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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33215/2026

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ello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale edi bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, in relazione alla società“[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”, fallita il 3 agosto 2017.Con doppia conforme, l'imputato – amministratore della fallita e della societàTerme dell'[OSCURATO:SOCIETA]. – è stato condannato per aver distratto o comunque dissipatoeuro 720.000, che costituivano il credito vantato dalla fallita verso la “[OSCURATO:SOCIETA].”, in ragione dei lavori edilizi eseguiti dalla fallita per laristrutturazione dell'albergo di proprietà della società della debitrice.

È statocondannato anche per aver aggravato il dissesto, atteso che, nonostante la societàfosse già insolvente quantomeno dal 2013, non aveva provveduto a richiedere ilfallimento, determinando così un incremento del debito tributario, da euro 300.000a euro 650.000 e un aumento del passivo complessivo sino a euro

5.171.665.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1.

Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 223 e 226 legge fall.Contesta l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale, censurando la sentenza impugnata, nellaparte in cui la Corte di appello ha valorizzato l’assenza di un rapporto dipartecipazione tra la fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Terme dell’[OSCURATO:SOCIETA]. qualeelemento per escludere l’esistenza di un gruppo societario e, conseguentemente,per qualificare in termini di distrazione la condotta dell’imputato.La difesa aveva ricostruito l’intera operazione – relativa «alla realizzazione delcomplesso pubblico e all’acquisizione dell’albergo» –, evidenziando il collegamentotra “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e “Terme dell’[OSCURATO:SOCIETA].”, nonchéla riconducibilità delle stesse a un’unica iniziativa imprenditoriale, tale da delineare«la figura del gruppo di società».A sostegno di tale assunto, il ricorrente richiama la nozione di grupposocietario come direzione accentrata di un’attività imprenditoriale unitaria.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe liquidato «la questione conuna motivazione del tutto apodittica e tautologica, limitandosi a rilevare (così comeaveva fatto il giudice di prime cure) la mera assenza di un rapporto dipartecipazione societaria».La Corte di appello avrebbe omesso di «contestualizzare» le sorti del creditonell’ambito dei rapporti esistenti tra le varie società, non tenendo conto del fattoche la mancata riscossione doveva essere letta nel quadro dell’operazionecomplessiva.Il ricorrente sostiene che, dall’analisi complessiva dell’operazione,emergerebbe che l’imputato non perseguiva finalità depauperatorie, bensì ilconseguimento di obiettivi infragruppo, in una prospettiva di incrementoproduttivo ed economico.

L’imputato avrebbe soltanto tentato «di risollevare lesorti delle imprese da lui gestite, potendo – al più – emergere nella gestione e, inparticolare, nella vicenda del complesso termale un profilo colposo».In tale prospettiva, andrebbe valorizzata «la circostanza che la società si è inrealtà attivata, nella logica del gruppo, alla riscossione del credito».

La stessa,infatti, «a fronte dell'inadempimento del comune di Orbetello, agiva (per il tramitedella controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) nei confronti dell'Amministrazione diOrbetello, ottenendo il risarcimento di una somma tale da coprire il danno subito».Il ricorrente, infine, deduce che la Corte di appello, pur a fronte della richiestadi riqualificazione del fatto nella fattispecie di bancarotta semplice, si sarebbelimitata a valorizzare l’assenza del rapporto di partecipazione tra le società.2.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.Censura la sentenza impugnata per avere rigettato la richiesta diriconoscimento delle attenuanti generiche, sulla base di una motivazione ritenutainadeguata e apodittica.La Corte di appello, in particolare, non avrebbe tenuto conto del fatto chel’imputato avrebbe impegnato la propria abitazione a garanzia dei debiti dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA]3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.4.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha presentato memoriacon la quale ha chiesto di accogliere il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.1.1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto generico emanifestamente infondato.Va rilevato che il ricorrente censura il fatto che la Corte di appello ha datorilievo all’assenza di un rapporto di partecipazione societaria tra la fallita [OSCURATO:PERSONA].r.l. e la società proprietaria dell'albergo Terme dell'[OSCURATO:SOCIETA]., ma poi nondimostra e nemmeno configura in maniera precisa l’esistenza di un gruppo,limitandosi ad affermare la presunta comunità di interessi delle tre societàcoinvolte nella «realizzazione del complesso pubblico e all’acquisizionedell’albergo».Sotto altro profilo, va rilevato che, «in materia di bancarotta patrimoniale, lamera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo nonesclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenzadi uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensaregli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società,trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo» (Sez. 5, n.44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 25451901; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015,Moroni, Rv. 271149; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545).Ebbene, nel caso in esame, come già rilevato dalla Corte di appello, ilricorrente si è limitato a dedurre la presunta collocazione della società fallitaall'interno del gruppo, senza minimante delineare (e tantomeno dimostrare) unvantaggio compensativo, ossia la sussistenza di uno specifico vantaggio, ancheindiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negatividell’operazione per la società depauperata.La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha chiarito che i collegamentidella società fallita con un gruppo societario rilevano, ai fini della configurabilitàdel reato in esame, solo nel rispetto dell'autonoma tutela delle ragioni creditoriespecificamente riferibili alla società fallita; dovendo di conseguenza essere allegatadall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione,l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizionepatrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo, ma altresì produttivo per lafallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei acompensare efficacemente, anche in favore della fallita, gli effetti immediatamentenegativi dell'operazione subiti da quest’ultima (cfr. Sez. 5, n. 1137 del17/12/2008, Vianello, Rv. 242546; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua,Rv.234606; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599; Sez. 5, n.48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv.253031).Nel resto, va rilevato che la Corte territoriale, con motivazione adeguata,coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesiaccusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione,ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesacompletamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata.

Alriguardo, va ricordato che, «nella motivazione della sentenza, il giudice delgravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delleparti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrandodi aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsiimplicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n.34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).1.2.

Il secondo motivo è infondato.La Corte di appello, invero, in ordine al mancato riconoscimento delledella sentenza impugnata).Quanto al fatto che l’imputato aveva impegnato la propria abitazione agaranzia dei debiti della società [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA]., la Corteterritoriale l’ha ritenuta «inconferente rispetto alla mancata riscossione del creditodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.».2.

Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 26 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale edi bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, in relazione alla società“[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”, fallita il 3 agosto 2017.Con doppia conforme, l'imputato – amministratore della fallita e della societàTerme dell'[OSCURATO:SOCIETA]. – è stato condannato per aver distratto o comunque dissipatoeuro 720.000, che costituivano il credito vantato dalla fallita verso la “[OSCURATO:SOCIETA].”, in ragione dei lavori edilizi eseguiti dalla fallita per laristrutturazione dell'albergo di proprietà della società della debitrice. È statocondannato anche per aver aggravato il dissesto, atteso che, nonostante la societàfosse già insolvente quantomeno dal 2013, non aveva provveduto a richiedere ilfallimento, determinando così un incremento del debito tributario, da euro 300.000a euro 650.000 e un aumento del passivo complessivo sino a euro 5.171.665.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 223 e 226 legge fall.Contesta l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale, censurando la sentenza impugnata, nellaparte in cui la Corte di appello ha valorizzato l’assenza di un rapporto dipartecipazione tra la fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Terme dell’[OSCURATO:SOCIETA]. qualeelemento per escludere l’esistenza di un gruppo societario e, conseguentemente,per qualificare in termini di distrazione la condotta dell’imputato.La difesa aveva ricostruito l’intera operazione – relativa «alla realizzazione delcomplesso pubblico e all’acquisizione dell’albergo» –, evidenziando il collegamentotra “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e “Terme dell’[OSCURATO:SOCIETA].”, nonchéla riconducibilità delle stesse a un’unica iniziativa imprenditoriale, tale da delineare«la figura del gruppo di società».A sostegno di tale assunto, il ricorrente richiama la nozione di grupposocietario come direzione accentrata di un’attività imprenditoriale unitaria.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe liquidato «la questione conuna motivazione del tutto apodittica e tautologica, limitandosi a rilevare (così comeaveva fatto il giudice di prime cure) la mera assenza di un rapporto dipartecipazione societaria».La Corte di appello avrebbe omesso di «contestualizzare» le sorti del creditonell’ambito dei rapporti esistenti tra le varie società, non tenendo conto del fattoche la mancata riscossione doveva essere letta nel quadro dell’operazionecomplessiva.Il ricorrente sostiene che, dall’analisi complessiva dell’operazione,emergerebbe che l’imputato non perseguiva finalità depauperatorie, bensì ilconseguimento di obiettivi infragruppo, in una prospettiva di incrementoproduttivo ed economico. L’imputato avrebbe soltanto tentato «di risollevare lesorti delle imprese da lui gestite, potendo – al più – emergere nella gestione e, inparticolare, nella vicenda del complesso termale un profilo colposo».In tale prospettiva, andrebbe valorizzata «la circostanza che la società si è inrealtà attivata, nella logica del gruppo, alla riscossione del credito». La stessa,infatti, «a fronte dell'inadempimento del comune di Orbetello, agiva (per il tramitedella controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) nei confronti dell'Amministrazione diOrbetello, ottenendo il risarcimento di una somma tale da coprire il danno subito».Il ricorrente, infine, deduce che la Corte di appello, pur a fronte della richiestadi riqualificazione del fatto nella fattispecie di bancarotta semplice, si sarebbelimitata a valorizzare l’assenza del rapporto di partecipazione tra le società.2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.Censura la sentenza impugnata per avere rigettato la richiesta diriconoscimento delle attenuanti generiche, sulla base di una motivazione ritenutainadeguata e apodittica.La Corte di appello, in particolare, non avrebbe tenuto conto del fatto chel’imputato avrebbe impegnato la propria abitazione a garanzia dei debiti dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA]3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha presentato memoriacon la quale ha chiesto di accogliere il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto generico emanifestamente infondato.Va rilevato che il ricorrente censura il fatto che la Corte di appello ha datorilievo all’assenza di un rapporto di partecipazione societaria tra la fallita [OSCURATO:PERSONA].r.l. e la società proprietaria dell'albergo Terme dell'[OSCURATO:SOCIETA]., ma poi nondimostra e nemmeno configura in maniera precisa l’esistenza di un gruppo,limitandosi ad affermare la presunta comunità di interessi delle tre societàcoinvolte nella «realizzazione del complesso pubblico e all’acquisizionedell’albergo».Sotto altro profilo, va rilevato che, «in materia di bancarotta patrimoniale, lamera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo nonesclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenzadi uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensaregli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società,trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo» (Sez. 5, n.44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 25451901; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015,Moroni, Rv. 271149; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545).Ebbene, nel caso in esame, come già rilevato dalla Corte di appello, ilricorrente si è limitato a dedurre la presunta collocazione della società fallitaall'interno del gruppo, senza minimante delineare (e tantomeno dimostrare) unvantaggio compensativo, ossia la sussistenza di uno specifico vantaggio, ancheindiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negatividell’operazione per la società depauperata.La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha chiarito che i collegamentidella società fallita con un gruppo societario rilevano, ai fini della configurabilitàdel reato in esame, solo nel rispetto dell'autonoma tutela delle ragioni creditoriespecificamente riferibili alla società fallita; dovendo di conseguenza essere allegatadall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione,l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizionepatrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo, ma altresì produttivo per lafallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei acompensare efficacemente, anche in favore della fallita, gli effetti immediatamentenegativi dell'operazione subiti da quest’ultima (cfr. Sez. 5, n. 1137 del17/12/2008, Vianello, Rv. 242546; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua,Rv.234606; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599; Sez. 5, n.48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv.253031).Nel resto, va rilevato che la Corte territoriale, con motivazione adeguata,coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesiaccusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione,ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesacompletamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Alriguardo, va ricordato che, «nella motivazione della sentenza, il giudice delgravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delleparti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrandodi aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsiimplicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n.34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).1.2. Il secondo motivo è infondato.La Corte di appello, invero, in ordine al mancato riconoscimento delledella sentenza impugnata).Quanto al fatto che l’imputato aveva impegnato la propria abitazione agaranzia dei debiti della società [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA]., la Corteterritoriale l’ha ritenuta «inconferente rispetto alla mancata riscossione del creditodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.».2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 26 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33215/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris