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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 04462/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi, pronunciata il 24 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di rapina e furto.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n. 2 e 625 n. 4 cod. pen., sono manifestamente infondati e reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).

I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui è ravvisabile la circostanza aggravante della destrezza laddove, come nel caso di specie, l'imputato abbia posto in essere una condotta idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sul bene, condotta caratterizzata da una particolare abilità nel distogliere l'attenzione della vittima (cfr. Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 — 01).

La Corte territoriale ha, inoltre, affermato -con motivazione ineccepibile in punto di logica e conforme alle risultanze istruttorie- che il ricorrente ha commesso il reato di furto al fine di commettere la rapina all'interno del supermercato Simply con conseguente sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostanze aggravanti contestate è reiterativo e manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità di addivenire ad un giudizio di equivalenza tra le ritenute attenuanti generiche e le contestati aggravanti, stante l'oggettiva gravità della condotta ed i precedenti specifici a carico del ricorrente, l'incapacità di controllarsi del CATTANEO e la conseguente pericolosità sociale dell'imputato, elementi con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla determinazione dell'aumento per continuazione, è del tutto generico e destituito di fondamento; in particolare il ricorrente ha ritenuto eccessivo l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. con motivazione del tutto apodittica basata sul lamentato erroneo riconoscimento delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2 e 625 n. 4, cod. pen. di cui si è trattato in precedenza.

Dalla correttezza della motivazione in ordine alla sussistenza delle predette aggravanti discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in questione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il C re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi, pronunciata il 24 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di rapina e furto. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n. 2 e 625 n. 4 cod. pen., sono manifestamente infondati e reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui è ravvisabile la circostanza aggravante della destrezza laddove, come nel caso di specie, l'imputato abbia posto in essere una condotta idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sul bene, condotta caratterizzata da una particolare abilità nel distogliere l'attenzione della vittima (cfr. Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 — 01). La Corte territoriale ha, inoltre, affermato -con motivazione ineccepibile in punto di logica e conforme alle risultanze istruttorie- che il ricorrente ha commesso il reato di furto al fine di commettere la rapina all'interno del supermercato Simply con conseguente sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostanze aggravanti contestate è reiterativo e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità di addivenire ad un giudizio di equivalenza tra le ritenute attenuanti generiche e le contestati aggravanti, stante l'oggettiva gravità della condotta ed i precedenti specifici a carico del ricorrente, l'incapacità di controllarsi del CATTANEO e la conseguente pericolosità sociale dell'imputato, elementi con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla determinazione dell'aumento per continuazione, è del tutto generico e destituito di fondamento; in particolare il ricorrente ha ritenuto eccessivo l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. con motivazione del tutto apodittica basata sul lamentato erroneo riconoscimento delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2 e 625 n. 4, cod. pen. di cui si è trattato in precedenza. Dalla correttezza della motivazione in ordine alla sussistenza delle predette aggravanti discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in questione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il C re
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