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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01741/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 novembre 1960 avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla CORTE di APPELLO di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Lecce ha dichiarato la inammissibilità dell'istanza di revisione proposta ai sensi dell'articolo 630 lett.

C cod. proc.pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], già condannato con sentenza del Tribunale di Bari del 13 novembre 2014 per il reato di concussione continuata, sentenza confermata dalla Corte di appello di Bari del 14 giugno 2019, e annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con pronunzia del 19 febbraio 2020, previa riqualificazione giuridica dei fatti contestati nell'ipotesi delittuosa di induzione a dare o promettere utilità prevista dall'articolo 319 quater codice penale, per essersi detto reato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca della disposta confisca per equivalente e conferma delle sole statuizioni civili in favore della regione Puglia.

La corte territoriale ha ritenuto che l'istanza di revisione non presentasse elementi di novità tali da integrare i presupposti indicati dall'articolo 630 lettera C cod. proc.pen., essendo basata sugli stessi elementi di fatto già oggetto di ampia valutazione. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione e 319 quater cod. proc.pen. per mancanza di motivazione.

Il ricorrente deduce che già la diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto contestato da questa Corte di cassazione nella sentenza, che ha annullato senza rinvio la condanna per essersi il detto reato estinto per intervenuta prescrizione, è un novum poiché se il processo fosse stato svolto attribuendo alla condotta la definizione giuridica di induzione a dare o promettere utilità prevista dall'articolo 319 quater codice penale, tutte le prove sarebbero state valutate diversamente e le dichiarazioni di Morrone e Sisto non sarebbero state dichiarazioni testimoniali, ma avrebbero avuto necessità di obiettivi riscontri per assumere rilevanza probatoria.

Lamenta inoltre che la corte di appello non ha preso in alcuna considerazione le prove che sono state indicate nella richiesta di revisione e tra queste l'esame del conto svizzero da cui sono stati prelevati i soldi delle tangenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.0ccorre premettere che è ammissibile, sia agli effetti penali che civili, la revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza del giudice di appello che, prosciogliendo l'imputato per l'estinzione del reato dovuta a prescrizione o amnistia, e decidendo sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. (Sez.

U, Sentenza n. 6141 del 25/10/2018 Cc. (dep. 07/02/2019 ) Rv. 274627 - 01) Nel caso in esame la sentenza della corte di cassazione che ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di induzione indebita ex articolo 319 quater codice penale, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come concussione, ha confermato la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della Regione Puglia, parte civile costituita. 2.11 ricorso è, tuttavia, manifestamente infondato poiché nell'ordinanza con cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione la corte ha fornito adeguata ed esaustiva motivazione, condivisibile sotto il profilo giuridico.

In particolare la corte ha osservato che l'istanza di revisione non deduce alcun elemento di novità rispetto al compendio probatorio già assunto e valutato, in quanto la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, attribuita da questa Corte con la sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non ha comportato alcuna sostanziale modifica del compendio probatorio su cui si fondava il giudizio di colpevolezza.

I tre accusatori del ricorrente, Falco, Morrone e Sisto, erano già stati sentiti nel giudizio di merito come testimoni assistiti, con la conseguenza che le loro dichiarazioni sono state valutate ai sensi degli articoli 192 comma 3 e 197 bis comma 6 cod. proc.pen. e il tribunale si è soffermato a verificare la credibilità soggettiva dei dichiaranti e l'attendibilità intrinseca del loro racconto, nonchè la idoneità degli elementi di riscontro individualizzanti a corroborare le loro accuse.

Inoltre la corte ha sottolineato che i giudici di merito hanno riscontrato l'esistenza di disponibilità di denaro ingiustificate da parte del [OSCURATO:PERSONA], che effettuava acquisti per sé e i suoi familiari mediante utilizzo di denaro contante per importi significativi e sproporzionati alle sue entrate lecite.

Ha poi richiamato il tenore di una conversazione del 31 marzo 2010 che costituisce ulteriore riscontro delle accuse formulate dai testi assistiti.

Non va peraltro trascurato che la sentenza resa da questa Corte di cassazione il 19 febbraio 2020 ha esplicitamente respinto a pagina 13 le censure sollevate in ordine alla correttezza del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da Morrone, Sisto e Falco e al paragrafo 1.3.3 ha esplicitamente affrontato il problema della sussistenza dei riscontri alle propalazioni dei dichiaranti.

Anche la richiesta di valutare le risultanze del conto svizzero da cui proviene il denaro oggetto della tangente risulta generica poiché neppure espone le ricadute che tale accertamento, ritenuto superfluo dalla corte di appello, potrebbe avere nell'ambito del giudizio di revisione.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata e reitera le medesime argomentazioni già formulate nell'istanza di revisione, ribadendo apoditticamente che la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato avrebbe determinato una diversa modalità di assunzione della prova dichiarativa, senza tuttavia evidenziare alcuna significativa refluenza sul compendio probatorio già assunto e correttamente valutato nel giudizio ormai definitivo. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in relazione al grado di colpa manifestato nel presentare ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 ottobre 2021 Il Consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 novembre 1960 avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla CORTE di APPELLO di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Lecce ha dichiarato la inammissibilità dell'istanza di revisione proposta ai sensi dell'articolo 630 lett. C cod. proc.pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], già condannato con sentenza del Tribunale di Bari del 13 novembre 2014 per il reato di concussione continuata, sentenza confermata dalla Corte di appello di Bari del 14 giugno 2019, e annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con pronunzia del 19 febbraio 2020, previa riqualificazione giuridica dei fatti contestati nell'ipotesi delittuosa di induzione a dare o promettere utilità prevista dall'articolo 319 quater codice penale, per essersi detto reato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca della disposta confisca per equivalente e conferma delle sole statuizioni civili in favore della regione Puglia. La corte territoriale ha ritenuto che l'istanza di revisione non presentasse elementi di novità tali da integrare i presupposti indicati dall'articolo 630 lettera C cod. proc.pen., essendo basata sugli stessi elementi di fatto già oggetto di ampia valutazione. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione e 319 quater cod. proc.pen. per mancanza di motivazione. Il ricorrente deduce che già la diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto contestato da questa Corte di cassazione nella sentenza, che ha annullato senza rinvio la condanna per essersi il detto reato estinto per intervenuta prescrizione, è un novum poiché se il processo fosse stato svolto attribuendo alla condotta la definizione giuridica di induzione a dare o promettere utilità prevista dall'articolo 319 quater codice penale, tutte le prove sarebbero state valutate diversamente e le dichiarazioni di Morrone e Sisto non sarebbero state dichiarazioni testimoniali, ma avrebbero avuto necessità di obiettivi riscontri per assumere rilevanza probatoria. Lamenta inoltre che la corte di appello non ha preso in alcuna considerazione le prove che sono state indicate nella richiesta di revisione e tra queste l'esame del conto svizzero da cui sono stati prelevati i soldi delle tangenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.0ccorre premettere che è ammissibile, sia agli effetti penali che civili, la revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza del giudice di appello che, prosciogliendo l'imputato per l'estinzione del reato dovuta a prescrizione o amnistia, e decidendo sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. (Sez. U, Sentenza n. 6141 del 25/10/2018 Cc. (dep. 07/02/2019 ) Rv. 274627 - 01) Nel caso in esame la sentenza della corte di cassazione che ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di induzione indebita ex articolo 319 quater codice penale, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come concussione, ha confermato la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della Regione Puglia, parte civile costituita. 2.11 ricorso è, tuttavia, manifestamente infondato poiché nell'ordinanza con cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione la corte ha fornito adeguata ed esaustiva motivazione, condivisibile sotto il profilo giuridico. In particolare la corte ha osservato che l'istanza di revisione non deduce alcun elemento di novità rispetto al compendio probatorio già assunto e valutato, in quanto la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, attribuita da questa Corte con la sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non ha comportato alcuna sostanziale modifica del compendio probatorio su cui si fondava il giudizio di colpevolezza. I tre accusatori del ricorrente, Falco, Morrone e Sisto, erano già stati sentiti nel giudizio di merito come testimoni assistiti, con la conseguenza che le loro dichiarazioni sono state valutate ai sensi degli articoli 192 comma 3 e 197 bis comma 6 cod. proc.pen. e il tribunale si è soffermato a verificare la credibilità soggettiva dei dichiaranti e l'attendibilità intrinseca del loro racconto, nonchè la idoneità degli elementi di riscontro individualizzanti a corroborare le loro accuse. Inoltre la corte ha sottolineato che i giudici di merito hanno riscontrato l'esistenza di disponibilità di denaro ingiustificate da parte del [OSCURATO:PERSONA], che effettuava acquisti per sé e i suoi familiari mediante utilizzo di denaro contante per importi significativi e sproporzionati alle sue entrate lecite. Ha poi richiamato il tenore di una conversazione del 31 marzo 2010 che costituisce ulteriore riscontro delle accuse formulate dai testi assistiti. Non va peraltro trascurato che la sentenza resa da questa Corte di cassazione il 19 febbraio 2020 ha esplicitamente respinto a pagina 13 le censure sollevate in ordine alla correttezza del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da Morrone, Sisto e Falco e al paragrafo 1.3.3 ha esplicitamente affrontato il problema della sussistenza dei riscontri alle propalazioni dei dichiaranti. Anche la richiesta di valutare le risultanze del conto svizzero da cui proviene il denaro oggetto della tangente risulta generica poiché neppure espone le ricadute che tale accertamento, ritenuto superfluo dalla corte di appello, potrebbe avere nell'ambito del giudizio di revisione. Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata e reitera le medesime argomentazioni già formulate nell'istanza di revisione, ribadendo apoditticamente che la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato avrebbe determinato una diversa modalità di assunzione della prova dichiarativa, senza tuttavia evidenziare alcuna significativa refluenza sul compendio probatorio già assunto e correttamente valutato nel giudizio ormai definitivo. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in relazione al grado di colpa manifestato nel presentare ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2021 Il Consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA] D
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