CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 18934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 29/07/2021 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 8293 del 2 febbraio 2021 - della ordinanza del medesimo Tribunale del 17 giugno 2020, ha provveduto a decidere sia sulla istanza di [OSCURATO:PERSONA] applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a due sentenze di condanna ivi indicate in relazione alle quali il Tribunale si era già pronunciato con la ordinanza oggetto di annullamento, sia su una nuova istanza depositata il 31 marzo 2021, con la quale quella precedente è stata estesa ad altri reati per i quali lo Iacolano è stato condannato con sentenza di applicazione di pena del Giudice del Tribunale di Brindisi del 13 novembre 2014. 2. Con la sua iniziale istanza lo Iacolano aveva chiesto la applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati per i quali egli era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Genova del 3 novembre 2015 e con la sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 maggio 2018 ed il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 17 giugno 2020, aveva accolto l'istanza provvedendo a rideterminare la pena in anni sei di reclusione ed euro 1.066,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la decisione perché nel calcolare la pena del reato continuato il Tribunale di Brindisi aveva operato aumenti di pena per i reati satellite per i quali egli era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Lecce che erano superiori a quelli già fissati dal giudice della cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza sopra citata, ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza del 17 giugno 2020 limitatamente agli aumenti di pena inerenti ai reati satellite, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi. 3. Con istanza del 31 marzo 2021 lo Iacolano ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato sia in relazione ai reati di cui alle sentenze di Corte di appello sopra citate, sia in relazione alla sentenza di applicazione di pena del Tribunale di Brindisi sopra citata. 4. Con l'ordinanza del 29 luglio 2021 il Tribunale di Brindisi ha accolto l'istanza e ha rideterminato la pena da espiare, senza considerare l'eventuale carcerazione già sofferta, in anni sei e mesi tre di reclusione ed euro 1.066,00 di multa. 5. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta che anche la nuova ordinanza, in relazione ai reati per i quali egli è stato condannato con la sentenza del Tribunale di Brindisi del 13 novembre 2014, ha applicato aumenti di pena in continuazione che risultano superiori alla pena applicata con detta sentenza. Evidenzia che con la sentenza appena indicata era stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro 1200,00 di multa, mentre per gli stessi reati sono stati applicati aumenti di pena in continuazione per complessivi mesi otto e giorni dieci di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Con l'ordinanza impugnata in questa sede il Tribunale di 13rindisi ha esteso il vincolo della continuazione, già riconosciuto con l'ordinanza del 17 giugno 2020 in relazione ai reati per i quali lo Iacolano risulta condannato con le sentenze delle Corti di appello sopra citate, ai reati per i quali era stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Brindisi del 13 novembre 2014 con la quale gli era stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Ai sensi dell'art. 81, terzo comma, cod. pen., l'aumento di pena per la continuazione non può essere superiore a quella derivante dall'applicazione dei criteri del cumulo materiale e pertanto gli aumenti di pena in continuazione per i reati cui si riferisce la sentenza di applicazione di pena del Tribunale di Brindisi non potevano superare, complessivamente considerati, la pena di mesi otto di reclusione. Nel caso di specie, invece, gli aumenti di pena per detti reati risultano complessivamente pari a mesi otto e giorni dieci di reclusione. 2. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brindisi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brindisi. Così deciso il 28/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].dente [OSCURATO:PERSONA] ro CORTE DI CASSAZIONE V SEZION