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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 34871/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17431/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei suoi legali rappresentanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 822/2019, depositata il 13/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. otteneva dal Tribunale di Udine il decreto n. 2245/2015, con il quale veniva ingiunto alla società CUBU il pagamento di più di euro 542.000,00 per canoni di leasing insoluti; nel giudizio di opposizione che ne era seguito, il Tribunale di Udine, con sentenza parziale n. 189/2018, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo il credito della utilizzatrice estinto per compensazione con il maggior importo ricavato dalla vendita degli immobili oggetto di leasing e dichiarava nulle le clausole di indicizzazione legate all’andamento [OSCURATO:PERSONA] e quelle del rischio di cambio valuta; il giudizio proseguiva per accertare il quantum dovuto dalla società di leasing per effetto della rideterminazione degli interessi pagati in applicazione delle pattuizioni dichiarate nulle e sostituite ai sensi dell’art. 117 tub; con sentenza parziale definitiva n. 1540/2019, il Tribunale condannava al pagamento della somma di euro 542.000,00 [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima impugnava la sentenza parziale definitiva n. 189/2018 nella parte in cui dichiarava estinto per compensazione il credito oggetto del decreto ingiuntivo; la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 822/2019, ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando il gravame proposto dalla società di leasing che aveva lamentato tanto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la società utilizzatrice non aveva né domandato né opposto la compensazione, quanto l’assenza dei presupposti – liquidità ed esigibilità del credito - per l‘operare della compensazione; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, formulando tre motivi, ricorre per la cassazione di detta pronuncia; resistono con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; i controricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che 1) con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod.proc.civ. nonché dell’art. 1243 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la sua tesi è che, non essendo stata formulata da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. alcuna domanda o eccezione di compensazione, la Corte d’appello, dichiarando estinto per compensazione il credito oggetto del decreto ingiuntivo, sia incorsa nella violazione, come pure il giudice di prime cure: a) dell’art. 1243 cod.civ., perché detta disposizione richiede, affinché il giudice dichiari un credito estinto per compensazione, che la compensazione sia opposta dalla parte interessata: b) della clausola n. 7 del contratto, avendola applicata, dopo averla erroneamente interpretata, omettendo di considerare che essa come presupposto della compensazione richiedeva la restituzione dei beni e la loro ricollocazione sul mercato e che la società CUBU non aveva mai dichiarato di volersene avvalere; il motivo non può accogliersi, essendo, in parte, inammissibile, in parte, infondato; è opportuno in primo luogo chiarire come si è dipanato il ragionamento della Corte d’appello: dopo aver premesso che la utilizzatrice e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto opposizione, chiedendo “l’accertamento della nullità dei contratti o il loro annullamento per dolo, in subordine la loro risoluzione per inadempimento grave della società Hypo, l’accertamento della illegittimità della clausola 7 delle condizioni generali di tutti i contratti per contrasto con l’art. 1526 cod.civ., l’accertamento dell’addebito di somme senza titolo, la presenza di derivato incorporato nel contratto per la clausola ‘stop floor’, con la conseguente restituzione di quanto indebitamente pagato e il risarcimento del danno”, la Corte d'Appello ha rigettato il motivo di gravame – che la ricorrente ripropone in questa sede – con cui veniva dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ha affermato la correttezza della decisione di prime cure, perché il Tribunale non si era pronunciato ultra petita, ma aveva accolto parzialmente l’opposizione della utilizzatrice; detto accoglimento si era fondato sull’applicazione dell’art. 7 del contratto, ritenuto - contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente - legittimo, in quanto con esso le