CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 47803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 conv., con modíff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 settembre 2021, il Tribunale di Cagliari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 200 Euro di ammenda per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. 2. A mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sussistenza del reato sulla sola base dell'accertamento amministrativo circa il superamento (peraltro non eccessivo) della soglia di rumorosità fissata dalla legge, senza verificare se, in concreto, la condotta avesse arrecato effettivo disturbo ai riposo ed alle occupazioni delle persone, 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano la violazione dell'art.131 bis cod. pen. e la mancanza di motivazione sulla richiesta, avanzata in sede di discussione, di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 3. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, l'impugnazione non può essere ritenuta inammissibile, sicché, essendo il reato ad oggi pacificamente prescritto e non essendo evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento più favorevole (con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato, lo stesso ricorrente lamenta un vizio di motivazione sugli elementi costitutivi), la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per estinzione del reato con assorbimento dell'ulteriore doglìanza. 3.1. Ed invero, nel riprodurre le conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione del processo, la stessa sentenza dà atto della proposizione, in via subordinata, della richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, senza tuttavia procedere all'analisi della questione ed all'espresso rigetto della richiesta. , .t' ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la valutazione circa la non particolare tenuità del fatto può essere ricavata anche implicitamente dalla motivazione del provvedimento (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635-02) e che nella specie potrebbe al proposito valorizzarsi la non occasionalità della condotta quale ricavabile dalle proteste dei vicini di cui la sentenza dà conto (pag. 2). Valutando, tuttavia, la genericità della condotta contestata quanto al tempus commissi delicti (l'imputazione fa riferimento a fatti commessi "in data antecedente e prossima il 25 ottobre 2016") e l'assenza di una specifica ricostruzione degli accadimenti sul piano temporale - e tenendo per converso conto del fatto che la sanzione è stata comminata in termini prossimi al minimo edittale della specie pecuniaria - non può dirsi con evidenza ravvisabile un'implicita motivazione che escluda la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen. tale da far ritenere il ricorso proposto sul punto come manifestamente infondato. 4. Dovendosi dunque ritenere validamente costituito il rapporto processuale in sede di legittimità, ed essendosi il reato consumato, al più tardi, al 25 ottobre 2016, pur tenendosi conto dei 204 giorni di sospensione del corso della sospensione connessi ai rinvii disposti nel giudizio di merito, la contravvenzione è certamente ad oggi prescritta e la sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata senza rinvio per tale causa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescri