CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 giugno 2022
Cassazione n. 37815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostitutoratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclu chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata a suo carico la pronuncia del Tribunale di Noia di condanna per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs 285/1992. L'esponente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., art. 6 CEDU, 116, comma 15 e 17 d.lgs 285/92; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La difesa rappresenta di avere depositato innanzi alla Corte di appello istanza di legittimo impedimento perché impegnato in altro concomitante impegno professionale innanzi al Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] in giudizio con imputati detenuti. Nella richiesta si rappresentava l'impossibilità di nominare sostituti e la necessità di accordare precedenza al processo con detenuti. La Corte di merito avrebbe illegittimamente respinto l'istanza di rinvio. La mancata presenza del difensore di fiducia nel giudizio ha prodotto grave nocumento al diritto di difesa dell'imputato, dando luogo alla nullità di cui all'art. 179, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La Corte di appello di Napoli sarebbe incorsa in una ulteriore violazione di legge, non fornendo risposta in ordine alle doglianze difensive riguardanti la consumazione del reato in contestazione. Nella sentenza, non si affronta la questione del requisito della recidiva nel biennio. Perché possa dirsi integrata tale condizione è necessario che il precedente accertamento abbia acquisito carattere definitivo. Il teste qualificato escusso in dibattimento non ha saputo fornire indicazioni sulla definitività della precedente violazione, contestata al ricorrente in data 14/3/2016. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. La Corte distrettuale di Napoli, con ordinanza dettata a verbale, dopo avere osservato che era stata accolta altra precedente istanza di differimento, ha ritenuto di respingere la richiesta di rinvio avanzata dal difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo detta richiesta mancante della indicazione della impossibilità di nominare un sostituto processuale per l'udienza. La motivazione offerta non si presta ad essere censurata in questa sede, come lamentato invece nel ricorso. Secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte "L'impegno professionale del difensore in altro procedimento cosl:ituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio" (così, Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 02/02/2015, Torchio, Rv. 262912). Dovendo le condizioni enunciate nella massima richiamata tutte coesistere ove la difesa chieda rinvio per contestuale impegno professionale, legittimamente il giudice di appello ha disatteso l'istanza, non avendo il difensore rappresentato l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. nel processo nel quale chiedeva il rinvio. Del tutto generica è la lagnanza contenuta nel ricorso riguardante la mancata notifica al difensore degli avvisi dell'udienza, essendosi il rapporto processuale correttamente instaurato. 2. Egualmente da rigettarsi sono le doglianze riguardanti il merito della regiudicanda (motivo secondo di ricorso). In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (ex multis Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, P.M. in proc. Okere, Rv. 272209). Ebbene, la Corte di merito ha evidenziato in sentenza come il teste qualificato, escusso nel corso della istruttoria dibattimentale, avesse precisato di avere accertato, attraverso la consultazione della banca dati di Polizia, che non era stato proposto ricorso avverso la precedente contestazione elevata a carico del ricorrente per la violazione in cui era incorso in data 14 marzo 2016. E' quindi destituita di fondamento la critica difensiva riguardante il difetto di motivazione della sentenza sul punto dedotto.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 2