Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:179
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 7 maggio 2010 – Almamet / Commissione
(causa T‑410/09 R)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere
della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente (Art. 278 TFUE;
regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 30‑32)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia
bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze
eccezionali (Art. 278 TFUE) (v. punti 34‑36)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per
evitare l’immediata riscossione di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Presa in considerazione
della situazione finanziaria del gruppo al quale appartiene l’impresa (Art. 278 TFUE) (v. punti 47‑48)
4.
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che
giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti – Deposito di una memoria integrativa per sanare determinate
carenze – Incompatibilità con il procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale,
artt. 104, n. 2, e 109) (v. punto 55)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento a norma
dell’art. 81[CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F‑1/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio
per l’industria dell’acciaio e del gas).
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.