CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 00444/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermoha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, per aver esercitato senza autorizzazionel'attività di parcheggiatore, dopo essere già stato sanzionato per la medesimaviolazione con verbale di contestazione del 2 marzo 2019 (fatto accertato in data3.11.2019). Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:I) Violazione di legge in materia di prova dell ’ effettivo sv o lgimento della tipica attività contestata;II)Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; III)mancato riconoscimento dello stato di necessità, essendo privo l ’imputato di alternative di guadagno lecite. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il motivo sub I) è manifestamente infondato, atteso che,le motivazioni addotte dai giudicidi merito per affermare la configurabilità del reato sono condivisibili e corrette in diritto, posto che hanno dato atto che a seguito degli accertamenti svolti da personale della polizia municipale di Palermo, gli agenti avevano notato l'imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'atto di indicare ad un soggetto alla guida di una autovettura il luogo ove parcheggiare, ricevendo dal guidatore un compenso, il tutto in maniera del tuttoabusiva. Veniva accertato che l'imputato era stato già sanzionato, con verbale in data 2.3.2019divenuto definitivo, di avere esercitato, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore. Anche il motivo sub II) è generico e attiene al merito, a fronte di una sentenza che ha motivatamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la non particolare tenuità dell'offesa e l'abitualità della condotta. Analogamente, quanto al motivo sub III), va osservato che si trattatadi doglianza totalmente priva di specificità e dunque inammissibile. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025