restituito nonostante larichiesta di rilascio.3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza d’appello con ricorsoper cassazione affidato a sette motivi; ha resistito con controricorsoDaniele Serapiglia, anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.1236 e 1265 c.c., nonché nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente, contraddittoria e illogica.Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026La censura concerne la scrittura unilaterale del 9 luglio 2009, dellaquale egli aveva contestato, in sede d’appello, la qualificazione comeremissione del debito operata dal Tribunale.Nel respingere il motivo, la Corte territoriale ha ritenuto decisivo ilmancato chiarimento, da parte sua, di come una diversa qualifica dellascrittura avrebbe mutato l’esito della decisione; sul punto, il ricorrenteafferma di avere invece specificato, nel proprio appello, che si trattavadi «atto transattivo» avente «fondamento su diversi rapportieconomici e dispute giudiziarie», al quale dunque non potevanoInoltre, e in ogni caso, il ricorrente lamenta che la motivazionesarebbe contraddittoria in parte qua, perché la Corte, dopo averipotizzato che la scrittura in questione non sarebbe riferibile allequestioni dedotte in giudizio, giunge a decisione contraria proprio inragione del fatto che non vi è contenuto alcun riferimento ai temicontroversi.Il ricorrente conclude, pertanto, ribadendo che la scritturadocumentava, in realtà, un contratto di transazione estraneo ai fatti dicausa, in relazione al quale la mancata sottoscrizione della madredoveva ritenersi surrogata dal fatto ch’essa lo aveva comunqueprodotto in giudizio.1.1.

La censura è inammissibile.Il ricorrente, in primo luogo, non si confronta adeguatamente conla ratio decidendi.La sentenza impugnata ha infatti rilevato che la scrittura inquestione – sia essa qualificata come rimessione di debito ovvero comediverso negozio, nel verso sostenuto dal ricorrente – doveva ritenersiproduttiva di effetti anche per quanto concerne le domande svolte nelNumero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026giudizio; e ciò per le ragioni articolate in motivazione, delle quali si èdato conto in premessa.Il ragionamento dei giudici d’appello, pertanto, non si è limitato alpiano della qualificazione astratta dell’atto (rispetto al quale lasentenza ha preso in considerazione la possibilità di accedere alla tesidel ricorrente), ma è giunto all’interpretazione del suo contenuto, conesiti rappresentati in modo tutt’altro che contraddittorio.Gli argomenti del ricorrente sono dunque volti, in realtà, acontestare tale risultato ermeneutico; ma, una volta letta in taleprospettiva, la censura non supera il vaglio di ammissibilità, perchéinvoca un sindacato consentito solo previa indicazione dei canoniinterpretativi violati e degli specifici termini della loro violazione, quiinvece del tutto omessa (in questi espressi termini, ex multis, Cass.4/6/2021, n. 15707, Cass. 22/10/2014, n. 22343).2.

Il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360, commaprimo, numeri 4) e 5), c.p.c., concerne lo stesso tema.Il ricorrente, dopo aver illustrato le ragioni per le quali una talecensura deve ritenersi ammissibile, sostiene che, nel valutare lascrittura in questione, la Corte d’appello avrebbe reso una statuizionein contrasto con l’art. 116 c.p.c., violando il canone del prudenteapprezzamento nella valutazione delle prove, ed evidenzia le ragioniche avrebbero consigliato una diversa considerazione del documento.2.1.

Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.ai limiti di sindacabilità sull’interpretazione del contratto resa dalgiudice, va poi qui osservato che il principio del libero convincimentodel giudice, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., operainteramente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile insede di legittimità.Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026Pertanto, la violazione delle predette regole da parte del giudicedel merito può configurare solo un errore di fatto, che dev’esserecensurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto dimotivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma primo,num. 5), c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (fra le altre, Cass.11/2/2021, n. 3572; Cass. 20/8/2018, n. 20814; Cass. 12/10/2017,n. 23940).Ed invero, il ricorrente, lungi dall’evidenziare quali fatti il giudice aquo avrebbe omesso di esaminare, prospetta in realtà una completarivalutazione del merito della scrittura in questione, certamentepreclusa a questa Corte.La doglianza, in altri termini, si sostanzia nella mera richiesta dirivalutazione di un dato probatorio, che il ricorrente propone in terminiconformi alle proprie tesi, invocando un sindacato estraneo alperimetro del presente giudizio.3.

Il terzo motivo denunzia nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c.Secondo il ricorrente, la Corte d’appello, nell’osservare che, con larichiamata scrittura privata, egli aveva rinunziato alle domande disimulazione e pagamento del debito, avrebbe rilevato d’ufficiol’esistenza di una causa ostativa all’accoglimento della domanda, purin presenza di una circostanza – la remissione del debito – che potevaessere oggetto solo di eccezione, nella specie non sollevata.3.1.

La censura è infondata.La sentenza impugnata ha attribuito rilievo alla scrittura privatadopo che [OSCURATO:PERSONA] l’aveva prodotta in giudizio, invocandonel’idoneità a paralizzare la pretesa creditoria.Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026Peraltro, e come si è detto, la Corte d’appello ha respinto ilgravame dell’odierno ricorrente sulla base di una pluralità dicircostanze, dalle quali ha desunto la natura non simulatadell’acquisto, e con le quali il motivo non si confronta, pur se essecostituiscono autonome rationes decidendi della sentenza.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 1236 c.c.Assume che, anche a voler qualificare la scrittura privata come unaremissione di debito, la stessa non sarebbe idonea a produrre gli effettiindicati dai giudici d’appello; la remissione, infatti, impone che lavolontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco eabbia ad oggetto solo diritti determinati e determinabili.La Corte d’appello avrebbe dunque errato nell’attribuire allascrittura un valore estintivo di debiti non ancora sorti – quale quelloconseguente alla domanda di simulazione, non ancora proposta – ecomunque non univocamente risultanti dal testo della dichiarazione.4.1.

La censura è infondata per le ragioni già esposte nellastatuizione sul primo motivo.La Corte d’appello non ha qualificato la scrittura come remissionedel debito, ma ne ha valutato le obiettive risultanze, in uno con altrecircostanze, al fine di escludere la natura simulata del contratto divendita oggetto del presente giudizio.Le considerazioni del ricorrente, pertanto, non incidono su talestatuizione.5.

Il quinto motivo denunzia nullità della sentenza per «vizio diultra/extrapetizione».Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erratonell’affermare la sussistenza di un’ipotesi di interposizione fittizia, daparte sua, nel primo acquisto dell’immobile; tale circostanza, infatti,Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026non era mai stata eccepita da [OSCURATO:PERSONA] – la quale si era limitataad affermare di aver sostenuto direttamente il costo per l’acquisto – ela relativa statuizione costituiva, pertanto, l’affermazione officiosa diuna circostanza che poteva essere soltanto eccepita dalla parte.5.1.

Il motivo è infondato.Il riferimento all’istituto dell’interposizione fittizia, dal quale lasentenza impugnata giunge a qualificare l’intestazione dell’immobile alricorrente come frutto di una donazione indiretta, è stato operato dallaCorte in termini puramente descrittivi.La sentenza impugnata ha infatti richiamato tale istituto nellacomplessiva ricostruzione del quadro fattuale, che ha operato all’unicofine di affermare l’infondatezza della domanda con la quale ilricorrente, assumendosi effettivo proprietario dell’immobile, invocaval’esistenza di un mandato a venderlo rilasciato in favore della madre.Non vi è, dunque, alcuna statuizione resa in violazione del principiodi disponibilità.6.

Il sesto motivo denunzia nullità della sentenza per «omessapronuncia sulle domande attoree di nullità per simulazione di attopubblico di compravendita e di nullità per difetto di forma dell’attodissimulato di donazione».Il ricorrente, espressa tale denunzia, ripropone le ragioni per lequali, a suo avviso, la vendita effettuata dalla madre avrebbe in realtàdissimulato una donazione in favore del fratello.6.1.

Il motivo è manifestamente infondato.Sulla domanda di simulazione, la sentenza impugnata hachiaramente statuito, escludendone in radice i presupposti; haaffermato, in particolare, che al momento del trasferimentodell’immobile da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], Tony SerapigliaNumero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026non ne era l’effettivo proprietario e non era, quindi, legittimato ointeressato a proporre la domanda di simulazione.Il rilievo di tale statuizione, che investe profili essenziali delmeccanismo simulatorio, prima ancora che la verifica circa lasussistenza dei requisiti di forma previsti, esclude che sussista ildenunziato vizio di omessa pronuncia.Tant’è che la censura prosegue sollecitando un riesame nel meritodella statuizione, non consentito in questo giudizio.7.

Il settimo motivo, infine, ha ad oggetto la statuizione dicondanna relativa all’indennità per l’occupazione di immobile.Al riguardo, in particolare, il ricorrente contesta l’affermazionedella Corte d’appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era legittimata achiedere il rilascio dell’immobile oggetto di comodato – e, quindi, adottenere l’indennità da illegittima occupazione – perché lo stesso erastato acquistato dal di lei marito in regime di comunione dei beni.Osserva, in proposito che lo stato di comunione legale dei coniuginon era mai stato dimostrato in giudizio.7.1.

La censura è inammissibile.Sul punto oggetto di specifica doglianza, la sentenza impugnataafferma: «non è in contestazione che la Recine fosse comproprietariadel bene, per averlo il coniuge acquistato in regime di comunione deibeni».Pertanto, al fine di infirmare tale decisione, inerente a unpresupposto della domanda formulata nei suoi confronti fondato sullapresunzione di cui all’art. 159 c.c., il ricorrente avrebbe dovutoallegare e provare quando la circostanza era stata da lui contestata;in mancanza di tale essenziale adempimento, il motivo va ritenutoinammissibile per difetto di autosufficienza.8.

In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese delgiudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali edeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oneriaccessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 18 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roprio e nella qualità di erede di AngelaRecine, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 586/2021,depositata il 26 gennaio 2021 e notificata in pari data;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Roma la madreAngela Recine e il fratello [OSCURATO:PERSONA] e, sulla premessa di averrilasciato alla prima una procura irrevocabile a vendere un immobile dicui era proprietario, espose che la stessa non gli aveva trasferito ilprezzo derivante dall’atto di vendita che aveva concluso, il 28novembre 2007, in favore del secondo; chiese, pertanto, che fosseaccertata la natura simulata di tale vendita, in quanto dissimulava unadonazione indiretta, nulla per mancanza di forma, e che i convenutifossero condannati in solido a versargli la somma indicata comeprezzo.Il Tribunale respinse la domanda, accogliendo invece lariconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA]; la quale, infatti, oltre adaffermarsi come reale proprietaria dell’immobile, che per mere ragionifiscali aveva intestato al figlio, aveva chiesto la condanna diquest’ultimo al pagamento dell’indennità di occupazione di un altroimmobile, occupato in forza di un contratto di comodato scaduto.2. L’appello dell’attore soccombente seguì identica sorte.La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe,valorizzò la dichiarazione scritta resa da [OSCURATO:PERSONA] il 9 luglio2009, già qualificata dal Tribunale come «remissione di debito», conla quale questi, dando atto di aver ricevuto dalla madre l’importo dieuro 17.000,00, si obbligava «ad astenersi per il futuro da qualsivogliarichiesta di aiuto economico riguardante il profilo lavorativo»; poiché,infatti, tale dichiarazione non conteneva alcun riferimento al creditovantato in giudizio, anche quest’ultimo doveva ritenersi coperto dallaremissione.Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026Rilevò, in ogni caso, che erano emerse in giudizio numerose especifiche circostanze che smentivano gli assunti dell’appellante, percontro supportando le tesi avverse, e in particolare:- il fatto ch’egli non avesse mai chiesto alla madre un rendicontosulla gestione dell’immobile, pur affermando di averla incaricata comemandataria quindici anni prima;- l’assenza di contestazioni all’affermazione della madre secondocui costei aveva acquistato l’immobile con proprie risorse, intestandoloal figlio solo per usufruire dei benefici fiscali previsti per la “prima casa”e accollandosi il relativo mutuo per l’acquisto;- l’assoluta genericità della procura irrevocabile a vendere (cherisultava rilasciata «a chicchessia e a qualunque prezzo»), dal chedoveva desumersi l’assenza di un sostanziale interesse dell’apparenterappresentato;- il fatto che all’epoca dell’acquisto dell’immobile [OSCURATO:PERSONA] appena ventenne e dunque, presumibilmente, non possedeva lerisorse necessarie per provvedervi.Su tali rilievi, la Corte escluse la natura simulata della vendita e,conseguentemente, il credito affermato dell’appellante; il quale, percontro, doveva alla madre l’indennità di occupazione dell’immobile cheabitava quale comodatario e che non aveva restituito nonostante larichiesta di rilascio.3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza d’appello con ricorsoper cassazione affidato a sette motivi; ha resistito con controricorsoDaniele Serapiglia, anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.1236 e 1265 c.c., nonché nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente, contraddittoria e illogica.Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026La censura concerne la scrittura unilaterale del 9 luglio 2009, dellaquale egli aveva contestato, in sede d’appello, la qualificazione comeremissione del debito operata dal Tribunale.Nel respingere il motivo, la Corte territoriale ha ritenuto decisivo ilmancato chiarimento, da parte sua, di come una diversa qualifica dellascrittura avrebbe mutato l’esito della decisione; sul punto, il ricorrenteafferma di avere invece specificato, nel proprio appello, che si trattavadi «atto transattivo» avente «fondamento su diversi rapportieconomici e dispute giudiziarie», al quale dunque non potevanoInoltre, e in ogni caso, il ricorrente lamenta che la motivazionesarebbe contraddittoria in parte qua, perché la Corte, dopo averipotizzato che la scrittura in questione non sarebbe riferibile allequestioni dedotte in giudizio, giunge a decisione contraria proprio inragione del fatto che non vi è contenuto alcun riferimento ai temicontroversi.Il ricorrente conclude, pertanto, ribadendo che la scritturadocumentava, in realtà, un contratto di transazione estraneo ai fatti dicausa, in relazione al quale la mancata sottoscrizione della madredoveva ritenersi surrogata dal fatto ch’essa lo aveva comunqueprodotto in giudizio.1.1. La censura è inammissibile.Il ricorrente, in primo luogo, non si confronta adeguatamente conla ratio decidendi.La sentenza impugnata ha infatti rilevato che la scrittura inquestione – sia essa qualificata come rimessione di debito ovvero comediverso negozio, nel verso sostenuto dal ricorrente – doveva ritenersiproduttiva di effetti anche per quanto concerne le domande svolte nelNumero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026giudizio; e ciò per le ragioni articolate in motivazione, delle quali si èdato conto in premessa.Il ragionamento dei giudici d’appello, pertanto, non si è limitato alpiano della qualificazione astratta dell’atto (rispetto al quale lasentenza ha preso in considerazione la possibilità di accedere alla tesidel ricorrente), ma è giunto all’interpretazione del suo contenuto, conesiti rappresentati in modo tutt’altro che contraddittorio.Gli argomenti del ricorrente sono dunque volti, in realtà, acontestare tale risultato ermeneutico; ma, una volta letta in taleprospettiva, la censura non supera il vaglio di ammissibilità, perchéinvoca un sindacato consentito solo previa indicazione dei canoniinterpretativi violati e degli specifici termini della loro violazione, quiinvece del tutto omessa (in questi espressi termini, ex multis, Cass.4/6/2021, n. 15707, Cass. 22/10/2014, n. 22343).2. Il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360, commaprimo, numeri 4) e 5), c.p.c., concerne lo stesso tema.Il ricorrente, dopo aver illustrato le ragioni per le quali una talecensura deve ritenersi ammissibile, sostiene che, nel valutare lascrittura in questione, la Corte d’appello avrebbe reso una statuizionein contrasto con l’art. 116 c.p.c., violando il canone del prudenteapprezzamento nella valutazione delle prove, ed evidenzia le ragioniche avrebbero consigliato una diversa considerazione del documento.2.1. Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.ai limiti di sindacabilità sull’interpretazione del contratto resa dalgiudice, va poi qui osservato che il principio del libero convincimentodel giudice, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., operainteramente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile insede di legittimità.Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026Pertanto, la violazione delle predette regole da parte del giudicedel merito può configurare solo un errore di fatto, che dev’esserecensurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto dimotivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma primo,num. 5), c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (fra le altre, Cass.11/2/2021, n. 3572; Cass. 20/8/2018, n. 20814; Cass. 12/10/2017,n. 23940).Ed invero, il ricorrente, lungi dall’evidenziare quali fatti il giudice aquo avrebbe omesso di esaminare, prospetta in realtà una completarivalutazione del merito della scrittura in questione, certamentepreclusa a questa Corte.La doglianza, in altri termini, si sostanzia nella mera richiesta dirivalutazione di un dato probatorio, che il ricorrente propone in terminiconformi alle proprie tesi, invocando un sindacato estraneo alperimetro del presente giudizio.3. Il terzo motivo denunzia nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c.Secondo il ricorrente, la Corte d’appello, nell’osservare che, con larichiamata scrittura privata, egli aveva rinunziato alle domande disimulazione e pagamento del debito, avrebbe rilevato d’ufficiol’esistenza di una causa ostativa all’accoglimento della domanda, purin presenza di una circostanza – la remissione del debito – che potevaessere oggetto solo di eccezione, nella specie non sollevata.3.1. La censura è infondata.La sentenza impugnata ha attribuito rilievo alla scrittura privatadopo che [OSCURATO:PERSONA] l’aveva prodotta in giudizio, invocandonel’idoneità a paralizzare la pretesa creditoria.Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026Peraltro, e come si è detto, la Corte d’appello ha respinto ilgravame dell’odierno ricorrente sulla base di una pluralità dicircostanze, dalle quali ha desunto la natura non simulatadell’acquisto, e con le quali il motivo non si confronta, pur se essecostituiscono autonome rationes decidendi della sentenza.