parti avevano determinato l’equo compenso spettante alla società concedente, delusa dall’inadempimento della utilizzatrice, comprensivo dei canoni pagati e da pagare fino alla scadenza del contratto, da cui detrarre il valore del bene, al fine di evitare che detta pattuizione, qualificata come clausola penale, risultasse eccessiva e contrastasse con il divieto del patto commissorio; per quanto specificamente rileva ai fini dello scrutinio del ricorso, ha ritenuto che rilevasse non la restituzione dei beni, ma solo che la società utilizzatrice avesse titolo per pretenderne la restituzione; sulla scorta di quanto riferito, il motivo, quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., non merita accoglimento; innanzitutto, la ricorrente non ha riportato, come era suo onere fare, per osservare le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, cod.proc.civ, il contenuto della opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di dimostrare il suo assunto cassatorio; ne consegue l’inammissibilità della censura di violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., non bastando quanto affermato del tutto assertivamente da parte della società concedente e cioè che era pacifico che non fosse stata chiesta da parte della CUBU la compensazione né che essa fosse stata eccepita (p. 7 del ricorso) e tantomeno quanto la ricorrente pretende di dedurre dalla sentenza (p. 8); ribadito che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissatodall'art. 112 cod. proc. civ., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, al giudice è vietato attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa ma in elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio, il Collegio rileva che sarebbe stato necessario indicare specificamente il contenuto della domanda dell’opponente, allo scopo di far mergere l‘avvenuto superamento da parte del giudice del principio della domanda, cioè il fatto che il Tribunale avesse, esorbitando dai limiti della mera qualificazione delladomanda, procedendo ad un mutamento della stessa, sostituito la causa petendi dedotta in giudizio, con unadifferente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti; il Collegio osserva, in aggiunta, che: i) dal controricorso emerge un contenuto delle ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo diverso da quello ipotizzato dalla ricorrente (pp. 4-6); ii) da p. 1 della sentenza si evince che la odierna ricorrente in sede di appello aveva insistito con la richiesta di rigetto dell’eccezione di compensazione formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA].; il che conferma quanto fosse indispensabile conoscere il contenuto dell’atto di opposizione; mette conto aggiungere che in astratto non è fatto divieto al giudice di dichiarare, anche d’ufficio un credito, compensato: infatti, “in caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd.compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione dicompensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono”; le norme che regolano lacompensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla diufficio, riguardano l'ipotesi della compensazione in senso tecnico, che postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, in assenza quindi di autonomia, potendo il relativo calcolo, in tale evenienza, essere compiutod'ufficio dal giudice in sede d'accertamento della fondatezza della domanda: Cass. 07/10/1998, n. 991; l’altra censura – quella avente ad oggetto la violazione dell’art. 1243 cod.civ. e l’erronea interpretazione della clausola n. 7 delle condizioni generali di contratto - verrà esaminata infra , scrutinando i motivi successivi, ove la questione, come la stessa ricorrente afferma a p. del ricorso, è (più) compiutamente prospettata (p. 10 del ricorso); 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di aver violato e/o falsamente applicato i principi di diritto in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore e, in particolare, gli artt. 1526 cod.civ. o 72 quater l. fall. o 1, comma 138, della l. 124/2017, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; segnatamente, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che la restituzione del bene oggetto del contratto è ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte presupposto per applicare al contratto di leasing l’art. 1526 cod.civ. e che è onere dell’utilizzatore provare di avervi provveduto - non bastando il fatto che la società di leasing avesse un titolo esecutivo volto ad ottenere la restituzione deii beni oggetto