CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 15892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26043/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso l ’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentatae difesa -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 48/2019 pubblicata il05/03/2019 RGN . 743/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1220/2016 emessa e depositata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condannata [OSCURATO:PERSONA], contumace in primo grado, al pagamento della somma di € 114.728,28, oltre accessori, a titolo di differenze retributive; 2.avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con 3 motivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c., 48 disp. att. c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), e sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto regolarmente notificato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sebbene mancasse una specifica prova che l'atto notificato fosse entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario; 2.il motivo non è fondato; 3.la Corte di Salerno ha espressamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi sono motivi per discostarsi, che chiarisce che, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alledisposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass n. 26864/2014; v. anche Cass. n. 23921/2020);4.la Corte distrettuale ha, altresì, condivisibilmente rilevato che la parte non può dolersi della nullità della notifica del ricorso introduttivo, della non conoscenza di fatto del processo, dell'emissione della sentenza in contumacia, e, nel caso di specie, della conoscenza di sentenza di condanna al pagamento di somme a suo carico solo dopo la notifica della copia a fini esecutivi con notifica di precetto e svolgimento di operazioni di accesso per il pignoramento avvenute proprio nell’indirizzo di residenza dove furono destinate le prime due notifiche del ricorso introduttivo, in quanto la contumacia involontaria presuppone che l'invalidità della notifica abbia cagionato l'impossibile conoscenza fattuale del processo, mentre nel caso di specie la notifica era regolare essendosi completato l'iter notificatorio prescritto dall'art. 140 c.p.c. ed essendo maturata la compiuta giacenza; infatti, nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l’ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. può ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del piego (cfr. Cass. n. 265/2019); 5. con il secondo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 139, 140, 148, 156 c.p.c. e sostiene che la Corte di merito ha erroneamente omesso di motivare in ordine all'eccezione di nullità della notifica e che l’Ufficiale giudiziario avrebbe dovuto usare maggior cautela e diligenza; 6.il motivo è inammissibile, perché la lamentata omissione di esame di fatto decisivo non è avvenuta, ma, al contrario, la Corte di merito ha ricostruito dettagliatamente in fatto (con motivazione del tutto logica e congrua) i tentativi di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sulla base di certificato di residenza dell'appellante, e descritto l'attività procedimentale conseguentemente e regolarmente svolta dall'Ufficiale giudiziario, dando altresì atto che si trattava del medesimo indirizzo dove erano avvenuti la notificazione della copia esecutiva della sentenza di primo grado con notifica del precetto e lo svolgimento delle operazioni di accesso per il pignoramento; 7.con il terzo motivo, viene denunciata violazione degli artt. 325, 327, 354 c.p.c., sostenendosi che la Corte di merito ha errato nell'affermare non sussistenti i requisiti richiesti per l'impugnazione tardiva ex art. 327, comma 2, c.p.c., in quanto con l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo deve presumersi la mancata conoscenza della pendenza della lite; 8.il motivo è inammissibile in via derivata, per effetto della ritenuta validità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui ai motivi precedenti, dovendosi ritenere la notifica del ricorso introduttivo, appunto, valida e non inesistente; 9.le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo; al rigetto dell'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del