CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07070/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 902/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADODELL’UMBRIA N. 207/2024 depositata il 06/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. era attinta da avviso di accertamento (n.T3N030300149/2022) con cui la D.P. di Perugia dell’AE, in relazioneall’anno d’imposta 2016, recuperava maggiori IRES, IRAP ed IVA, oltreinteressi e sanzioni, in conseguenza del disconoscimento di costi derivantida operazioni oggettivamente inesistenti, giusta fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per cessioni di beni strumentali. L’accertamento traevaorigine da indagini della G.d.F. di Assisi, rassegnate in PVC del 27 maggio2021, da cui era emersa una rete di società - tutte attive nel settoredell’edilizia, aventi coincidente sede legale e riconducibili direttamente odindirettamente ad AVERSANO Silvestro - asservite in varie guise adUmbria s.r.l.s., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:SOCIETA]2. Il primo Giudice rigettava il ricorso, ritenendo provata l’oggettivainesistenza delle operazioni.3. La contribuente proponeva appello, che la CGT2 dell’Umbria, con lasentenza in epigrafe, rigettava.3.1. In motivazione, la CGT2 evidenziava che:“1) [OSCURATO:PERSONA] è titolare della società M.C. Costruzioni che fallisce;2) [OSCURATO:SOCIETA], con [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante, acquistadalla M.C. Costruzioni vari beni strumentali tra cui escavatori, gru,ponteggi; anche questa società fallisce;3) [OSCURATO:SOCIETA], con legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], cognato diAversano Silvestro che è il vero dominus della società, acquista gran partedei beni strumentali di M.C Appalti; anche questa società entra indifficoltà;4) [OSCURATO:SOCIETA] costituita da [OSCURATO:PERSONA] acquista da [OSCURATO:SOCIETA] i beni strumentali già posseduti da MC Costruzioni e da MC Appaltisrl”.Soggiungeva che:Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026- [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. benistrumentali (di cui cinque annotati nel registro dei beni ammortizzabili)negli anni 2013 e 2014 per circa € 400.000 oltre IVA, alienati nel 2016,ma il l.r. Pagano “ha riferito di non conoscere le vicende societarie […], dinon ricordare le condizioni dei beni strumentali, i committenti le opere, ifornitori, i professionisti da cui riceve direttive sulla gestione dei cantierinonostante che dal 2012 al 2014 fosse stato dipendente di M.C.Costruzioni”, né sono state reperite le fatture di acquisto e vendita;- “le annotazioni dei tempi, importi e modalità di pagamenti dellefatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] sono riportate nellecontabilità delle due società in maniera assolutamente divergente”;- l’ingente credito che [OSCURATO:SOCIETA]. iscrive nel 2016 e riporta nel2017, “evidentemente riferito anche alla cessione dei beni strumentalioggetto delle fatture in contestazione” viene azzerato nel 2017 “in assenzadi incassi nell’anno, motivando in contropartita contabile ‘Bancacompensazione’”, talché “non è stato assolutamente provato l’effettivopagamento delle fatture”.Indi riteneva che:- i beni strumentali non fossero mai usciti dalla disponibilitàdell’Aversano;- le fittizie cessioni a [OSCURATO:SOCIETA]. (e, di seguito, ad [OSCURATO:SOCIETA].) fossero servite solo a consentire l’emissione difatture infragruppo tali da far figurare costi mai sostenuti per prestazionidi servizi (noleggio) mai rese;- i costi di cui alle fatture contestate sono indeducibili per difetto diinerenza.4. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione con tremotivi, insistito con memoria del 30 dicembre 2025; resisteva l’AE concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/20261. Con il primo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 cod. proc. civ.; 2697 e 2729 cod. civ.; 39, comma 1, lett.d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 violato ilcriterio di riparto degli oneri probatori.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia: violazionee/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc civ.; 2697 cod. civ.; 39,comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del1972; travisamento dei fatti e mancato assolvimento dell’onere dellaprova, in relazione all’art 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: il motivoreitera il precedente, “laddove la regola sull’onere della prova fosseritenuta di natura strettamente processuale e non sostanziale”.3. I motivi sono inammissibili.3.1. Di là dall’evocare elementi documentali (in relazioneall’“informativa della GdF, richiamata quale pilastro del PVC su cui si fondal’accertamento impugnato” e ad un non meglio individuato procedimentopenale) e circostanze fattuali (in relazione al rinvenimento di “beni” “nellaparallela indagine penale” ed a “pagamenti” pur parziali) in modo del tuttogenerico e decontestualizzato, senza dimostrarne rilevanza ed “a fortiori”decisività, non individuano alcuna effettiva violazione di legge, limitandosia sollecitare a questa S.C. una nuova e più favorevole valutazione dellerisultanze istruttorie, in violazione di natura e limiti del giudizio dicassazione (cfr., tra le innumerevoli, Cass. n. 25332 del 2014), ed in talguisa omettendo alcun effettivo confronto con il percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata.La CGT2 ha effettuato un’analitica e completa disamina del compendiofattuale, evidenziando come, fallite sia M.C. Costruzioni che M.C. Appaltis.r.l. in titolarità dell’Aversano, questi abbia assunto la regia di un castellocomposto da numerose società, al medesimo indirettamente (tra le altre:Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026([OSCURATO:SOCIETA].) ricollegabili, mediante le quali, per un verso, haseguitato a mantenere l’effettiva piena disponibilità dei relativi benistrumentali e, per altro verso, ha dato vita ad un sistema di fatturazioniper prestazioni in realtà mai effettuate ed in effetti mai pagate, tanto cheil notevole credito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]è stato semplicemente “azzerato”, con causale evanescente (“Bancacompensazione”).Alla luce di ciò, l’affermazione, contenuta nel primo motivo, secondocui sarebbe mancato alcun accertamento sulla catena delle cessioni, ècontraddetta dalla realtà testuale della sentenza impugnata.In definitiva, la CGT2 ha reso conto dell’avere l’Ufficio offerto la provapresuntiva dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, a fronte della quale,invece, la contribuente non ha in alcun modo assolto l’onere dellacontroprova, “limitandosi a formulare […] generiche asserzioni prive diqualsiasi documentazione probatoria”, mentre, “in relazione all’unicaeccezione specifica[,] che i pagamenti delle fatture sono stati effettuatisenza nessuna compensazione di partita[,] l’appellante non indicaesattamente i bonifici o le modalità di pagamento effettuate e soprattuttoil loro collegamento ai numeri delle fatture ‘inesistenti’”. Talché risultanopienamente ossequiati gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità,a termini della quale, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti,l’AF ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere,indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (“explurimis” Cass. n. 28628 del 2021), spettando poi al contribuente fornirela prova contraria – nella specie non assolta – dell’effettiva esistenza,senza che questa possa consistere nella mera esibizione della fattura, onella regolarità – nella specie finanche insussistente – di scritture contabilie pagamenti (“ex plurimis” Cass. n. 2160 del 2024).4. Con il terzo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.:Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026“non è chiarito, dall’atto di accertamento, se [l’]inesistenza abbia naturasoggettiva o oggettiva ma, in ogni caso, tale inesistenza, ai fini dellaesclusione della deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR, deveessere ricondotta inequivocabilmente ad un panorama probatorio più checonvincente, il cui onere resta in ogni caso consolidato in capo all’ufficio eda questi non assolto”.4.1. Il motivo è manifestamente infondato.In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (di un tal generedi operazioni discorrendo la sentenza impugnata nel riferire, in esordio,delle ragioni del recupero a termini dell’avviso di accertamento), comeaccertate dal giudice d’appello, i costi documentati dalle relative fatturesono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza (ex plurimis Cass. n.8716 del 2025), a prescindere dalla conformità (solo) formale ai requisitiprevisti dagli artt. 109 TUIR 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a meno che ilcontribuente, su cui grava l’onere della prova contraria per i motivi giàevidenziati, dimostri l’effettività delle operazioni (ex plurimis Cass. n.20060 del 2022).5. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo.Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IRPEG_IRESAngelina-[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGian [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRosanna [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 902/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADODELL’UMBRIA N. 207/2024 depositata il 06/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. era attinta da avviso di accertamento (n.T3N030300149/2022) con cui la D.P. di Perugia dell’AE, in relazioneall’anno d’imposta 2016, recuperava maggiori IRES, IRAP ed IVA, oltreinteressi e sanzioni, in conseguenza del disconoscimento di costi derivantida operazioni oggettivamente inesistenti, giusta fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per cessioni di beni strumentali. L’accertamento traevaorigine da indagini della G.d.F. di Assisi, rassegnate in PVC del 27 maggio2021, da cui era emersa una rete di società - tutte attive nel settoredell’edilizia, aventi coincidente sede legale e riconducibili direttamente odindirettamente ad AVERSANO Silvestro - asservite in varie guise adUmbria s.r.l.s., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:SOCIETA]2. Il primo Giudice rigettava il ricorso, ritenendo provata l’oggettivainesistenza delle operazioni.3. La contribuente proponeva appello, che la CGT2 dell’Umbria, con lasentenza in epigrafe, rigettava.3.1. In motivazione, la CGT2 evidenziava che:“1) [OSCURATO:PERSONA] è titolare della società M.C. Costruzioni che fallisce;2) [OSCURATO:SOCIETA], con [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante, acquistadalla M.C. Costruzioni vari beni strumentali tra cui escavatori, gru,ponteggi; anche questa società fallisce;3) [OSCURATO:SOCIETA], con legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], cognato diAversano Silvestro che è il vero dominus della società, acquista gran partedei beni strumentali di M.C Appalti; anche questa società entra indifficoltà;4) [OSCURATO:SOCIETA] costituita da [OSCURATO:PERSONA] acquista da [OSCURATO:SOCIETA] i beni strumentali già posseduti da MC Costruzioni e da MC Appaltisrl”.Soggiungeva che:Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026- [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. benistrumentali (di cui cinque annotati nel registro dei beni ammortizzabili)negli anni 2013 e 2014 per circa € 400.000 oltre IVA, alienati nel 2016,ma il l.r. Pagano “ha riferito di non conoscere le vicende societarie […], dinon ricordare le condizioni dei beni strumentali, i committenti le opere, ifornitori, i professionisti da cui riceve direttive sulla gestione dei cantierinonostante che dal 2012 al 2014 fosse stato dipendente di M.C.Costruzioni”, né sono state reperite le fatture di acquisto e vendita;- “le annotazioni dei tempi, importi e modalità di pagamenti dellefatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] sono riportate nellecontabilità delle due società in maniera assolutamente divergente”;- l’ingente credito che [OSCURATO:SOCIETA]. iscrive nel 2016 e riporta nel2017, “evidentemente riferito anche alla cessione dei beni strumentalioggetto delle fatture in contestazione” viene azzerato nel 2017 “in assenzadi incassi nell’anno, motivando in contropartita contabile ‘Bancacompensazione’”, talché “non è stato assolutamente provato l’effettivopagamento delle fatture”.Indi riteneva che:- i beni strumentali non fossero mai usciti dalla disponibilitàdell’Aversano;- le fittizie cessioni a [OSCURATO:SOCIETA]. (e, di seguito, ad [OSCURATO:SOCIETA].) fossero servite solo a consentire l’emissione difatture infragruppo tali da far figurare costi mai sostenuti per prestazionidi servizi (noleggio) mai rese;- i costi di cui alle fatture contestate sono indeducibili per difetto diinerenza.4. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione con tremotivi, insistito con memoria del 30 dicembre 2025; resisteva l’AE concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/20261. Con il primo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 cod. proc. civ.; 2697 e 2729 cod. civ.; 39, comma 1, lett.d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 violato ilcriterio di riparto degli oneri probatori.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia: violazionee/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc civ.; 2697 cod. civ.; 39,comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del1972; travisamento dei fatti e mancato assolvimento dell’onere dellaprova, in relazione all’art 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: il motivoreitera il precedente, “laddove la regola sull’onere della prova fosseritenuta di natura strettamente processuale e non sostanziale”.3. I motivi sono inammissibili.3.1. Di là dall’evocare elementi documentali (in relazioneall’“informativa della GdF, richiamata quale pilastro del PVC su cui si fondal’accertamento impugnato” e ad un non meglio individuato procedimentopenale) e circostanze fattuali (in relazione al rinvenimento di “beni” “nellaparallela indagine penale” ed a “pagamenti” pur parziali) in modo del tuttogenerico e decontestualizzato, senza dimostrarne rilevanza ed “a fortiori”decisività, non individuano alcuna effettiva violazione di legge, limitandosia sollecitare a questa S.C. una nuova e più favorevole valutazione dellerisultanze istruttorie, in violazione di natura e limiti del giudizio dicassazione (cfr., tra le innumerevoli, Cass. n. 25332 del 2014), ed in talguisa omettendo alcun effettivo confronto con il percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata.La CGT2 ha effettuato un’analitica e completa disamina del compendiofattuale, evidenziando come, fallite sia M.C. Costruzioni che M.C. Appaltis.r.l. in titolarità dell’Aversano, questi abbia assunto la regia di un castellocomposto da numerose società, al medesimo indirettamente (tra le altre:Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026([OSCURATO:SOCIETA].) ricollegabili, mediante le quali, per un verso, haseguitato a mantenere l’effettiva piena disponibilità dei relativi benistrumentali e, per altro verso, ha dato vita ad un sistema di fatturazioniper prestazioni in realtà mai effettuate ed in effetti mai pagate, tanto cheil notevole credito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]è stato semplicemente “azzerato”, con causale evanescente (“Bancacompensazione”).Alla luce di ciò, l’affermazione, contenuta nel primo motivo, secondocui sarebbe mancato alcun accertamento sulla catena delle cessioni, ècontraddetta dalla realtà testuale della sentenza impugnata.In definitiva, la CGT2 ha reso conto dell’avere l’Ufficio offerto la provapresuntiva dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, a fronte della quale,invece, la contribuente non ha in alcun modo assolto l’onere dellacontroprova, “limitandosi a formulare […] generiche asserzioni prive diqualsiasi documentazione probatoria”, mentre, “in relazione all’unicaeccezione specifica[,] che i pagamenti delle fatture sono stati effettuatisenza nessuna compensazione di partita[,] l’appellante non indicaesattamente i bonifici o le modalità di pagamento effettuate e soprattuttoil loro collegamento ai numeri delle fatture ‘inesistenti’”. Talché risultanopienamente ossequiati gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità,a termini della quale, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti,l’AF ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere,indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (“explurimis” Cass. n. 28628 del 2021), spettando poi al contribuente fornirela prova contraria – nella specie non assolta – dell’effettiva esistenza,senza che questa possa consistere nella mera esibizione della fattura, onella regolarità – nella specie finanche insussistente – di scritture contabilie pagamenti (“ex plurimis” Cass. n. 2160 del 2024).4. Con il terzo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.:Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026“non è chiarito, dall’atto di accertamento, se [l’]inesistenza abbia naturasoggettiva o oggettiva ma, in ogni caso, tale inesistenza, ai fini dellaesclusione della deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR, deveessere ricondotta inequivocabilmente ad un panorama probatorio più checonvincente, il cui onere resta in ogni caso consolidato in capo all’ufficio eda questi non assolto”.4.1. Il motivo è manifestamente infondato.In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (di un tal generedi operazioni discorrendo la sentenza impugnata nel riferire, in esordio,delle ragioni del recupero a termini dell’avviso di accertamento), comeaccertate dal giudice d’appello, i costi documentati dalle relative fatturesono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza (ex plurimis Cass. n.8716 del 2025), a prescindere dalla conformità (solo) formale ai requisitiprevisti dagli artt. 109 TUIR 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a meno che ilcontribuente, su cui grava l’onere della prova contraria per i motivi giàevidenziati, dimostri l’effettività delle operazioni (ex plurimis Cass. n.20060 del 2022).5. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenziadelle entrate le spese di lite, liquidate in euro 5.800, oltre spese prenotatea debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 20 gennaio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoP.Q.MRigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenziadelle entrate le spese di lite, liquidate in euro 5.800, oltre spese prenotatea debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 20 gennaio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]