del contratto - e che l’art.72 l. fall., così come l’art. 1, comma 138, della l. 124/2017, la cui applicazione era stata invocata dall’utilizzatrice sia pure solo nel giudzio di appello, a loro volta subordinano alla restituzione della bene l’accoglimento della domanda dell’utilizzatore; il motivo merita accoglimento; l’assunto da cui muove il motivo è che i beni oggetto dei contratti di leasing – ad eccezione di quello oggetto dell contratto 331327 – non fossero stati restituiti, ma si trovassero ancora nella disponibilità della utilizzatrice che aveva continuato ad utilizzarli sine tituloe gratuitamente; detta circostanza emerge de plano dalla sentenza impugnata, dalla quale si ricava che i tre beni oggetto di altrettanti contratti di leasing non erano stati restituiti prima della pronuncia della sentenza di primo grado (p. 9); sicché del tutto pretestuosi e frutto di una lettura superficiale del ricorso sono i rilievi della controricorrente, la quale afferma, al contrario, che tutti i beni erano stati restituiti e addirittura sostiene che la società utilizzatrice, facendo riferimento al fatto che un terzo – la società Fertagri – non avesse restituito i beni, ma li avesse solo messi a dispozizione della società di leasing, non la legittimava a pretendere l’applicazione dell’art. 1526 cod.civ. (p. 13 del ricorso); tale ultimo appunto mosso alla ricorrente è del tutto destiuito di fondamento: la società Hypo non ha affatto confuso i fatti né le parti in causa, come le è stato rimproverato dalla CUBU, ma ha riportato, rigorosamente tra virgolette, un passaggio motivazionale di Cass. 25768/2019, espressasi su una controversia nella quale era coinvolta (appunto) la società Fertigra, invocandone l’applicazione nela vicenda per cui è causa; si può dunque muovere dal dato pacifico che i beni locati non erano stati restituiti, allo scopo di accertare la correttezza in iure della statuizione della Corte d'Appello circa: i) l’irrilevanza della mancata restituzione, atteso che la società di leasing aveva ottenuto già nel 2016 un titolo esecutivo per il rilascio e che la clausola 7 del contratto prevedeva che in caso di bene riconsegnato ma non ricollocato, il valore attribuito al bene dovesse dedursi secondo stima commerciale, “ma con la specificazione ‘la predetta stima commerciale si intenderà comunque effettuata salvo conguaglio a debito o a credito dell’Utilizzatore, da determinarsi in rapporto all’effettivo ricavato della vendita o all’effettivo importo di ricollocazione del bene’”; ii) la legittimità della pretesadei canoni di leasing scaduti e a scadere fino al termine del contratto (equo compenso), previa detrazione – che il Tribunale aveva definito compensazione - del valore dei beni, allo scopo di evitare l’eccessività della penale e l’affinità al patto commissorio; tanto considerato in dubbio è se la determinazione dell’equo compenso sia condizionata dalla avvenuta restituzione dei beni locati, cioè dall’acquisizione dei beni locati al patrimonio della società dileasing; a tale scopo il Collegio giudica opportuno ribadire che: “l’equo compenso, per l’ipotesi di leasing traslativo, non può escludere il deprezzamento economico che, in ipotesi, subisca anche il cespite immobiliare, poiché riferibile all’uso che, nella variabile temporale, ha fatto il concessionario il quale, con il suo inadempimento, ha non solo impedito al concedente di acquisire le utilità contrattuali previste, ma rilasciato, altresì, il bene con un valore di realizzo inferiore, in relazione alla durata per la quale si sia protratto l’uso stesso, (scaricando sulla controparte questo “costo”, in difformità dalle previsioni contrattuali).

Non si tratta di sovrapporre il piano prettamente risarcitorio con il distinto (seppure inevitabilmente connesso) equo compenso, afferente, in ogni caso all’intervenuta patologia negoziale.

È, per contro, necessario considerare, in riferimento all’alterazione dell’equilibrio contrattuale, la circostanza fattuale in virtù della quale il concedente riprenda la disponibilità di un bene che non ha potuto locare medio tempore, né, tantomeno, liquidare (nelle varie forme di mercato compreso lo stesso leasing traslativo) al momento di riaverlo, come avrebbe potuto fare prima del contratto risolto per responsabilità della controparte, in ciò consistendo il ‘deprezzamento per incommerciabilità del bene’, quale sussistente antecedentemente al negozio non andato a buon fine, distinto dalla ‘remunerazione del godimento’ comunque fruito dall’utilizzatore in costanza di rapporto.

