CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09630/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimata -1184 avverso la sentenza n. 990/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 27/03/2024 R.G.N. 1794/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello diRoma, in parziale accoglimento dell’appello della lavoratrice e inparziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto ilNumero registro generale 16571/2024Numero sezionale 1184/2026ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di GNrumueprop doi r accolta generale 9630/2026Data pubblicazione 15/04/2026Edilizia [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l.s. condannando lesocietà, in solido fra loro (essendo stato individuato un centrounico di imputazione di interessi), al pagamento di differenzeretributive per il lavoro subordinato prestato dal 20.2.2018all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della indennità dovuta ex art. 3, comma 1, d.lgs.n.23/2015 in ragione dell’accertata illegittimità dellicenziamento intimato in data 11.1.2020.2. La Corte d'appello ha, dapprima, rilevato che la parteinteressata (l’unica società costituita in appello, [OSCURATO:SOCIETA].) non aveva impugnato le statuizioni del giudicedi prime cure concernenti il riconoscimento del superioreinquadramento (5 livello, impiegato di II categoria di cui al CCNLConfimi), la condanna del datore di lavoro formale ([OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) al pagamento delle conseguentidifferenze retributive, la illegittimità del licenziamento (pergiustificato motivo oggettivo) e il conseguente dirittoall’indennità risarcitoria, statuizioni che dovevano, quindi,ritenersi definitive; ha, poi, ritenuto che tra tutte le societàsussisteva un centro unico di imputazione di interessi (cheandava oltre gli usuali rapporti di coordinamento sussistentinell’ambito di un contratto di rete), che emergeva dalcomportamento processuale della società [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l.) la quale, oltre a noncontestare in alcun modo le circostanze di fatto allegate dallalavoratrice (la condivisione delle sedi di lavoro, l’utilizzopromiscuo dei lavoratori assegnati alle predette sedi, laredazione dei preventivi di tutte le società sempre e solo sucarta intestata della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., poi [OSCURATO:SOCIETA]., la emissione delle fatture unicamente dalla EdaltNumero registro generale 16571/2024Numero sezionale 1184/2026Roma 1 s.r.l., la parziale coincidenza della composNuizmieoron dei r accolta generale 9630/2026Data pubblicazione 15/04/2026societaria), aveva preso posizione in modo specifico sui fatti dicausa, rivendicando la legittimità sia dell’inquadramento delladipendente che del recesso intimato alla stessa, ed attribuendoa sé pagamenti eseguiti, invece, dal formale datore di lavoro([OSCURATO:SOCIETA].); la Corte territoriale ha, di conseguenza,determinato l’indennità risarcitoria conseguente alla illegittimitàdel licenziamento con riferimento alle imprese con oltre 15dipendenti (superando, la somma dei dipendenti delle quattrosocietà, tale soglia numerica), ex art. 3, comma 1, del d.lgs. n.23/2015, mantenendo fermo il periodo di lavoro subordinatocome formalmente instaurato (20.2.2018-11.2.2020), nonemergendo riscontri probatori circa la natura subordinata dellaprecedente collaborazione autonoma (avviata dal settembre2016).3. Avverso tale sentenza, la società Gruppo edilizia Alternativas.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l.) ha proposto ricorso percassazione, affidato a sei motivi; la lavoratrice è rimastaintimata.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in relazione all’ art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. avendo, la Corte la corte di appello,erroneamente ritenuto di riformare la sentenza del Tribunaleponendo ad unico fondamento della propria decisioneun’arbitraria ed errata applicazione del principio di noncontestazione disciplinato dal combinato disposto degli artt. 115e 167 c.p.c., avendo, la società, provveduto a contestareintegralmente l’appello proposto dalla lavoratrice.Numero registro generale 16571/2024Numero sezionale 1184/20261.1. Il motivo è inammissibile. Numero di raccolta generale 9630/2026Data pubblicazione 15/04/20261.2. Le censure della società non colgono la ratio decidendi dellastatuizione affermata dalla Corte territoriale e concernente lamancata impugnazione (da parte della/e società interessata/e)di accertamenti (quali il diritto al superiore inquadramento e leconseguenti differenze retributive nonchè la illegittimità dellicenziamento e il conseguente diritto all’indennità) a leisfavorevoli: la ricorrente insiste sull’erronea applicazione delprincipio di non contestazione ma nulla deduce sullaimpugnazione, in sede di appello, dei fatti così come accertatidal Tribunale e sulla richiesta (specifica e circoscritta a preciseragioni di critica) di sottoposizione al vaglio di un secondoesame. Il principio tantum devolutum quantum appellatum, dicui all'art. 342 c.p.c. (la cui violazione non è stata invocata dallasocietà ricorrente) ha la funzione non solo di delimitare il campodel riesame della decisione impugnata, ma anche di identificare,dell'impugnazione e le ragioni per le quali si invoca la riformadella pronuncia: la società ricorrente – in violazione del principiodi specificità dei motivi di ricorso per cassazione imposto dagliartt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. – non ha trascritto (né riassuntoo richiamato) le specifiche censure proposte nel suo atto diappello avverso il riconoscimento del diritto al superioreinquadramento della lavoratrice e l’accertamento dellaillegittimità del licenziamento.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce “travisamento dellaprova ex artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5c.p.c.”, circa un fatto decisivo per il giudizio; invero, si deduceche è di tutta evidenza che, ragionando a contrario, si possadesumere, senza ombra di dubbio, il principio di diritto in baseal quale i fatti allegati da una delle parti non vanno consideratiNumero registro generale 16571/2024"pacifici" - e quindi non possono essere posti a fondamento dellaN umero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 9630/2026decisione - quando non siano stati esplicitamente ammessi dallaData pubblicazione 15/04/2026controparte, oppure quando questa, pur non avendoliespressamente contestati, abbia, tuttavia, assunto unaposizione difensiva assolutamente incompatibile con la loroammissione, così implicitamente contestandoli: la società haassunto, nella propria comparsa di costituzione in grado diappello, una difesa del tutto incompatibile con una eventualeacquiescenza delle avverse deduzioni.2.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.2.2. Il motivo è inammissibile perché la ricorrente richiamaformalmente e promiscuamente le censure contenute sia nel n.3) - consistente nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. -che nel n. 5) del primo comma dell’art. 360 c.p.c. - consistentenel travisamento della “prova circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” -, ma,secondo questa Corte, tale modalità di formulazione risulta nonrispettosa del canone della specificità del motivo allorquando –come nella specie - nell’ambito della parte argomentativa delmezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioniposte a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando unasituazione di inestricabile promiscuità, tale da rendereimpossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione dellecensure (v., in particolare, Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del2008, n. 9470 del 2008; v. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del2013; Cass. n. 29346/2022).2.3. Inoltre, secondo l’orientamento espresso dalle SezioniUnite (sentenza n. 8053 del 2014) e dalle successive pronunceconformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016),l'omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto,inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossiaNumero registro generale 16571/2024Numero sezionale 1184/2026costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del Ndumireirto tdoi r accolta generale 9630/2026Data pubblicazione 15/04/2026azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali e che abbia carattere decisivo, e nessunaindicazione di tal genere è contenuta nel motivo.2.4. Secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. Sez. U., 5792 del 2024), il travisamento delcontenuto oggettivo della prova si verifica quando il giudice dimerito incorre in una svista riguardante il fatto probatoriostesso, come ad esempio una dichiarazione, un documento o unindizio, e non nella valutazione della sua rilevanza o credibilità;tale errore materiale, se non controverso tra le parti, può esserecorretto mediante l'impugnazione per revocazione. D'altrocanto, quando il travisamento concerne un fatto probatoriocontroverso, il vizio deve essere sollevato mediante ricorsoper cassazione, a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale (rispettivamente ex art. 360, primo comma, n. 4 on. 5, c.p.c.): quest'ultimo scenario si presenta quando il giudicesuppone l'esistenza di un fatto la cui verità èincontrovertibilmente esclusa o nega l'esistenza di un fatto lacui verità è positivamente accertata. Nulla di tutto ciò èchiaramente rappresentato nel motivo di ricorso.3. Con il terzo motivo si denunzia, in relazione all’accertatocentro unico di imputazione di interessi tra le varie società,violazione e falsa applicazione dell’art. 345, c.p.c. in relazioneal 360, primo comma, n. 3 c.p.c. avendo, la lavoratrice,proposto solamente in grado di appello la domanda diaccertamento di tale profilo ed avendo, dunque, la Corte diappello trascurato di dichiarare inammissibile la domanda inquanto integrante ius novorum. Invero, il ricorso introduttivodel giudizio di primo grado si limitava a prevedere un paragrafoNumero registro generale 16571/2024rubricato “Sulla sussistenza di un gruppo societario costituenteN umero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 9630/2026un unico centro di imputazione di interessi”, ma non finalizzatoData pubblicazione 15/04/2026e/o sotteso ad alcuna domanda di accertamento e/o dicondanna, allegazioni che il Tribunale aveva ritenuto“generiche” e, comunque, non aveva ritenuto supportate daelementi istruttori.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Il motivo è inammissibile per mancato rispetto delleprescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., inquanto la parte ricorrente omette di trascrivere, almeno nelleparti essenziali, gli atti (il ricorso introduttivo del giudizio) su cuila censura si fonda, trascurando, altresì di fornire indicazionicirca l'individuazione e il reperimento di detti atti nel fascicoloprocessuale. Come statuito da questa Corte, il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366,primo comma, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito dispecificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce dei principicontenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico,impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudiziodi merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio puòritenersi rispettato “ogni qualvolta l'indicazione dei documenti odegli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga,alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai finidell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369,comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamenteindicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimentoidoneo a identificare la fase del processo di merito in cui sianoNumero registro generale 16571/2024stati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022); i suddettNi umero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 9630/2026requisiti sono del tutto omessi nel caso di specie. La ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]deduce, anzi, espressamente che la questione (del centro unicodi imputazione) era stata specificamente evocata nel ricorsointroduttivo del giudizio proposto dalla lavoratrice, pur se nonera supportata – ai fini della prova (come ritenuto dal giudice diprimo grado) – da sufficienti allegazioni e prove, ma nullaaggiunge circa una eventuale mancanza di domanda dicondanna “in solido” delle società (in ragione dell’illustratocentro unico di imputazione), a fronte della evidenza dellaproposizione di tale domanda nelle conclusioni del ricorsointroduttivo del giudizio (come trascritto dalla sentenzaimpugnata, pag. 2).4. Con il quarto motivo si denunzia “violazione e falsaapplicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazioneall’articolo 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti” avendo, la Corte territoriale,omesso di esaminare il contratto di rete sussistente tra lesocietà (e depositato dalla [OSCURATO:PERSONA] in primogrado).4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. In disparte il decisivo profilo del richiamo promiscuo dellecensure contenute sia nel n. 3) - consistente nella violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. - che nel n. 5) del primo commadell’art. 360 c.p.c., va ribadito l’orientamento consolidatoespresso dalle Sezioni Unite secondo cui, all’esito dellariformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., inrelazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rilevasolo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiNumero registro generale 16571/2024Numero sezionale 1184/2026processuali, che abbia costituito oggetto di discussioneN utmrearo ldei r accolta generale 9630/2026Data pubblicazione 15/04/2026parti, e che abbia carattere decisivo.4.3. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sévizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storicorilevante in causa sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità(si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. n. 34476/2019, cherichiama Cass. S.U. n. 8053/2014; Cass. S.U. n. 9558/2018;Cass. S.U. n. 33679/2018; cfr., altresì, Cass. S.U. n.5556/2023). E' quindi inammissibile l'invocazione del vizio di cuiall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per sostenere il mancatoesame di deduzioni istruttorie, di documenti, di critiche rivolteagli elaborati peritali o per lamentarsi di una "motivazione noncorretta".4.4. Va, peraltro, notato che la Corte territoriale haespressamente preso in considerazione l’esistenza di uncontratto di rete tra le varie società (pagg. 9 e 11 della sentenzaimpugnata) e, alla luce della giurisprudenza richiamata e inparte trascritta, ha ritenuto che elemento decisivo in talisituazioni è rappresentato dall’utilizzo promiscuo dei lavoratori,circostanza che ha ritenuto provata.5. Con il quinto motivo di ricorso si denunzia violazione art. 132c.p.c., art. 161 c.p.c., art. 112 c.p.c. e art. 118 disp. di att. alc.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – nullità della sentenzaper carenza di motivazione, e comunque, motivazioneapparente; omessa pronuncia in ordine ai motivi di gravame.5.1. Il motivo non è fondato.Numero registro generale 16571/20245.2. Pur tralasciando il decisivo profilo della carenza assoluta dNi umero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 9630/2026illustrazione del motivo (che si limita alla trascrizione diData pubblicazione 15/04/2026massime della giurisprudenza di questa Corte), va sottolineatoche la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, aisensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazionemanchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da nonlasciarsi intendere da un normale intelletto; in particolare, ilvizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito allariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (dispostadall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n.23940 del 2017). La sentenza impugnata è approfonditamentemotivata, con illustrazione di un chiaro percorso logico-giuridico.6. Con il sesto motivo di ricorso si denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. in relazione all’ art.360 n. 3 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, condannato lasocietà al pagamento delle spese legali nonostante siano statiaccolti solamente due dei quattro motivi di doglianza propostidalla lavoratrice; la Corte doveva, quindi, compensare le spesea fronte dell’evidente soccombenza reciproca.6.1. Il motivo non è fondato.Numero registro generale 16571/2024Numero sezionale 1184/20266.2. Osserva il Collegio come, secondo il consNoulmiderao tdoi r accolta generale 9630/2026Data pubblicazione 15/04/2026insegnamento della giurisprudenza di questa Corte in tema dispese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertareche non risulti violato il principio secondo il quale le stesse nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa,per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudicedi merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tuttoo in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che inquella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 24502/2017).7. In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese inassenza della controricorrente.8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato – se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa Adriana DoronzoNumero registro generale 16571/2024Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 9630/2026Data pubblicazione 15/04/2026