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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 22452/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30953/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, via delle Quattro fontane n. 156; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio di quest’ultimo, via Celimontana n. 38; -controricorrente – nonchécontro Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] – Notifica estera – Validità.

CC 18.05.2023 Ric. n. 30953/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione -intimata- avverso la sentenza n. 2558/2021 del la CORTE D ’ APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 7/10/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8/0 5 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di terzo pignorato nella procedura presso terzi incardinata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propose opposizione al precetto notificatogli dal la società creditrice fondato su ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva promossa dalla società creditrice nei confronti di quella debitrice, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; l’opponente dedusse l’illegittimità e l’inesistenza della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, dell’ordinanza di assegnazione, nonché dell ’ atto di precetto, sostenendo di non avere ricevuto alcuna notifica presso la propria residenza estera in Spagna; la causa fu decisa dal Tribunale di Forlì con sentenza 1034/2019 che rigettò integralmente l’opposizione; per quanto ancora di interesse, il Tribunale , qualificatala ex art. 615 c.p.c., e non ex art. 617 c.p.c. , affermò la validità della notifica eseguita anche ex art. 143 c.p.c. d el pignoramento e dell ’ ordinanza ex art.553 c.p.c. e la sanatoria di quella del precetto ( effettuata a cugino convivente, seguita da opposizione) nonché la inammissibilità delle contestazioni sulla persistenza del credito, in difetto di opposizione agli atti esecutivi avverso l ’ ordinanza di cui all’art. 553c.p.c.; avverso la sentenza di primo grado propose appello il terzo opponente, denunciando l’errata applicazione di norme di legge, e insistendo sull’inesistenza di alcun rapporto di credito con la parte debitrice; CC 18.05.2023 Ric. n. 30953/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.la Corte d ’ appello di Bologna, con sentenza 2558/2021 confermò la sentenza impugnata, resp ingendo l ’ appello ; in particolare, ritenne rituali le notifiche ex art. 1 43 c.p.c. , ritenne nullaquella del precetto e dichiar ò assorbita la contestazione sulla insussistenza del credito perché questione insuscettibile di essere riesaminata da parte del giudice dell’opposizione, in quanto il titolo esecutivo era costituito dall’ordinanza del G.E. non impugnata ex art. 548 c.p.c. avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cass a zione ar ti colato in tre motivi; h a resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene intimata , non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni; Considerato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in relazioneall’art. 360 co mma 1 n. 3 c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 142 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto valida la notifica in base ad una erronea esegesi dell’art. 13 del Reg.

CE n. 1393/2007 e dell’art. 142 c.p.c. comma1; con il secondo motivo, Il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte ritenuto legittima la notificazione rimessa dall’avvocato in proprio dell’atto di pignoramento; con il terzo motivo il ricorrente pa rte ricorrente si duole del capo della sentenza relativo allacondanna alle spese; il primo motivo di ricorso è inammissibile; CC 18.05.2023 Ric. n. 30953/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.non sussistono le paventate violazioni di legge nazionale e sovranazionale in materia di validità delle notifiche all ’ estero, tenuto conto che il giudice d’appello, esaminata correttamente l’“intera sequenza delle notificazioni tentate/effettuate nei confronti del terzo pignorato” come allegate in atti , ha ritenuto decisiva la validità della notific a dell ’ atto di pignoramento ex 143 c.p.c. effettuata in data 4 ottobre 2016 con il deposito pre sso la Casa comunale, comunque seguit a dalla notifica dell ’ ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 143 c.p.c. effettuata in data 30 marzo 2017 con il deposito presso la Casa comunale (cfr. pagg. 9 - 11 della sentenza impugnata); parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso; parte ricorrente si limita a evocare nullità meramente formali ed in particolare, a lamentare l ’ illegittimità dell a notificazione dell’atto di pignoramento rimessa dall ’ avvocato in proprio , senza conformare la censura al principio di specificità, in particolare senza allegare le conseguenze della prospettata nullità sull’effettività del diritto di difesa, non consentendo a questa Corte di effettuare il controllo, pur preteso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16655 del 09/08/2016); in proposito, va richiamato quanto da questa Corte già rilevato intervenendo sul tema dell ’ efficacia sanante ed in particolare, sul tema delle conseguenz e che può avere la proposizione di un’opposizione sui vizi di notifica degli atti esecutivi; in tale ambito, questa Corte ha nettamente distinto il caso del precetto da quello del pignoramento e degli altri atti del processo esecutivo, rilevando che, essendo differenti le finalità cui tendono i diversi atti, sono del pari differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; nel caso del precetto , è stata ravvisata la possibilità di sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza CC 18.05.2023 Ric. n. 30953/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.dell’atto - di cui la proposizione dell ’ opposizione è dimostrativa - si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto è quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata (Cass. Sez. 3, 12/06/2020 n. 11290 ; Cass. Sez. 3, 16/10/2017 n. 24291); pertanto, la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto è quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui (Sez. 6 - 3, 15/09/2020 n. 19120 ) ; conr iferimento , invece, al caso dell ’ omessa notificazione del pignoramento, la cui funzione è - ex latere debitoris - quella di rendere edotto l’esecutato dell’avvio del processo espropriativo, è stato precisato che la proposizione dell ’ opposizione, in quanto indice della conoscenza dell’esecuzione iniziata, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell’art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, 23/08/2013n. 19498 , Cass. Sez. 3, 02/10/2008 n. 24527 ) ; pertanto, la sentenza impugnata, per quanto già rilevato in ordine al primo motivo di ricorso, si è uniformata e posta in linea con i richiamati principi; inammissibile, infine, il terzo motivo; è sufficiente richiamare in proposito il principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il CC 18.05.2023 Ric. n. 30953/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi.principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. Sez. 6 -3, 17/10/2017 n. 24502 ) ; in conclusione,il ricorso è inammissibile; le spese si liquidano come da dispositivoin conformità al principio di soccombenza; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315); Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30953/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, via delle Quattro fontane n. 156; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio di quest’ultimo, via Celimontana n. 38; -controricorrente – nonchécontro Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] – Notifica estera – Validità. CC 18.05.2023 Ric. n. 30953/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione -intimata- avverso la sentenza n. 2558/2021 del la CORTE D ’ APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 7/10/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8/0 5 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di terzo pignorato nella procedura presso terzi incardinata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propose opposizione al precetto notificatogli dal la società creditrice fondato su ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva promossa dalla società creditrice nei confronti di quella debitrice, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; l’opponente dedusse l’illegittimità e l’inesistenza della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, dell’ordinanza di assegnazione, nonché dell ’ atto di precetto, sostenendo di non avere ricevuto alcuna notifica presso la propria residenza estera in Spagna; la causa fu decisa dal Tribunale di Forlì con sentenza 1034/2019 che rigettò integralmente l’opposizione; per quanto ancora di interesse, il Tribunale , qualificatala ex art. 615 c.p.c., e non ex art. 617 c.p.c. , affermò la validità della notifica eseguita anche ex art. 143 c.p.c. d el pignoramento e dell ’ ordinanza ex art.553 c.p.c. e la sanatoria di quella del precetto ( effettuata a cugino convivente, seguita da opposizione) nonché la inammissibilità delle contestazioni sulla persistenza del credito, in difetto di opposizione agli atti esecutivi avverso l ’ ordinanza di cui all’art. 553c.p.c.; avverso la sentenza di primo grado propose appello il terzo opponente, denunciando l’errata applicazione di norme di legge, e insistendo sull’inesistenza di alcun rapporto di credito con la parte debitrice; CC 18.05.2023 Ric. n. 30953/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.la Corte d ’ appello di Bologna, con sentenza 2558/2021 confermò la sentenza impugnata, resp ingendo l ’ appello ; in particolare, ritenne rituali le notifiche ex art. 1 43 c.p.c. , ritenne nullaquella del precetto e dichiar ò assorbita la contestazione sulla insussistenza del credito perché questione insuscettibile di essere riesaminata da parte del giudice dell’opposizione, in quanto il titolo esecutivo era costituito dall’ordinanza del G.E. non impugnata ex art. 548 c.p.c. avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cass a zione ar ti colato in tre motivi; h a resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene intimata , non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni; Considerato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in relazioneall’art. 360 co mma 1 n. 3 c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 142 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto valida la notifica in base ad una erronea esegesi dell’art. 13 del Reg. CE n. 1393/2007 e dell’art. 142 c.p.c. comma1; con il secondo motivo, Il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte ritenuto legittima la notificazione rimessa dall’avvocato in proprio dell’atto di pignoramento; con il terzo motivo il ricorrente pa rte ricorrente si duole del capo della sentenza relativo allacondanna alle spese; il primo motivo di ricorso è inammissibile; CC 18.05.2023 Ric. n. 30953/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.non sussistono le paventate violazioni di legge nazionale e sovranazionale in materia di validità delle notifiche all ’ estero, tenuto conto che il giudice d’appello, esaminata correttamente l’“intera sequenza delle notificazioni tentate/effettuate nei confronti del terzo pignorato” come allegate in atti , ha ritenuto decisiva la validità della notific a dell ’ atto di pignoramento ex 143 c.p.c. effettuata in data 4 ottobre 2016 con il deposito pre sso la Casa comunale, comunque seguit a dalla notifica dell ’ ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 143 c.p.c. effettuata in data 30 marzo 2017 con il deposito presso la Casa comunale (cfr. pagg. 9 - 11 della sentenza impugnata); parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso; parte ricorrente si limita a evocare nullità meramente formali ed in particolare, a lamentare l ’ illegittimità dell a notificazione dell’atto di pignoramento rimessa dall ’ avvocato in proprio , senza conformare la censura al principio di specificità, in particolare senza allegare le conseguenze della prospettata nullità sull’effettività del diritto di difesa, non consentendo a questa Corte di effettuare il controllo, pur preteso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16655 del 09/08/2016); in proposito, va richiamato quanto da questa Corte già rilevato intervenendo sul tema dell ’ efficacia sanante ed in particolare, sul tema delle conseguenz e che può avere la proposizione di un’opposizione sui vizi di notifica degli atti esecutivi; in tale ambito, questa Corte ha nettamente distinto il caso del precetto da quello del pignoramento e degli altri atti del processo esecutivo, rilevando che, essendo differenti le finalità cui tendono i diversi atti, sono del pari differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; nel caso del precetto , è stata ravvisata la possibilità di sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza CC 18.05.2023 Ric. n. 30953/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.dell’atto - di cui la proposizione dell ’ opposizione è dimostrativa - si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto è quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata (Cass. Sez. 3, 12/06/2020 n. 11290 ; Cass. Sez. 3, 16/10/2017 n. 24291); pertanto, la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto è quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui (Sez. 6 - 3, 15/09/2020 n. 19120 ) ; conr iferimento , invece, al caso dell ’ omessa notificazione del pignoramento, la cui funzione è - ex latere debitoris - quella di rendere edotto l’esecutato dell’avvio del processo espropriativo, è stato precisato che la proposizione dell ’ opposizione, in quanto indice della conoscenza dell’esecuzione iniziata, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell’art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, 23/08/2013n. 19498 , Cass. Sez. 3, 02/10/2008 n. 24527 ) ; pertanto, la sentenza impugnata, per quanto già rilevato in ordine al primo motivo di ricorso, si è uniformata e posta in linea con i richiamati principi; inammissibile, infine, il terzo motivo; è sufficiente richiamare in proposito il principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il CC 18.05.2023 Ric. n. 30953/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. Sez. 6 -3, 17/10/2017 n. 24502 ) ; in conclusione,il ricorso è inammissibile; le spese si liquidano come da dispositivoin conformità al principio di soccombenza; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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