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 1236 c.c.Assume che, anche a voler qualificare la scrittura privata come unaremissione di debito, la stessa non sarebbe idonea a produrre gli effettiindicati dai giudici d’appello; la remissione, infatti, impone che lavolontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco eabbia ad oggetto solo diritti determinati e determinabili.La Corte d’appello avrebbe dunque errato nell’attribuire allascrittura un valore estintivo di debiti non ancora sorti – quale quelloconseguente alla domanda di simulazione, non ancora proposta – ecomunque non univocamente risultanti dal testo della dichiarazione.4.1. La censura è infondata per le ragioni già esposte nellastatuizione sul primo motivo.La Corte d’appello non ha qualificato la scrittura come remissionedel debito, ma ne ha valutato le obiettive risultanze, in uno con altrecircostanze, al fine di escludere la natura simulata del contratto divendita oggetto del presente giudizio.Le considerazioni del ricorrente, pertanto, non incidono su talestatuizione.5. Il quinto motivo denunzia nullità della sentenza per «vizio diultra/extrapetizione».Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erratonell’affermare la sussistenza di un’ipotesi di interposizione fittizia, daparte sua, nel primo acquisto dell’immobile; tale circostanza, infatti,Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026non era mai stata eccepita da [OSCURATO:PERSONA] – la quale si era limitataad affermare di aver sostenuto direttamente il costo per l’acquisto – ela relativa statuizione costituiva, pertanto, l’affermazione officiosa diuna circostanza che poteva essere soltanto eccepita dalla parte.5.1. Il motivo è infondato.Il riferimento all’istituto dell’interposizione fittizia, dal quale lasentenza impugnata giunge a qualificare l’intestazione dell’immobile alricorrente come frutto di una donazione indiretta, è stato operato dallaCorte in termini puramente descrittivi.La sentenza impugnata ha infatti richiamato tale istituto nellacomplessiva ricostruzione del quadro fattuale, che ha operato all’unicofine di affermare l’infondatezza della domanda con la quale ilricorrente, assumendosi effettivo proprietario dell’immobile, invocaval’esistenza di un mandato a venderlo rilasciato in favore della madre.Non vi è, dunque, alcuna statuizione resa in violazione del principiodi disponibilità.6. Il sesto motivo denunzia nullità della sentenza per «omessapronuncia sulle domande attoree di nullità per simulazione di attopubblico di compravendita e di nullità per difetto di forma dell’attodissimulato di donazione».Il ricorrente, espressa tale denunzia, ripropone le ragioni per lequali, a suo avviso, la vendita effettuata dalla madre avrebbe in realtàdissimulato una donazione in favore del fratello.6.1. Il motivo è manifestamente infondato.Sulla domanda di simulazione, la sentenza impugnata hachiaramente statuito, escludendone in radice i presupposti; haaffermato, in particolare, che al momento del trasferimentodell’immobile da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], Tony SerapigliaNumero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026non ne era l’effettivo proprietario e non era, quindi, legittimato ointeressato a proporre la domanda di simulazione.Il rilievo di tale statuizione, che investe profili essenziali delmeccanismo simulatorio, prima ancora che la verifica circa lasussistenza dei requisiti di forma previsti, esclude che sussista ildenunziato vizio di omessa pronuncia.Tant’è che la censura prosegue sollecitando un riesame nel meritodella statuizione, non consentito in questo giudizio.7. Il settimo motivo, infine, ha ad oggetto la statuizione dicondanna relativa all’indennità per l’occupazione di immobile.Al riguardo, in particolare, il ricorrente contesta l’affermazionedella Corte d’appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era legittimata achiedere il rilascio dell’immobile oggetto di comodato – e, quindi, adottenere l’indennità da illegittima occupazione – perché lo stesso erastato acquistato dal di lei marito in regime di comunione dei beni.Osserva, in proposito che lo stato di comunione legale dei coniuginon era mai stato dimostrato in giudizio.7.1. La censura è inammissibile.Sul punto oggetto di specifica doglianza, la sentenza impugnataafferma: «non è in contestazione che la Recine fosse comproprietariadel bene, per averlo il coniuge acquistato in regime di comunione deibeni».Pertanto, al fine di infirmare tale decisione, inerente a unpresupposto della domanda formulata nei suoi confronti fondato sullapresunzione di cui all’art. 159 c.c., il ricorrente avrebbe dovutoallegare e provare quando la circostanza era stata da lui contestata;in mancanza di tale essenziale adempimento, il motivo va ritenutoinammissibile per difetto di autosufficienza.8. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Numero registro generale 9388/2021Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 10010/2026Data pubblicazione 17/04/2026Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese delgiudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali edeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oneriaccessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 18 marzo 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10010/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris