CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 17753/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18215/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in VERONA Via S. Antonio, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Servitù R.G.N. 18215/2021 Ud. 25/05/2023PU Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 2 di 24 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrent e incidental e – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 613/2021 depositata il 16/03/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento di primo, sesto e settimo motivo del ricorso principale, con assorbimento del quinto e rigetto di secondo, terzo e quarto; per la declaratoria di inammissibilità dei primi sei motivi di tutti i ricorsi incidentali e per il rigetto dei motivi settimo e ottavo del ricorso incidentale di FULVIO CORSIe [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 3 di 24 1. La Corte d’appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 10755/2019, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 2041/2011, ha rideterminato l’ammontare delle spese di lite dovute dai medesimi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: 1) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in tutti i casi pronunciando condanna degli appellati alla restituzione delle somme a tale titolo percepite in eccesso per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Ulteriormente, la Corte territoriale, ha liquidato le spese del primo giudizio di appello, del grado di legittimità e del giudizio di rinvio, compensando tali spese per due terzi, e condannando i convenuti in riassunzione alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del residuo terzo. 2. Invero, con atto notificato nel 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella veste di proprietari di un immobile sito nel Comune di S. AmbrogioValpolicella, comprensivo di un terreno censito al mappale n.1725, avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Verona i vicini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e , ulteriormente, [OSCURATO:PERSONA] , lamentando che i convenuti parcheggia vano le loro autovetture sul predetto terreno. Avevano quindi chiesto che fosse accertato che tale comportamento era illegittimo per inesistenza di una servitù di parcheggio. Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 4 di 24 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituendosi in giudizio , avevano negato di avere mai utilizzato il terreno per il parcheggio, chiedendo in via riconvenzionale che fosse accertato il loro diritto di servitù di passo pedonale e carraio att raverso la predetta area, formulando altresì istanza di chiama ta in causa di un altro vicino , [OSCURATO:PERSONA]. Anche gli altri convenuti si erano costituitiin giudizio, contestando l'uso a parcheggio loro contestato, mentre il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA], si era costituito deducendo che il diritto di servitù di passo era stato costituito anche a favore del proprioimmobile e che il fatto di avere parcheggiato sporadicamente sullo stesso non aveva provocato alcun aggravio o intralcio. Nel corso del giudizio si era anche svolto un procedimento possessorio, in quanto [OSCURATO:PERSONA] e LUIGIA GIACOPUZZIavevano lamentato la realizzazione, ad opera degli attori, di alcune barriere sul terreno, e tale procedimento si era concluso, anche in sede di reclamo, con ordinanza che imponeva a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di eliminare i manufatti. Con sentenza del 27 luglio 2011 il Tribunale di Verona aveva accertato che sul fondo degli attori gravava una servitù di passo pedonale e carraio per tutta la sua estensione ma aveva altresì dichiarato nei confronti di tutte le parti l'illegittimità di ogni comportamento, compreso il parcheggio di autoveicoli, incidente sul diritto di passaggio, condannando [OSCURATO:PERSONA] e LUIGI SARTORIin solido con [OSCURATO:PERSONA] al la rifusione delle spese di giudizio in favoredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché solo gli attori alpagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti convenute. Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 5 di 24 Interposto gravame da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2253 del 7 ottobre 2014, aveva integramente confermato la decisione di primo grado,affermando in particolare la correttezza della regolamentazione delle spese di lite fatta dal Tribunale. 3. A seguito di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questa Corte, con la già citata sentenza 10755/2019, accolse unicamente il quarto motivo di ricorso – col quale si lamentava il mancato accoglimento da parte della Corte d’appello del motivo di gravame che denunziava l'errore del primo giudice nella liquidazione delle spese per avere ritenuto la causa di valor indeterminabile, mentre, trattandosi di causa relativa a beni immobili, il suo valore andava calcolato sulla base del reddito dominicale del fondo – dichiarando assorbito il quinto – col quale invece si denunciava la violazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile il motivo di gravame che denunziava laliquidazione , da parte del giudice di prime cure,di spese per importi non dovuti . In particolare, questa Corte, richiamato il disposto di cui all’art. 6 D.M. 8aprile 2004, n. 127, applicabile ratione temporis, ed osservato, quindi, che la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata sulla base del valore di causa determinato ex art. 15 c.p.c., e quindi con riguardo al reddito dominicale, escluse che potesse assumere rilevanza il fatto che il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non fossero stati indicati nella domanda e che la parte stessaavesse qualificato la causa di valore indeterminabile, rilevando che tali omissioni non erano in grado di esimere il giudice dal verificare se tale dato risult asse comunque dagli atti di causa. 4. Riassunto, quindi, il giudizio innanzi alla Corte d’appello di Venezia ex art. 392 c.p.c., la Corte territoriale – nella mancata Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 6 di 24 costituzione di [OSCURATO:PERSONA] -è pervenuta alla decisione poc’anzi sintetizzata, rilevando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano prodotto nel giudizio di primo grado il rogito di compravendita in data 15 giugno 2005 avente ad oggetto il mappale n. 1725, adottando, conseguentemente, come base per la determinazione del valore della controversia il reddito dominicale di € 4.58, in tale rogito indicato, e moltiplicando tale reddito per 50, trattandosi di controversia relativa a servitù. La Corte, poi, ha proceduto alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di prime cure, tenendo conto sia della controversia di merito, sia del procedimento possessorio, sia del reclamo avverso l’ordinanza interdittale, puntualizzando, tuttavia, che non si poteva procedere alla esclusione di singole voci “non avendo i consorti Boscaini-Sartori riproposto una analitica individuazione degli importi asseritamente non dovuti” ed escludendo l’aumento sino al doppio dei compensi, non rivestendo la controversia particolare importanza. 5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono separatamente con controricorso e ricorso incidentale: 1) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall’art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - senza Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 7 di 24 l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è affidato a settemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione degli art. 125 disp. att. c.p.c., 392, 394 e 342 c.p.c. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale, nonostante la valida riproposizione per relationem nella citazione in riassunzione del quinto motivo di gravame proposto nel primo giudizio di appello – e col quale lamentavano la violazione applicazione della Tariffa professionale per averil giudice di prime cure liquidato diritti, onorari e spese non dovuti o non correttamente calcolati – abbia ritenut o inammissibile la suddetta riproposizione in quanto non analitica. Argomenta in contrario il ricorso che,ai fini del vaglio di tale motivo di gravame, era sufficiente la riproposizione del profilo – oggetto del quinto motivo di ricorso innanzi a questa Corte ed in quella sede dichiarato assorbito – mentre non doveva ritenersi necessaria l’analitica riproposizione del motivo stesso, essendo sufficiente il mero richiamo all’originario atto di appello. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazio ne all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 disp. att. c.p.c. e degli artt. 112, 345, 336, 394 c.p.c. e 2909 c.c., “per avere il Giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza n. 2041/2011 del Tribunale di Verona, nel rideterminare le spese di lite di primo grado in base al – corretto - valore della causa di primo grado pari ad euro Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 8 di 24 229,00 (ex art. 15 co. 1 c.p.c.), in difetto di (tempestiva) domanda di parte nelle note spese depositate ex art. 75 disp. att. c.p.c. in primo grado dagli allora convenuti CORSI-GIACOPUZZI, LEDRI, CHIAPPETTA- Eredi MALITO, riconosciuto sugli onorari della causa di primo grado (petitoria, possessoria in corso di causa e reclamo) rideterminati nel massimo previsto dallo scaglione di riferimento di cui alla Tabella A allegata al DM n. 127/2004 l’“aumento previsto dall’art. 5 DM 127/04 per il numero di parti oltre la prima”, in precedenza non riconosciuto dal Tribunale di Verona”. I ricorrenti, dopo aver evidenziato che il giudice di prime cure aveva liquidato le spese in conformità delle note depositate, si dolgono del fatto che la Corte territoriale abbia applicato un aumento che era stato richiesto dai controricorrenti solo nel giudizio di appello, e quindi con domanda da ritersi tardiva ed inammissibile, di fatto pervenendo ad una non consentita reformatio in peius della statuizione sulle spese. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduc e, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4, D.M. n. 127/2004 e dell’art. 2909 c.c. Deduce il ricorso che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto un aumento del 60% dell’onorario in favore di tutti i controricorrenti, laddove la corretta applicazione dell’art. 5, comma 4, D.M.n. 127/2004 solo con riferimento alle spese dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto questi ultimi avevano come controparte anche [OSCURATO:PERSONA], mentre nel caso degli altri odierni controricorrenti tale aumento non sarebbe dovuto, essendosi ciascun gruppo di essi difesi nei confronti dei soli odierni ricorrenti. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la“violazione e falsa applicazione del principio generale di proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 5, co. 1 e 2, del D.M. n. Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 9 di 24 55/2014 e ss. mm. e dell’art. 10 c.p.c.” e ciò in quanto la Corte territoriale avrebbe assunto come valore base per la liquidazione delle spese del giudizio d’appello, di cassazione e di rinvio, quello di € 229,00, individuato come valore del giudizio di primo grado ex art. 15 c.p.c., laddove nei tre gradi di giudizio in questione il disputatum ed il decisum concernevano la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, con conseguente necessità di applicare lo scaglione previsto per le cause di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, qualora le singole liquidazioni di spese non fossero ritenute cumulabili, oppure lo scaglione per le cause di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in caso di cumulo delle spese. 1.5.Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, primo comma, n. 4, c.p.c., “per aver il Giudice del rinvio affermato in maniera intrinsecamente contraddittoria che le spese del grado di appello, di cassazione e di rinvio, all’esito di una valutazione unitaria complessiva dei vari gradi di giudizio, “vanno compensate per 2/3 e poste a carico degli appellati per la quota residua, in proporzione alla parziale soccombenza” degli appellati, motivazione (e criterio) quest’ultimo che viceversa avrebbe dovuto comportare che le spese del gradodi appello, di cassazione e di rinvio, all’esito di una valutazione unitaria complessiva dei vari gradi (successivi al primo ) “vanno compensate per 1/3 e poste a carico degli appellati per la quota residua” di 2/3 in quanto dal “disputam” [sic] (pari all e spese di lite liquidate dal Tribunale di Verona in primo grado contestate con l’impugnazione) e il “decisum” (pari alla spese di lite di primo grado confermate dal Giudice del rinvio) evincibili dalla motivazione risulta – all’evidenza – che invero le sp ese poste a carico degli appellati nella Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 10 di 24 misura di 1/3 dal Giudice del rinvio risultano inversamente proporzionali alla parziale soccombenza di (più dei) 2/3 degli appellati”. 1.6.Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 283 e 351 c.p.c.Il rico r r ente si duole della mancata liquidazione, da parte della Corte territoriale, delle spese relative al subprocedimento incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado svoltosi nel corso del primo giudizio di appello. 1.7.Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per averela Corte territoriale omesso la liquidazione delle c.d. “spese vive”. 2. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è affidato a ottomotivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorsoincidentale deduce : a) in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli art. 12 e 15 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., la nullità della sentenza “per insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione e/o per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Argomenta il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto di applicare, ai fini della determinazione del valore della controversia, l’art. 15 c.p.c., in quanto il giudizionon concerneva diritti reali bensì un’azione di natura personale, consistente nell’accertamento della inesistenza del diritto di parcheggiare autovetture sul terreno degli odierni ricorrenti. Rammentano i ricorrenti che nel giudizio di primo grado avevano contestato di essersi assunti titolari di una servitù, avendo anzi contestato la stessa possibilità di configurare una servitù di parcheggio, Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 11 di 24 e che tale tesi era stata accolta dal giudice di prime cure con decisione che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare. 2.2. Con il secondo motivo il ricorsoincidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ”omessa pronunzia su di un fatto decisivo con riferimento all’art. 112 c.p.c. costituto dall’oggetto della domanda attorea e/o dalla qualificazione datane dal Tribunale di Verona, il quale ha escluso che la domanda attore abbia avuto natura reale e petitoria ma bensì personale, sussumibile, quindi, nella previsione di competenza ex art. 12 c.p.c. e non ex art. 15 c.p.c., decisivo al fine della determinazione del valore della lite”. La Corte d’appello di Venezia avrebbe omesso di pronunciarsi sul merito della decisione del Tribunale di Verona, nella parte in cui quest’ultimo aveva rigettato la domanda attorea, escludendo la stessa configurabilità in astratto di una servitù di parcheggio. 2.3. Con il terzo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione del giudicato interno. Argomenta, in particolare, il ricorso in ordine alla qualificazione della domanda – operata dal Tribunale di Verona - come d omanda di natura personale doveva ritenersi ormai sceso il giudicato, con la conseguenza che la Corte territoriale, nel qualificare la domanda come reale ai fini della determinazione del valore della controversia, avrebbe violato il vincolo derivante da tale giudicato. 2.4.Con il quarto motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per difetto/vizio di motivazione” in quanto la Corte d’appello avrebbe “omesso di esaminare le deduzioni, eccezioni emotivi di difesa dei Resistenti né svolto alcun processo argomentativo volto a giustificare la determinazione del valore di lite ex art. 15 c.p.c. anziché 12 c.p.c.”. Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 12 di 24 2.5.Con il quinto motivo il ricorso incidentale d educe, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per motivazione apparente con riferimento all’art. 132 c.p.c. per avere il giudice del rinvio omesso di rendere ogni motivazione e/o giustificazione a supporto del capo della sentenza nel quale, trascurando l’essenzialee definitiva –costituente res iudicata –pronuncia del Tribunale di Verone circa la natura personale e non reale della domanda attorea, ha ritenuto di determinare il valore di lite ex art. 15 c.p.c. nonché “per insanabile contraddittorietà nella parte in cui Corte [sic] da un lato ha riconosciuto che la domanda attorea aveva ad oggetto la “negatoria servitù di parcheggio”, dall’altra non ha dato atto né riportato o riscontrato le ragioni per le quali il Tribunale ha rigettato tale domanda né indicato/giustificato le ragioni della condanna degli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutte le parti, pur se nessuna aveva contrasto [sic] tale domanda opponendo l’esistenza di un diritto di servitù”. 2.6. Con il sesto motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 12 e 15 c.p.c., per avere la Corte determinato il valore di lite sulla scorta dell’art. 15 c.p.c. invece di fare riferimento all’art. 12 c.p.c., e ciò in quanto la decisione di primo grado avrebbe stabilito in modo definitivo l’assenza di un diritto reale di servitù, comportando, quindi, la necessità di stabilire il valore di lite sulla scorta dell’art. 12 c.p.c. 2.7.Con il settimo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso lamenta che la Corte territoriale abbia assunto quale base di determinazione del valore ex art. 15 c.p.c. il reddito dominicale dell’atto di acquisto degli odierni ricorrenti, deducendo che, invece, doveva essere preso in considerazione l’atto notarile di costituzione Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 13 di 24 della servitù di passo prodotto in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui invece la Corte territoriale avrebbe negato rilevanza sull’erroneo postulato della estraneità degli odierni ricorrenti all’atto medesimo. Il ricorso deduce che, poiché l’atto notarile di costituzione di servitù non individuava il valore del reddito dominicale, la controversia avrebbe dovuto ritenersi di valore indeterminato. 2.8. Con l’ottavo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per omessa pronuncia su di una circostanza di fatto decisiva”, avendo la Corte territoriale omesso di valutare l’eccezione con cui gli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducevano la necessità di determinare il valore della propria domanda riconvenzionale di accertamento dei diritto di servitù sulla scorta, appunto, dell’atto notarile di costituzione della servitù – non recante indicazione di reddito dominicale – e non sulla scorta dell’atto di acquisto degli odierni ricorrenti. 3. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FABRIZIO CHIAPPETTAè affidato a sei motivi , che tuttavia riproducono – sia nella formale intitolazione nel contenuto sostanziale i primi sei motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rendendo inevitabile una sintesi iterativa. 3.1. Con il primo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli art. 12 e 15 c.p.c. Argomenta il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto di applicare, ai fini della determinazione del valore della controversia, l’art. 15 c.p.c., in quanto la controversia in questione non concerneva diritti reali bensì un’azione di natura personale, consistente Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 14 di 24 nell’accertamento della inesistenza del diritto di parcheggiare autovetture sul terreno degli odierni ricorrenti. Rammentano i ricorrenti che nel giudizio di primo grado avevano contestato di essersi assunti titolari di una servitù, avendo anzi contestato la stessa possibilità di configurare una servitù di parcheggio, e che tale tesi era stata accolta dal giudice di prime cure con decisione che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare. 3.2. Con il secondo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ”omessa pronunzia su di un fatto decisivo con riferimento all’art. 112 c.p.c. costituto dall’oggetto della domanda attorea e/o dalla qualificazione datane dal Tribunale di Verona, il quale ha escluso che la domanda attorea abbia avuto natura reale e petitoria ma bensì [sic] per sonale, sussumibile, quindi, nella previsione di competenza ex art. 12 c.p.c. e non ex art. 15 c.p.c., decisivo al fine della determinazione del valore della lite”. La Corte d’appello di Venezia avrebbe omesso di pronunciarsi sul merito della decisione del Tribunale di Verona, nella parte in cui quest’ultimo aveva rigettato la domanda attorea, escludendo la stessa configurabilità in astratto di una servitù di parcheggio. 3.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce incidentale, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione del giudicato interno. Argomenta, in particolare, il ricorso in ordine alla qualificazione della domanda – operata dal Tribunale di Verona - come domanda di natura personale doveva ritenersi ormai sceso il giudicato, con la conseguenza che la Corte territoriale, nel qualificare la domanda come reale ai fini della determinazione del valore della controversia, avrebbe violato il vincolo derivante da tale giudicato. 3.4. Con il quarto motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per difetto/vizio di Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 15 di 24 motivazione” in quanto la Corte d’appello avrebbe “omesso di esaminare le deduzioni, eccezioni e motivi di difesa dei Resistenti né svolto alcun processo argomentativo volto a giustificare la determinazione del valore di lite ex art. 15 c.p.c. anziché 12 c.p.c.”. 3.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per motivazione apparente con riferimento all’art. 132 c.p.c. per avere il giudice del rinvio omesso di rendere ogni motivazione e/o giustificazione a supporto del capo della sentenza nel quale, trascurando l’essenziale e definitiva – costituente res iudicata – pronuncia del Tribunale di Verone circa la natura personale e non reale della domanda attorea, ha ritenuto di determinare il valore di lite ex art. 15 c.p.c. nonché “per insanabile contraddittorietà nella parte in cui Corte [sic] da un lato ha riconosciuto che la domanda attorea aveva ad oggetto la “negatoria servitù di parcheggio”, dall’altra non ha dato atto né riportato o riscontrato le ragioni per le quali il Tribunale ha rigettato tale domanda né indicato/giustificato le ragioni della condanna degli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutte le parti, pur se nessuna aveva contrasto [sic] tale domanda opponendo l’esistenza di un diritto di servitù”. 3.6. Con il sesto motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 12 e 15 c.p.c., per avere la Corte determinato il valore di lite sulla scorta dell’art. 15 c.p.c. invece di fare riferimento all’art. 12 c.p.c., e ciò in quanto la decisione di primo grado avrebbe stabilito in modo definitivo l’assenza di un diritto reale di servitù, comportando, quindi, la necessità di stabilire il valore di lite sulla scorta dell’art. 12 c.p.c. 4. Il ricorso incidentale di CELESTINO LEDRIè affidato a sei motivi che tuttavia anche in questo caso riproducono – sia nella formale Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 16 di 24 intitolazione nel contenuto sostanziale i primi sei motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rendendo inevitabile una sintesi iterativa. 4.1. Con il primo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli art. 12 e 15 c.p.c. Argomenta il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto di applicare, ai fini della determinazione del valore della controversia, l’art. 15 c.p.c., in quanto la controversia in questione non concerneva diritti reali bensì un’azione di natura personale, consistente nell’accertamento della inesistenza del diritto di parcheggiare autovetture sul terreno degli odierni ricorrenti. Rammentano i ricorrenti che nel giudizio di primo grado avevano contestato di essersi assunti titolari di una servitù, avendo anzi contestato la stessa possibilità di configurare una servitù di parcheggio, e che tale tesi era stata accolta dal giudice di prime cure con decisione che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare. 4.2. Con il secondo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ”omessa pronunzia su di un fatto decisivo con riferimento all’art. 112 c.p.c. costituto dall’oggetto della domanda attorea e/o dalla qualificazione datane dal Tribunale di Verona, il quale ha escluso che la domanda attorea abbia avuto natura reale e petitoria ma bensì [sic] personale, sussumibile, quindi, nella prev isione di competenza ex art. 12 c.p.c. e non ex art. 15 c.p.c., decisivo al fine della determinazione del valore della lite”. La Corte d’appello di Venezia avrebbe omesso di pronunciarsi sul merito della decisione del Tribunale di Verona, nella parte in cui quest’ultimo aveva rigettato la domanda attorea, escludendo la stessa configurabilità in astratto di una servitù di parcheggio. Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 17 di 24 4.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce incidentale, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione del giudicato interno. Argomenta, in particolare, il ricorso in ordine alla qualificazione della domanda – operata dal Tribunale di Verona - come domanda di natura personale doveva ritenersi ormai sceso il giudicato, con la conseguenza che la Corte territoriale, nel qualificare la domanda come reale ai fini della determinazione del valore della controversia, avrebbe violato il vincolo derivante da tale giudicato. 4.4. Con il quarto motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per difetto/vizio di motivazione” in quanto la Corte d’appello avrebbe “omesso di esaminare le deduzioni, eccezioni e motivi di difesa dei Resistenti né svolto alcun processo argomentativo volto a giustificare la determinazione del valore dilite ex art. 15 c.p.c. anziché 12 c.p.c.”. 4.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per motivazione apparente con riferimento all’art. 132 c.p.c. per avere il giudice del rinvio omesso di rendere ogni motivazione e/o giustificazione a supporto del capo della sentenza nel quale, trascurando l’essenziale e definitiva – costituente res iudicata – pronuncia del Tribunale di Verone circa la natura personale e non reale della domanda attorea, ha ritenuto di determinare il valore di lite ex art. 15 c.p.c. nonché “per insanabile contraddittorietà nella parte in cui Corte [sic] da un lato ha riconosciuto che la domanda attorea aveva ad oggetto la “negatoria servitù di parcheggio”, dall’altra non ha dato atto né riportato o riscontrato le ragioni per le quali il Tribunale ha rigettato tale domanda né indicato/giustificato le ragioni della condanna degli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutte le parti, pur se nessuna aveva Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 18 di 24 contrasto [sic] tale domanda opponendo l’esistenza di un diritto di servitù”. 4.6. Con il sesto motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 12 e 15 c.p.c., per avere la Corte determinato il valore di lite sulla scorta dell’art. 15 c.p.c. invece di fare riferimento all’art. 12 c.p.c., e ciò in quanto la decisione di primo grado avrebbe stabilito in modo definitivo l’assenza di un diritto reale di servitù, comportando, quindi, la necessità di stabilire il valore di lite sulla scorta dell’art. 12 c.p.c. 5. Il ricorso principale , nel suo complesso, deve essere dichiarato inammissibile. Le ottantasei pagine del ricorso – detto incidenter , non rispettose neppure del Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il [OSCURATO:PERSONA] inmerito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributariadel 17 dicembre 2015 – risultano del tutto carenti quanto all’osservanza dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva dettati dall’art. 366 c.p.c., pregiudicando in modo irrimediabile l’adeguata comprensione delle questioni ed il loro conseguente adeguato inquadramento. In particolare, il ricorso si caratterizza per una riproduzione del tutto sproporzionata, rispetto alle concrete esigenze e finalità, di intere parti degli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio e per l’inserimento integrale di inutilmente dettagliati conteggi delle spese di lite, i quali –superando essi soltanto più di dieci pagine complessive - rendono assolutamente impervia l’individuazione adeguata delle questioni, trascolorando in una labirintica ricostruzione, del tutto inidonea a prospettare un lineare inquadramento dei profili in diritto riservati a questa Corte. Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 19 di 24 Questa Corte, invero, ha costantemente affermato il principio per cui il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. (Cass. Sez. U , n. 37552 del 30/11/2021, ma si veda in precedenza anche Cass. Sez. U, n. 5698 del 11/04/2012; Cass. Sez. U, n. 16628 del 17/07/2009 e poi Cass. Sez. L, n. 26837 del 25/11/2020 ; Cass. Sez. 5 , n. 8245 del 04/04/2018; Cass. Sez. 5, n. 18363 del 18/09/2015 ), mentre l'inosservanza di tale dovere - pregiudica ndo l'intellegibilità delle questioni e rendendo sia oscura l'esposizione dei fatti di causa sia confuse le censure mosse alla sentenza gravata – conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nelrispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass. Sez. 5, n. 8425 del 30/04/2020 ; Cass. Sez. 5 , n. 8009 del 21/03/2019). Èben vero che questa Corte ha anche chiarito che l’applicazione del principio non può essere caratterizzata da eccessive rigidità, potendosi pervenire ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 20 di 24 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (sempre Cass. , Sez. U , n. 37552 del 30/11/2021); ma si d eve osservare che, nel caso di specie, il ricorso risulta non solo esondare rispetto ai corretti limiti di una limpida e lineare ricostruzione delle questioni, ma ha compromesso le stesse facoltà difensive dei controricorrenti, i quali, non a caso, hanno lamentato in limine il carattere sproporzionato del ricorso e la conseguente estrema difficoltà nel replicare al medesimo (cfr. e.g.pag. 18 del controricorso [OSCURATO:PERSONA] e LUIGI A GIACOPUZZI ), salvo poi adincorrere essi stessi nella medesima inosservanza, evidentemente a ciò sentendosi costretti per evitare involontarie lacune difensive. Tale essendo lo scenario cui il ricorso stesso ha dato origine, si deve pervenire alla integrale declaratoria dello stesso per omesso rispetto del canone di cui all’art. 366 c.p.c. e conseguente compromissione delle possibilità difensive dei controricorrenti così violando l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU. 6. I primi sei motivi dei tre ricorsi incidentali possono essere esaminati congiuntamente - in quanto, come visto, sostanzialmente coincidenti nei contenuti -e sono inammissibili. Come rilevato anche dal Pubblico Ministero, infatti, i motivi, al di là della rispettiva formulazione, mirano a censurare la decisione impugnata nella parte in cui essa si è conformata alla precedente decisione di questa Corte, cercando di riproporre un tema –quello della individuazione del valore della controversia innanzi al giudice di prime cure –che è stato invece definito dalla Corte d’appello, conformandosi pienamente alla decisione di questa Corte ed alla regula iuris ivi enunciata. Con tale regula iuris, del resto, i ricorrenti incidentali omettono radicalmente di confrontarsi, deducendo, per di più, l’esistenza di un Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 21 di 24 giudicato della decisione di prime cure, la cui sussistenza è stata esclusa nelle precedenti decisioni in ordine alla controversia. Occorre, anzi, evidenziare che la prima pronuncia della Corte d’appello di Venezia ha ritenuto inapplicabile l’art.15 c.p.c. non perché avesse escluso la natura reale dell’azione ma perché aveva ritenuto non individuato il reddito dominicale, con la conseguenzache, a voler individuare un vincolo di giudicato, lo stesso sarebbe da rinvenire proprio nella prima decisione della Corte d’appello che ha comunque qualificato – peraltro correttamente - l’ originaria azione come azione reale. 7.Il settimo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], LUIGIA GIACOPUZZIè, parimenti, inammissibile. Occorre premettere che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 -1, n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1, n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2, n. 14802 del 14/06/2017). Secondo i principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, quindi, l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 22 di 24 Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività". Occorre, quindi, ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018). Il motivo di ricorso, invece , non solo omette di indicare la sede processuale in cui sarebbe avvenuta la produzione del documento invocato, ma in realtà viene a prospettare surrettiziamente come omesso esame di fatti la scelta della Corte di dare prevalenza ad un altro documento nella individuazione del redditodominicale, non senza osservare che la Corte territoriale, ben lungi dall’omettere l’esame del profilo, lo ha espressamente affrontato, valutando – negativamente - la valenza del documento in questione (pagg. 10 - 11 della motivazione). 8. Inammissibile, infine, è anche l’ottavo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. L’inammissibilità è ben evidenziata dalla stessa formulazione del motivo che deduce il vizio ex art. 360, n. 4), c.p.c. per “omessa Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 23 di 24 pronuncia su di una circostanza di fatto decisiva”, dovendosi rammentare che, mentre l’omessa pronuncia –riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 4), c.p.c. – concerne domande ed eccezioni, l’omesso esame di fatti non è riconducibile nell’ambito dell’art. 112 c.p.c. ma può essere dedotto ex art. 360, n. 5), c.p.c. a condizione che si tratti di fatti decisivi oggetto di discussione. Il motivo, in realtà, viene a censurare un mero esame di profili probatori, con conseguente applicazione del principio per cui il l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018). Di qui l’inammissibilità di un motivo che comunque omette del tutto di confrontarsi con il già evidenziato passaggio motivazionale da cui emerge la diretta valutazione del documento in relazione al quale si lamenta invece la “omessa pronuncia”. 9. In conclusione, quindi, sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali devono essere dichiarati inammissibili. In ragione della reciproca soccombenza, va disposta l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 10. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di Sez. S2 -R.G. 18215/2021 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 24 di 24 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) . P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorsoprincipale; dichiara inammissibili i ricorsi incident