CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 44023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore. Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, il quale ha insistito per l'accoglimento: [OSCURATO:PERSONA] 1. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della terza sezione penale di questa Corte di legittimità n. 3953/2002, pronunciata il 26 ottobre 2021 e depositata il 4 febbraio 2022, nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza emessa il 3 giugno 2020 dalla Corte di appello di Roma. 2. Il ricorso straordinario si riferisce, in particolare, al secondo motivo dell'originario ricorso con il quale si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo D) in relazione al quale sarebbe stato acquisito un unico indizio rappresentato dalla sua partecipazione, insieme al cpoimputato [OSCURATO:PERSONA], ad un incontro svoltosi a Milano il 17 luglio 2014 con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] asseritamente volto a discutere sulle ragioni per le quali un carico di stupefacente pervenuto all'Aeroporto di Malpensa il 6 luglio 2014 (e sequestrato dalla polizia giudiziaria) non era stato rinvenuto dai correi. Secondo il ricorrente, la Corte di Cassazione avrebbe omesso di motivare sull'evidente contraddizione emergente dalla sentenza della Corte di appello di Roma che - pur avendo assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo E) - (relativa ad una spedizione di sostanza diretta al porto di Cagliari), avrebbe attribuito rilevo, sia ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo D) che, più in generale, per ritenere provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato associativo di cui al capo A), alla sua partecipazione a un incontro monitorato dagli operanti, svoltosi a Bologna il 10 ottobre 2014 che avrebbe avuto lo scopo di organizzare una nuova importazione. Il ricorrente osserva che, secondo la prospettiva della Corte di appello, l'incontro di Milano avrebbe dovuto essere «rivolto al futuro, cioè alle prossime operazioni [...] messe in cantiere, e non al passato, ossia all'importazione fallita undici giorni prima» e, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'accusa di aver partecipato a tutte le successive importazioni sicché il giudice di appello avrebbe finito per «smentire se stesso» quanto alla «affermata univocità del significato dell'episodio di Milano» accreditandone contemporaneamente due ipotesi alternative: quella di un incontro volto a discutere della «importazione fallita undici giorni prima», e quella di un incontro «rivolto al futuro». Il ricorrente lamenta che la terza sezione penale di questa Corte avrebbe omesso di considerare questo motivo di ricorso sostenendo di essere stata chiamata ad una «inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione». Osserva che la Cassazione era stata chiamata a verificare «la tenuta logico-argomentativa» della tesi sostenuta dai giudici di appello secondo la quale, un incontro avvenuto undici giorni dopo una operazione di importazione e facente riferimento «esclusivamente» ad essa poteva assumere significato sia per sostenere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quella importazione, sia ai fini della affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i motivi sopra illustrati siano manifestamente infondati e pertanto il ricorso straordinario proposto debba essere dichiarato inammissibile. Il vizio prospettato, infatti, non è riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata. 2. Si deve premettere che il rimedio di cui all'art. 625 bis non rappresenta un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare un giudizio di legittimità della sentenza di legittimità. Non è possibile quindi che, attraverso tale strumento processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà vizi motivazionali del provvedimento impugnato. La storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, rendono evidente che l'errore di fatto può dare luogo all'annullamento di una sentenza della Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice. In più occasioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. Si è chiarito, in particolare, che l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve: - consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen.), nel supporre «la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa», ovvero nel supporre «l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» se (tanto nell'uno quanto nell'altro caso) «il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare»; - assumere «inderogabile carattere decisivo», tradursi cioè, necessariamente, «nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità»; - aver comportato un errore percettivo inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità; - non consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione» - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 3. Ebbene, la doglianza proposta nel caso in esame, non appare inquadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato. La sentenza impugnata ha così sintetizzato il secondo motivo di ricorso: «Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione per l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo D). La conclusione, già deficitaria nell'impugnata sentenza di primo grado, era stata tratta da un unico elemento, vale a dire l'incontro che, successivamente al fatto, si verificò in Milano tra altri correi. Non essendo stati registrati i colloqui, si era illogicamente concluso che le modalità partecipative del [OSCURATO:PERSONA] a quell'incontro ne avrebbero rivelato il ruolo di concorrente, trascurando che egli non era stato ammesso al colloquio nella prima fase, ma - unitamente ad altri due correi - soltanto nella seconda, ciò che, anche alla luce di altre argomentazioni svolte in sentenza circa il compito che il ricorrente aveva rivestito nell'ambito dell'associazione, avrebbe dovuto piuttosto far concludere che egli aveva partecipato all'incontro perché il suo ruolo era quello di intrattenere rapporti con gli operatori aeroportuali infedeli presso lo scalo di Malpensa. La conclusione circa la responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo D), inoltre, si poneva in insanabile contraddizione con la sua assoluzione per il reato di cui al capo E), per il quale pure vi era un unico indizio a carico, rappresentato dalla partecipazione ad un incontro con altri due correi. Del tutto stravagante, poi, era il riferimento operato in sentenza alle vicende relative al capo B), reato ritenuto estraneo al programma associativo e consumato circa otto mesi prima» (pag. 4 della motivazione). L'argomento difensivo secondo il quale vi sarebbe insanabile contraddizione tra la assoluzione dal reato di cui al capo E) e l'interpretazione del significato della riunione tenutasi a Milano il 17 luglio 2014, alla quale [OSCURATO:PERSONA] prese parte, non è stato affatto trascurato. È stata esclusa, invece, la contraddittorietà della motivazione adottata dalla Corte di appello. Si è ritenuto, infatti, che non fosse manifestamente illogico né contraddittorio l'aver valorizzato il fatto che, come emerso in relazione al reato di cui al capo B), già in precedenza [OSCURATO:PERSONA] si era occupato di «intrattenere rapporti con gli operatori portuali pure concorrenti nella attività illecite». Si è ritenuto, inoltre, che il valore indiziante di questa circostanza non venisse meno solo perché il reato di cui al capo B) non rientrava tra quelli oggetto dell'attività del sodalizio criminoso, trattandosi comunque di un reato cui avevano concorso i «medesimi protagonisti». Si è sottolineato che, dopo la costituzione dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto analogo ruolo «per tutte le successive importazioni di droga effettuate con l'imbarco su voli diretti all'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]» e, «non illogicamente», il fatto che, il 17 di quel mese, [OSCURATO:PERSONA] sia partito da Roma con [OSCURATO:PERSONA] e abbia partecipato a un incontro, «per chiarire le responsabilità dell'intervenuto sequestro con gli altri correi» è stato ritenuto indicativo «di una analoga condotta di compartecipazione svolta anche con riguardo all'importazione di droga del 6 luglio 2014 contestata al capo D)», (pag. 20 della motivazione). Si è precisato che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] soltanto all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] e il suo accompagnatore (in rappresentanza degli operatori portuali infedeli) e non anche al precedente colloquio con i mediatori sudamericani è «del tutto compatibile con il ruolo addebitatogli», sicché l'omessa motivazione della Corte territoriale su questo motivo di gravame non rileva, non trattandosi di elemento avente carattere di decisività (pag. 21 della motivazione). Si è sottolineato, inoltre, che l'assoluzione dal reato di cui al capo E) è avvenuta soltanto perché la spedizione è stata fatta al porto di Cagliari dove non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia mai operato, essendo il suo ruolo attinente alla gestione dei rapporti con gli aeroportuali di Malpensa, e tuttavia «è stata provata la sua partecipazione ad un incontro finalizzato alla commissione del reato» (pag. 22 della motivazione). Tale ultima precisazione rende evidente che l'incontro del 17 luglio 2014 fu seguito da un altro incontro, cui [OSCURATO:PERSONA] nuovamente partecipò, e (come risulta dall'atto di ricorso) questo secondo incontro si tenne a Bologna il 10 ottobre 2014. Se ne desume che la Corte di cassazione non ha ritenuto ravvisabile alcuna insanabile contraddizione nell'aver ritenuto che l'incontro svoltosi a Milano potesse avere una doppia finalità ed essere volto, oltre che a comprendere le ragioni del fallimento dell'operazione di importazione conclusasi il 6 luglio, anche alla pianificazione di successive operazioni. Il ricorrente dissente da queste conclusioni sottolineando che per tali successive operazioni non vi è stata condanna, ma trascura che la sentenza impugnata non ha ravvisato alcuna contraddizione tra le conclusioni raggiunte «in termini di responsabilità - ciò che vale anche per il reato associativo - e l'esclusione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato di cui al capo E), essendo, anzi, tale ultima conclusione del tutto coerente con il ruolo associativo in capo al medesimo ricostruito». In conclusione, il ricorrente lamenta solo in apparenza un errore di fatto per travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione»; ipotizza, piuttosto, vizi motivazionali del provvedimento impugnato. Utilizza dunque il ricorso straordinario fuori dei limiti per i quali esso è previsto, non essendo legittimo avvalersi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. per scrutinare ulteriormente la motivazione di una sentenza di legittimità che si ritenga di non condividere. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese