CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04414/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14124-2023 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.14124/2023 Cron. Rep. Ud.27/11/2024 CC per la correzione dell'ordinanza n. 6951/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/03/2023 R.G.N. 31143/2020; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza n. 6951/2023, questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva in relazione all’attività lavorativa subordinata svolta tra il 1983 e il 1988; che, con ricorso ex art. 391-bis c.p.c., l’INPS ha chiesto la correzione di detta ordinanza, deducendo che conterrebbe un errore materiale nell’identificazione della parte ricorrente; che Marisa e [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria ex art.378 c.p.c., deducendo l’insussistenza del lamentato errore materiale e chiedendo la condanna dell’Istituto alla rifusione delle spese della procedura; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, ad avviso dell’INPS, l’ordinanza di questa Corte dianzi cit. conterrebbe un errore materiale nell’identificazione della parte ricorrente, atteso che, a fronte della proposizione del ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], correttamente individuata a pag. 2 come destinataria della sentenza impugnata, l’epigrafe a pag. 1 menzionerebbe come ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];che, contrariamente a quanto assunto dall’INPS, il lamentato errore è in realtà insussistente, atteso che –come si evince dagli atti regolamentari – il ricorso per cassazione è stato proposto da “[OSCURATO:PERSONA] […] e [OSCURATO:PERSONA] […], quali figlie ed uniche eredi di [OSCURATO:PERSONA]”; che, coerentemente con tale presupposto, l’ordinanza di questa Corte, dopo aver dato correttamente atto del nome delle ricorrenti nell’epigrafe, ha riferito nello storico di lite che la sentenza impugnata era stata resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che “Marisa e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi” (cfr. pagg. 2-3 dell’ordinanza n. 6951 del 2023, cit.); che ilpresente ricorso va pertanto rigettato ; che nulla va pronunciato sulle spese della procedura, essendosi chiarito che, avendo il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. natura sostanzialmente amministrativa e non essendo diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo in nessun caso configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass. S.U. n. 29432 del 2024); che, sempre in ragione della natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento volto alla correzione degli errori materiali, deve escludersi che il rigetto del presente ricorso comporti a carico dell’istante il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso (Cass. n. 27466 del 2024); P.