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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 12310/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nei ricorsi non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla sussistenza di un abnorme comportamento da parte degli operanti, essendo irrilevante la ragione - nel contesto dato - per la quale i militi abbiano imposto l'alt ai fini della configurazione del reato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Angelo apozzi Angelc costanzo f [OSCURATO:PERSONA](' ErnA C,ANCELLiFR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nei ricorsi non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla sussistenza di un abnorme comportamento da parte degli operanti, essendo irrilevante la ragione - nel contesto dato - per la quale i militi abbiano imposto l'alt ai fini della configurazione del reato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Angelo apozzi Angelc costanzo f [OSCURATO:PERSONA](' ErnA C,ANCELLiFR
Sentenza Cassazione n. 12310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris