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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 33168/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione confermando la sentenza nel resto. 2.11 ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a ritenuta responsabilità per i fatti di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, mancato assorbimento dei due reati, in ordine alla ritenuta recidiva ed al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, censure declinate in tre motivi di ricorso, 3, Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo.

4. Deve in proposito rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Milano, intervenuta il 26 febbraio 2024, è stata depositata l'ultimo giorno utile indicato in dispositivo, il 27 marzo 2024, entro i termini di trenta giorni; la decisione risulta impugnata il 27 maggio 2024.

Poiché in tal caso, a mente dell'art. 585, comma 1, lett. c), con riferimento all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. sarebbe stato necessario impugnare la sentenza nel termine di quarantacinque giorni dalla data della sua emissione (l'imputato era presente in entrambi i gradi di giudizio), deve ritenersi che il ricorso sia intempestivo.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione confermando la sentenza nel resto. 2.11 ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a ritenuta responsabilità per i fatti di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, mancato assorbimento dei due reati, in ordine alla ritenuta recidiva ed al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, censure declinate in tre motivi di ricorso, 3, Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo. 4. Deve in proposito rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Milano, intervenuta il 26 febbraio 2024, è stata depositata l'ultimo giorno utile indicato in dispositivo, il 27 marzo 2024, entro i termini di trenta giorni; la decisione risulta impugnata il 27 maggio 2024. Poiché in tal caso, a mente dell'art. 585, comma 1, lett. c), con riferimento all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. sarebbe stato necessario impugnare la sentenza nel termine di quarantacinque giorni dalla data della sua emissione (l'imputato era presente in entrambi i gradi di giudizio), deve ritenersi che il ricorso sia intempestivo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso