CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10251/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G.N. 16135/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16135/2024 R.G., propostoComune di Rozzano (MI), in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inChiavari (GE), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in allegato al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA].L.E.R. Milano, con sede in Milano, in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Milano, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma,ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; mariasoniavulcano@ordineavvo-Numero registro generale 16135/2024Numero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 10251/2026Data pubblicazione 20/04/2026catiroma.org), giusta procura in calce al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia il 16 gennaio 2024, n.149/15/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 25 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. Il Comune di Rozzano (MI) ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia il 16 gennaio 2024,n. 149/15/2024, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 49841 del 22dicembre 2021 da parte del medesimo Comune in dannodell’A.L.E.R. Milano per omesso/insufficiente versamento dellaTASI relativa all’anno 2016, nella misura complessiva di €785.322,00, con riguardo agli immobili del patrimonio diedilizia residenziale pubblica da essa posseduti nel territoriocomunale, ha rigettato l’appello proposto dal Comune diRozzano (MI) nei confronti dell’A.L.E.R. Milano avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diMilano il 27 luglio 2022, n. 2272/8/2022, con compensazionedelle spese giudiziali.2. Il giudice del gravame ha confermato la decisione di primecure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente- sul presupposto che gli immobili oggetto di causa fosseroNumero registro generale 16135/2024Numero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 10251/2026Data pubblicazione 20/04/2026qualificabili come “alloggi sociali” e, quindi, meritevoli diesenzione dalla TASI.3. L’A.L.E.R. Milano ha resistito con controricorso, proponendoricorso incidentale condizionato avverso la medesimasentenza.4. Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale è affidato a due motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, come richiamato dall’art. 1, comma675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (e successivemodificazioni ed integrazioni), e del d.m. 22 aprile 2008, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato commesso dal giudice di secondo grado «graveerrore interpretativo ritenendo applicabile agli immobili diproprietà ALER l’esenzione da TASI qualificandoli tout court“alloggi sociali” in quanto svolgono funzione sociale».2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 Secondo il ricorrente: «Il legislatore è (…) chiaro nellospecificare che l’esenzione TASI/IMU spetti solo a determinatiimmobili, che possono essere qualificati come “alloggi sociali”in quanto dotati delle caratteristiche oggettive e dei requisitistabiliti dal D.M. del 22/04/2008».Stando alla sentenza impugnata: «La sostenibilità ambientalee le misure volte al risparmio energetico costituiscono requisitodi costruzione degli alloggi, al cui rispetto sono soggette leedificazioni successive all’entrata in vigore del D.M., ma la cuieventuale carenza non preclude, ovviamente, di adibire adalloggi sociali quelli preesistenti. Nel caso in esame l’ALER haNumero registro generale 16135/2024Numero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 10251/2026Data pubblicazione 20/04/2026prodotto documentazione relativa agli interventi straordinarieffettuati sulla gran parte degli immobili Erp, anche se taledocumentazione non è essenziale perché diversamenteopinando, si finirebbe per essere costretti ad immaginare cheampia parte del (vetusto) patrimonio immobiliare ERP,edificato in periodi di minore attenzione ambientale edenergetica, abbia esaurito la propria funzione sociale, purcontinuando ad essere utilizzato ad abitazione principale dinuclei familiari in condizione di disagio sociale».In base al tenore della censura: «I Giudici sono incorsi in unduplice errore. In primo luogo si rileva che il Comune diRozzano ha espressamente eccepito l’assoluta mancata provada parte di ALER, ex art. 2697 c.c., della sussistenza di tutti irequisiti e caratteristiche di alloggio sociale ex D.M.22/04/2008.Inoltre, senza inversione dell’onere della prova, il Comune hadimostrato l’insussistenza dei requisiti di cui al comma 7dell’art. 2 D.M. 2008 secondo cui l’alloggio sociale deve essereadeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispettodelle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e deve essere costruitosecondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmioenergetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetichealternative. Quest’ultimo elemento risulta del tutto carentenegli immobili di proprietà ALER. Dalla documentazioneesistente presso gli uffici del Comune non risulta infatti alcunapratica edilizia ascrivibile a lavori per l'isolamento termico, diefficientamento energetico o utilizzo di fonti energeticherinnovabili da parte di ALER eseguito in sede di costruzione odi eventuale ristrutturazione successiva».Numero registro generale 16135/2024Numero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 10251/2026Data pubblicazione 20/04/20262.3 In proposito, a conforto della tesi addotta dall’enteimpositore, si può richiamare quanto già stabilito da questaCorte in ordine alla riferibilità, in via generale ed astratta, delregime degli “alloggi sociali” anche ad ATER ed enti ex IACP(Cass., Sez, Trib., 8 marzo 2024, n. 6380; in senso analogo:Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, nn. 14511 e 14515; Cass.,Sez. Trib., 14 febbraio 2025, nn. 3823 e 3826), la quale haricostruito l’intero impianto normativo di riferimento,individuando, anche in capo ad essi, la differenziazione traalloggi ordinari (ammessi alla sola riduzione ai sensi del comma10 dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201) ed “alloggisociali” (ammessi, invece, alla completa esenzione ai sensi delcomma 2, lett. b), dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201: «L'imposta municipale propria non si applica, altresì (…)b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi socialicome definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22aprile 2008, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 146 del 24giugno 2008»; con ciò osservando, in particolare, che: «alloscopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta occorre,quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definitinormativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione diabitazione principale, per la quale è possibile applicarel’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobiliche, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede dilocazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, inquanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalitàpubblica», a tal fine richiamando anche l’orientamentoespresso dallo stesso Ministero delle Finanze nella risposta n.15 delle FAQ del 3 giugno 2014.2.4 Questa conclusione è stata consolidata da un più recentearresto, a tenore del quale, in tema di IMU, l'esenzione fiscaleNumero registro generale 16135/2024Numero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 10251/2026Data pubblicazione 20/04/2026- prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. del d.l. 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1,comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n.147 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli IACP,ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a farvalere la relativa esenzione, prova in concreto la presenzadelle caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametristabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, non sussistendo alcunainversione dell'onere probatorio, in ossequio al principio dicorrettezza e buona fede per documenti o informazioni già inpossesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tuttigli alloggi assegnati dagli IACP rientrano in detta categoria(Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).2.5 Si è anche precisato che, in materia di TASI, per il periodocompreso dall’1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015,secondo l’art. 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (nel testo antecedente alla modifica apportata, condecorrenza dall’1 gennaio 2016, dall’art. 1, comma 14, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208), a tenore del qualel’abitazione principale (come definita ai fini dell'IMU) rientra nelpresupposto impositivo, gli alloggi sociali (secondo ladefinizione datane dal d.m. 22 aprile 2008) sono, comunque,soggetti ad imposizione (salve le detrazioni e le agevolazionieventualmente previste dai regolamenti comunali, ai sensidell’art. 1, commi 676 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n.147), essendo equiparati (sempre ai fini dell’IMU) all’abitazioneprincipale dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214.Numero registro generale 16135/2024Numero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 10251/2026Data pubblicazione 20/04/2026Dunque, soltanto con l’art. 1, comma 14, della legge 28dicembre 2015, n. 208, che ha modificato – con decorrenzadall’1 gennaio 2016 - il testo dei commi 639 e 669 dell’art. 1della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel senso di sancirel’esclusione dalla TASI dell’abitazione principale, nell’accezioneconsacrata per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, salva l’eccezione degli immobiliclassificati in catasto con le categorie A/1, A/8 e A/9, gli alloggisociali sono stati equiparati in toto all’abitazione principale edhanno potuto usufruire dell’esenzione dalla TASI (Cass., Sez.Trib., 26 novembre 2024, nn. 29370 e 30449).2.6 Ne discende l’esigenza di un rigoroso accertamento in fattodei requisiti tipizzati dal d.m. 22 aprile 2008 per ilriconoscimento dell’esenzione.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoerroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che lacontribuente avesse assolto l’onere probatorio a suo caricocirca la sussistenza dei requisiti per l’esenzione riconosciutaagli “alloggi sociali”.3.1 Il predetto motivo è fondato.3.2 Secondo il ricorrente: «I Giudici della Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia hanno commessograve errore interpretativo ritenendo che ALER abbia assoltoall’onere della prova a suo carico.In particolare si contesta il passaggio della sentenza con ilquale i Giudici hanno rilevato “Quanto all’eccepita carenzaprobatoria, si osserva che le dichiarazioni sottoscritte dalresponsabile del patrimonio Aler che recano distintamente tuttiNumero registro generale 16135/2024Numero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 10251/2026Data pubblicazione 20/04/2026i fabbricati Erp riportati nell’accertamento e i contratti dilocazione, versati in atti a campione, sono sufficienti adimostrare la destinazione sociale degli alloggi e lacontrattazione a canone sociale; vale anche osservare che ilComune di Rozzano partecipa all’assegnazione degli alloggi,pertanto ha a disposizione tutta la documentazionecontrattuale”».3.3 Ora, in tema di TASI, l'esenzione prevista dall'art. 13,comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, èsubordinata - in virtù del rinvio disposto dall'art. 1, comma669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed alla luce delladisciplina dell'IMU successivamente introdotta dall'art. 1,comma 741, lett. c), n. 3), della legge 27 dicembre 2019, n.160 - alla destinazione dell'alloggio sociale ad abitazioneprincipale dell'assegnatario, senza la necessità di fornire unaprova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate perl'alloggio sociale dal d.m. 22 aprile 2008, dato che la residenzaanagrafica e la dimora abituale rientrano tra gli obblighinormalmente posti a carico dell'assegnatario, a pena didecadenza dall'assegnazione, in base alla legislazione delegataalle Regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, fermarestando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornirela prova dell'inadempimento a tali obblighi da partedell'assegnatario e, conseguentemente, di negare l'esenzionein siffatta evenienza (Cass., Sez. Trib., 26 novembre 2024, n.30449). Tale principio vale, però, soltanto a partire dall’1gennaio 2016, mentre per gli anni precedenti essi sonocomunque soggetti alla TASI.3.4 Ne consegue che l’accertamento in concretosull’osservanza dell’onere probatorio da parte dellaNumero registro generale 16135/2024Numero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 10251/2026Data pubblicazione 20/04/2026contribuente circa i fatti costitutivi del diritto all’esenzione (conriguardo alla sussistenza dei requisiti previsti dal d.m. 22 aprile2008) deve essere specificamente e partitamente condotto inrelazione a ciascun alloggio, venendo altrimenti alterata estravolta la ripartizione normativa dell’art. 2697 cod. civ. inrelazione all’oggetto complessivo della pretesa impositiva.4. Il ricorso incidentale condizionato – il cui scrutinio è impostodall’accoglimento del ricorso principale, che ne costituivacondizione sospensiva - è affidato ad un unico motivo.5. Con quest’ultimo, si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondogrado la regolarità dell’avviso di accertamento, che era statoemesso con tecniche informatiche automatizzate e con “firmaa stampa” del soggetto responsabile, ancorché il sistemainformativo automatizzato fosse privo dei dati necessari peraccertare la destinazione di un immobile ad alloggio sociale.5.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 Nella specie, come si legge in controricorso: «L’avviso diaccertamento riporta l’indicazione ‘[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ con la precisazione ‘[OSCURATO:PERSONA]’ART.1, COMMA 87DELLA LEGGE 549 DEL 28-12-1995’».Secondo la controricorrente, «il programma informaticoutilizzato dal sistema informativo automatizzato impiegato dalComune non aveva accesso ai dati necessari per accertare lasussistenza, in capo agli immobili accertati, degli elementi checaratterizzano un immobile destinato ad alloggio sociale comedefinito dal d.m. 22 aprile 2008».Numero registro generale 16135/2024Numero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 10251/2026Data pubblicazione 20/04/20265.3 È pacifico che, in tema di tributi regionali e locali, qualoral'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediantesistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione puòessere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa delnominativo del soggetto responsabile, individuato da appositadetermina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1,comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, normaspeciale che conserva la sua efficacia (tra le tante: Cass., Sez.5^, 14 maggio 2019, n. 12756; Cass., Sez. 6^-5, 25 ottobre2021, n. 29820; Cass., Sez. Trib., 12 ottobre 2023, n. 28450;Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2025, n. 15962; Cass., Sez. Trib.,9 gennaio 2026, n. 508).5.4 In ogni caso, posto che l’avviso di accertamento avevaliquidato il tributo con riguardo alla totalità degli immobili ivielencati, disconoscendo implicitamente l’esenzione a favoredella contribuente, il suo contenuto si era risolto – come è statoevidenziato dal ricorrente - in un «mero calcolo matematicofondato su dati accessibili, acquisiti ed elaborati dal sistemainformatizzato: di dati forniti dal legislatore (moltiplicatori), dalcatasto (base imponibile) e dal Comune (tariffe deliberate)»,al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale.Per cui, si può richiamare la giurisprudenza di questa Corte,secondo cui, in materia di formazione degli atti amministrativiinformatici, le disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 12 febbraio1993, n. 39 (relativa agli atti amministrativi in generale, e,comunque, estensibile anche agli atti tributari), sono applicabilia tutti i provvedimenti nei quali sia configurabile unaformazione con tecniche informatiche automatizzate, ossiaquando il tenore del provvedimento dipende da precisipresupposti di fatto e non sussistono le condizioni perl'esercizio di un potere discrezionale. Ne deriva che laNumero registro generale 16135/2024Numero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 10251/2026Data pubblicazione 20/04/2026sostituzione della firma autografa con la mera indicazione delnominativo del responsabile deve ritenersi ammessa tanto peri provvedimenti della fase esattiva, che per quelli inerenti lafase impositiva (fattispecie in tema di ICI, in cui iprovvedimenti impositivi impugnati erano stati emessi sullabase della rendita catastale attribuita agli immobili, sicchél'attività accertatrice si era concretata in un mero calcolomatematico, con conseguente esclusione di qualsiasi attivitàdiscrezionale) (in termini: Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n.12302 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2019, n.18368).6. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti col ricorsoprincipale e l’infondatezza del motivo dedotto col ricorsoincidentale condizionato, il ricorso principale può trovareaccoglimento, mentre il ricorso incidentale condizionato deveessere respinto; la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al ricorso accolto con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorsoaccolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoNumero registro generale 16135/2024Numero sezionale 2751/2026Numero di raccolta generale 10251/2026Data pubblicazione 20/04/2026proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]