In senso contrario, si addiverrebbe a un ripristino dell’equilibrio negoziale rotto, solo quanto al ’fattore godimento materiale’ e non quanto al ‘fattore godimento temporale’” (Cass. 22/03/2022, n. 9211); - “l ’ammontare di tale equo compenso potrà legittimamente superare, nella sua concreta determinazione, il solo corrispettivo del temporaneo godimento del bene predetto, mentre, recuperato, da parte del concedente, il capitale monetario impegnato nell’operazione in vista del corrispondente guadagno mediante il detto compenso e il residuo valore del bene, il risarcimento del danno non potrà essere commisurato all’intera differenza necessaria per raggiungere il guadagno atteso, poiché, con l’anticipato recupero del bene e del suo valore, il concedente è di norma in grado di procurarsi, attraverso il reimpiego di quel valore, un proporzionale utile, che deve conseguentemente essere calcolato in detrazione rispetto alla somma che l’utilizzatore stesso avrebbe ancora dovuto corrispondere se il rapporto fosse proseguito (e, del danno così determinato, dovrà tenersi conto anche ai fini dell’esercizio del potere di riduzione dell’eventuale clausola penale che comporti un risarcimento eccessivo)”: Cass.13/01/2005, n. 574 e successiva giurisprudenza conforme; da quanto sopra riferito si evince che in assenza della acquisita disponibilità del bene al patrimonio della concedente non solo non può provvedersi alla determinazione del danno, ma neppure alla quantificazione dell’equo compenso; l'obbligo di restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto ed è alla base di ogni richiesta di pagamento avente causa nella risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, “perché in tal modo da un lato il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel prosieguo; dall'altro, solo dopo che la restituzione è avvenuta, è possibile determinare l'equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore”, altrimenti, si altererebbe “ la regola di corrispettività tra le prestazioni delle parti, perché l’acquirente-utilizzatore, non più tale dopo la risoluzione del contratto, permarrebbe nel materiale godimento del bene, ove, per contro, il venditore-concedente, ancora privato della disponibilità della cosa di cui è proprietario, senza tuttavia averne previamente ottenuto la restituzione, sarebbe tenuto a rendere le rate del prezzo incassato” e “risulterebbe impossibile per il venditore/concedente procedere alla determinazione dell’equo compenso a lui spettante per l’uso pregresso della res” (Cass.20/09/2017, n. 21895; Cass. 07/03/2019, n. 6606; Cass., 14/03/2019, n. 7337;Cass. 22/03/2022, n. 9210); “non si tratta, cioè, di profilo legato, in termini di esclusiva perimetrazione, alla ricostruzione e applicazione della correlata disciplina precettiva dell'equo compenso, ma di una ricaduta del corretto equilibrio contrattuale che deve innervare la lettura teleologica della disciplina inerente al rapporto negoziale, e che ha infatti segnato una linea guida dell'arresto delle Sezioni Unite del 2021 (Cass., Sez.

Un., 28/01/2021, n. 2061) […] è il presupposto di ogni opposta obbligazione di pagamento sia a titolo di equo compenso sia a titolo di risarcimento del danno: dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che l’utilizzatore abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto) e che fintantoché il bene non sia restituito, l’utilizzatore è tenuto a pagare i canoni di leasing”: Cass. 9210/2022, citata; abundantiam, si rileva che non è chiaro se alludendo al fatto che la società concedente avesse titolo per rientrare nella disponibilità dei beni locati sin dal 2016 la Corte d'Appello abbia inteso imputarle la mancata utilizzazione del titolo, cioè se abbia voluto equiparare il mancato utilizzo del titolo esecutivo al comportamento della società concedente che, rientrata nella disponibilità del bene, non provveda con la diligenza professionale da essa esigibile al reimpiego produttivo dello stesso entro un congruo termine, pretendendo di scaricarne gli effetti sull’utilizzatore - comportamento “sanzionato” dalla giurisprudenza di questa Corte - ovvero se abbia pensato di riferirsi al mero fatto che la società di leasing aveva in ogni momento, a partire dal 2016, titolo per rientrare nella disponibilità dei beni; in entrambi i casi il ragionamento della Corte d'Appello non convince, perché l’astratta possibilità di rientrare nella disponibilità dei beni non significa disponibilità effettiva e concreta; finché il bene è rimasto nella sfera giuridica dell’utilizzatrice, la concedente aveva – secondo la giurisprudenza di legittimità - diritto ad ottenere il pagamento dei canoni di leasing e solo dopo aver riottenuto i beni ante tempus per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto da parte della utilizzatrice avrebbe dovuto determinarsi l’equo compenso, in aggiunta eventualmente al risarcimento del danno; la Corte d'Appello erra –ad avviso del Collegio – anche quando, ritenendo che la clausola n. 7 prevedesse il conguaglio solo al momento della vendita o della ricollocazione dei beni, ne ha tratto la conseguenza della compensabilità del credito oggetto del decreto ingiuntivo con quello avente ad oggetto il valore dei beni, salvo successivo conguaglio da determinarsi in un secondo momento; la clausola n. 7 del contratto presupponeva inequivocabilmente ai fini della determinazione dei rapporti dare avere tra le parti il ritorno dei beni nella disponibilità della società concedente; nella citata sentenza n. 2061/2021, le Sezioni Unite hanno stabilito che nell'assenza di una regolazione legislativa, l'applicazione, per via analogica, della disciplina dell'art.1526 c.c. al contratto di leasing traslativo trae il suo fondamento dalla tradizionale distinzione tra quest'ultimo e il c.d.leasing di godimento, che si riflette anche sulla disciplina della risoluzione; mentre, infatti, nelleasing di godimento la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, in conformità a quanto disposto dall'art. 1458, 1° comma, cod.civ. , nel leasing traslativo la risoluzione è soggetta alle regole dell'art.1526 cod.civ. finalizzato "all'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso […] la restituzione della cosa da parte dell'utilizzatore inadempiente, quindi, esercita, nella logica dell'art.1526 c.c. , un'indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma negoziale, posto che essa è condizione imprescindibile per consentire la determinazione dell'equo compenso in capo al concedente.

Ferma restando, peraltro, l'ulteriore possibilità, prevista dal comma 2 dell'art.1526 cit., secondo cui qualora sia stato convenuto tra le parti che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo d'indennità - il giudice può ridurre, secondo le circostanze, l'indennità convenuta”; 3) con il terzo motivo la società concedente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1243 e 1362 e ss. cod.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la Corte territoriale ha pronunciato la compensazione sebbene il controcredito non fosse stato accertato e in assenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità; solo il bene oggetto del contratto n. 331327 - uno dei quattro per cui è causa - era stato restituito nel 2006 ed era stato ricollocato nel 2009, quindi, dopo la pronuncia di prime cure, e per euro 600.000,00, malgrado il valore stimato fosse di euro 1.300.000,00; la conseguenza che la ricorrente ne trae è che, oltre per mancanza dei presupposti di cui all’art. 1526 cod.civ., la Corte d’appello abbia pronunciato la compensazione violando l’art. 1526 cod.civ.; il motivo va dichiarato assorbito, dato l’accoglimento, nei termini di cui in motivazione, del motivo precedente; 4) va, dunque, accolto il secondo motivo di ricorso; il primo va rigettato ed il terzo dichiarato assorbito; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Treste, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM La Corte accoglie il secondo motivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17431/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei suoi legali rappresentanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 822/2019, depositata il 13/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. otteneva dal Tribunale di Udine il decreto n. 2245/2015, con il quale veniva ingiunto alla società CUBU il pagamento di più di euro 542.000,00 per canoni di leasing insoluti; nel giudizio di opposizione che ne era seguito, il Tribunale di Udine, con sentenza parziale n. 189/2018, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo il credito della utilizzatrice estinto per compensazione con il maggior importo ricavato dalla vendita degli immobili oggetto di leasing e dichiarava nulle le clausole di indicizzazione legate all’andamento [OSCURATO:PERSONA] e quelle del rischio di cambio valuta; il giudizio proseguiva per accertare il quantum dovuto dalla società di leasing per effetto della rideterminazione degli interessi pagati in applicazione delle pattuizioni dichiarate nulle e sostituite ai sensi dell’art. 117 tub; con sentenza parziale definitiva n. 1540/2019, il Tribunale condannava al pagamento della somma di euro 542.000,00 [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima impugnava la sentenza parziale definitiva n. 189/2018 nella parte in cui dichiarava estinto per compensazione il credito oggetto del decreto ingiuntivo; la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 822/2019, ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando il gravame proposto dalla società di leasing che aveva lamentato tanto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la società utilizzatrice non aveva né domandato né opposto la compensazione, quanto l’assenza dei presupposti – liquidità ed esigibilità del credito - per l‘operare della compensazione; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, formulando tre motivi, ricorre per la cassazione di detta pronuncia; resistono con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; i controricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che 1) con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod.proc.civ. nonché dell’art. 1243 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la sua tesi è che, non essendo stata formulata da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. alcuna domanda o eccezione di compensazione, la Corte d’appello, dichiarando estinto per compensazione il credito oggetto del decreto ingiuntivo, sia incorsa nella violazione, come pure il giudice di prime cure: a) dell’art. 1243 cod.civ., perché detta disposizione richiede, affinché il giudice dichiari un credito estinto per compensazione, che la compensazione sia opposta dalla parte interessata: b) della clausola n. 7 del contratto, avendola applicata, dopo averla erroneamente interpretata, omettendo di considerare che essa come presupposto della compensazione richiedeva la restituzione dei beni e la loro ricollocazione sul mercato e che la società CUBU non aveva mai dichiarato di volersene avvalere; il motivo non può accogliersi, essendo, in parte, inammissibile, in parte, infondato; è opportuno in primo luogo chiarire come si è dipanato il ragionamento della Corte d’appello: dopo aver premesso che la utilizzatrice e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto opposizione, chiedendo “l’accertamento della nullità dei contratti o il loro annullamento per dolo, in subordine la loro risoluzione per inadempimento grave della società Hypo, l’accertamento della illegittimità della clausola 7 delle condizioni generali di tutti i contratti per contrasto con l’art. 1526 cod.civ., l’accertamento dell’addebito di somme senza titolo, la presenza di derivato incorporato nel contratto per la clausola ‘stop floor’, con la conseguente restituzione di quanto indebitamente pagato e il risarcimento del danno”, la Corte d'Appello ha rigettato il motivo di gravame – che la ricorrente ripropone in questa sede – con cui veniva dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ha affermato la correttezza della decisione di prime cure, perché il Tribunale non si era pronunciato ultra petita, ma aveva accolto parzialmente l’opposizione della utilizzatrice; detto accoglimento si era fondato sull’applicazione dell’art. 7 del contratto, ritenuto - contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente - legittimo, in quanto con esso le parti avevano determinato l’equo compenso spettante alla società concedente, delusa dall’inadempimento della utilizzatrice, comprensivo dei canoni pagati e da pagare fino alla scadenza del contratto, da cui detrarre il valore del bene, al fine di evitare che detta pattuizione, qualificata come clausola penale, risultasse eccessiva e contrastasse con il divieto del patto commissorio; per quanto specificamente rileva ai fini dello scrutinio del ricorso, ha ritenuto che rilevasse non la restituzione dei beni, ma solo che la società utilizzatrice avesse titolo per pretenderne la restituzione; sulla scorta di quanto riferito, il motivo, quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., non merita accoglimento; innanzitutto, la ricorrente non ha riportato, come era suo onere fare, per osservare le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, cod.proc.civ, il contenuto della opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di dimostrare il suo assunto cassatorio; ne consegue l’inammissibilità della censura di violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., non bastando quanto affermato del tutto assertivamente da parte della società concedente e cioè che era pacifico che non fosse stata chiesta da parte della CUBU la compensazione né che essa fosse stata eccepita (p. 7 del ricorso) e tantomeno quanto la ricorrente pretende di dedurre dalla sentenza (p. 8); ribadito che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissatodall'art. 112 cod. proc. civ., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, al giudice è vietato attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa ma in elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio, il Collegio rileva che sarebbe stato necessario indicare specificamente il contenuto della domanda dell’opponente, allo scopo di far mergere l‘avvenuto superamento da parte del giudice del principio della domanda, cioè il fatto che il Tribunale avesse, esorbitando dai limiti della mera qualificazione delladomanda, procedendo ad un mutamento della stessa, sostituito la causa petendi dedotta in giudizio, con unadifferente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti; il Collegio osserva, in aggiunta, che: i) dal controricorso emerge un contenuto delle ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo diverso da quello ipotizzato dalla ricorrente (pp. 4-6); ii) da p. 1 della sentenza si evince che la odierna ricorrente in sede di appello aveva insistito con la richiesta di rigetto dell’eccezione di compensazione formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA].; il che conferma quanto fosse indispensabile conoscere il contenuto dell’atto di opposizione; mette conto aggiungere che in astratto non è fatto divieto al giudice di dichiarare, anche d’ufficio un credito, compensato: infatti, “in caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd.compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione dicompensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono”; le norme che regolano lacompensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla diufficio, riguardano l'ipotesi della compensazione in senso tecnico, che postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, in assenza quindi di autonomia, potendo il relativo calcolo, in tale evenienza, essere compiutod'ufficio dal giudice in sede d'accertamento della fondatezza della domanda: Cass. 07/10/1998, n. 991; l’altra censura – quella avente ad oggetto la violazione dell’art. 1243 cod.civ. e l’erronea interpretazione della clausola n. 7 delle condizioni generali di contratto - verrà esaminata infra , scrutinando i motivi successivi, ove la questione, come la stessa ricorrente afferma a p. del ricorso, è (più) compiutamente prospettata (p. 10 del ricorso); 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di aver violato e/o falsamente applicato i principi di diritto in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore e, in particolare, gli artt. 1526 cod.civ. o 72 quater l. fall. o 1, comma 138, della l. 124/2017, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; segnatamente, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che la restituzione del bene oggetto del contratto è ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte presupposto per applicare al contratto di leasing l’art. 1526 cod.civ. e che è onere dell’utilizzatore provare di avervi provveduto - non bastando il fatto che la società di leasing avesse un titolo esecutivo volto ad ottenere la restituzione deii beni oggetto del contratto - e che l’art.72 l. fall., così come l’art. 1, comma 138, della l. 124/2017, la cui applicazione era stata invocata dall’utilizzatrice sia pure solo nel giudzio di appello, a loro volta subordinano alla restituzione della bene l’accoglimento della domanda dell’utilizzatore; il motivo merita accoglimento; l’assunto da cui muove il motivo è che i beni oggetto dei contratti di leasing – ad eccezione di quello oggetto dell contratto 331327 – non fossero stati restituiti, ma si trovassero ancora nella disponibilità della utilizzatrice che aveva continuato ad utilizzarli sine tituloe gratuitamente; detta circostanza emerge de plano dalla sentenza impugnata, dalla quale si ricava che i tre beni oggetto di altrettanti contratti di leasing non erano stati restituiti prima della pronuncia della sentenza di primo grado (p. 9); sicché del tutto pretestuosi e frutto di una lettura superficiale del ricorso sono i rilievi della controricorrente, la quale afferma, al contrario, che tutti i beni erano stati restituiti e addirittura sostiene che la società utilizzatrice, facendo riferimento al fatto che un terzo – la società Fertagri – non avesse restituito i beni, ma li avesse solo messi a dispozizione della società di leasing, non la legittimava a pretendere l’applicazione dell’art. 1526 cod.civ. (p. 13 del ricorso); tale ultimo appunto mosso alla ricorrente è del tutto destiuito di fondamento: la società Hypo non ha affatto confuso i fatti né le parti in causa, come le è stato rimproverato dalla CUBU, ma ha riportato, rigorosamente tra virgolette, un passaggio motivazionale di Cass. 25768/2019, espressasi su una controversia nella quale era coinvolta (appunto) la società Fertigra, invocandone l’applicazione nela vicenda per cui è causa; si può dunque muovere dal dato pacifico che i beni locati non erano stati restituiti, allo scopo di accertare la correttezza in iure della statuizione della Corte d'Appello circa: i) l’irrilevanza della mancata restituzione, atteso che la società di leasing aveva ottenuto già nel 2016 un titolo esecutivo per il rilascio e che la clausola 7 del contratto prevedeva che in caso di bene riconsegnato ma non ricollocato, il valore attribuito al bene dovesse dedursi secondo stima commerciale, “ma con la specificazione ‘la predetta stima commerciale si intenderà comunque effettuata salvo conguaglio a debito o a credito dell’Utilizzatore, da determinarsi in rapporto all’effettivo ricavato della vendita o all’effettivo importo di ricollocazione del bene’”; ii) la legittimità della pretesadei canoni di leasing scaduti e a scadere fino al termine del contratto (equo compenso), previa detrazione – che il Tribunale aveva definito compensazione - del valore dei beni, allo scopo di evitare l’eccessività della penale e l’affinità al patto commissorio; tanto considerato in dubbio è se la determinazione dell’equo compenso sia condizionata dalla avvenuta restituzione dei beni locati, cioè dall’acquisizione dei beni locati al patrimonio della società dileasing; a tale scopo il Collegio giudica opportuno ribadire che: “l’equo compenso, per l’ipotesi di leasing traslativo, non può escludere il deprezzamento economico che, in ipotesi, subisca anche il cespite immobiliare, poiché riferibile all’uso che, nella variabile temporale, ha fatto il concessionario il quale, con il suo inadempimento, ha non solo impedito al concedente di acquisire le utilità contrattuali previste, ma rilasciato, altresì, il bene con un valore di realizzo inferiore, in relazione alla durata per la quale si sia protratto l’uso stesso, (scaricando sulla controparte questo “costo”, in difformità dalle previsioni contrattuali). Non si tratta di sovrapporre il piano prettamente risarcitorio con il distinto (seppure inevitabilmente connesso) equo compenso, afferente, in ogni caso all’intervenuta patologia negoziale. È, per contro, necessario considerare, in riferimento all’alterazione dell’equilibrio contrattuale, la circostanza fattuale in virtù della quale il concedente riprenda la disponibilità di un bene che non ha potuto locare medio tempore, né, tantomeno, liquidare (nelle varie forme di mercato compreso lo stesso leasing traslativo) al momento di riaverlo, come avrebbe potuto fare prima del contratto risolto per responsabilità della controparte, in ciò consistendo il ‘deprezzamento per incommerciabilità del bene’, quale sussistente antecedentemente al negozio non andato a buon fine, distinto dalla ‘remunerazione del godimento’ comunque fruito dall’utilizzatore in costanza di rapporto. In senso contrario, si addiverrebbe a un ripristino dell’equilibrio negoziale rotto, solo quanto al ’fattore godimento materiale’ e non quanto al ‘fattore godimento temporale’” (Cass. 22/03/2022, n. 9211); - “l ’ammontare di tale equo compenso potrà legittimamente superare, nella sua concreta determinazione, il solo corrispettivo del temporaneo godimento del bene predetto, mentre, recuperato, da parte del concedente, il capitale monetario impegnato nell’operazione in vista del corrispondente guadagno mediante il detto compenso e il residuo valore del bene, il risarcimento del danno non potrà essere commisurato all’intera differenza necessaria per raggiungere il guadagno atteso, poiché, con l’anticipato recupero del bene e del suo valore, il concedente è di norma in grado di procurarsi, attraverso il reimpiego di quel valore, un proporzionale utile, che deve conseguentemente essere calcolato in detrazione rispetto alla somma che l’utilizzatore stesso avrebbe ancora dovuto corrispondere se il rapporto fosse proseguito (e, del danno così determinato, dovrà tenersi conto anche ai fini dell’esercizio del potere di riduzione dell’eventuale clausola penale che comporti un risarcimento eccessivo)”: Cass.13/01/2005, n. 574 e successiva giurisprudenza conforme; da quanto sopra riferito si evince che in assenza della acquisita disponibilità del bene al patrimonio della concedente non solo non può provvedersi alla determinazione del danno, ma neppure alla quantificazione dell’equo compenso; l'obbligo di restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto ed è alla base di ogni richiesta di pagamento avente causa nella risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, “perché in tal modo da un lato il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel prosieguo; dall'altro, solo dopo che la restituzione è avvenuta, è possibile determinare l'equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore”, altrimenti, si altererebbe “ la regola di corrispettività tra le prestazioni delle parti, perché l’acquirente-utilizzatore, non più tale dopo la risoluzione del contratto, permarrebbe nel materiale godimento del bene, ove, per contro, il venditore-concedente, ancora privato della disponibilità della cosa di cui è proprietario, senza tuttavia averne previamente ottenuto la restituzione, sarebbe tenuto a rendere le rate del prezzo incassato” e “risulterebbe impossibile per il venditore/concedente procedere alla determinazione dell’equo compenso a lui spettante per l’uso pregresso della res” (Cass.20/09/2017, n. 21895; Cass. 07/03/2019, n. 6606; Cass., 14/03/2019, n. 7337;Cass. 22/03/2022, n. 9210); “non si tratta, cioè, di profilo legato, in termini di esclusiva perimetrazione, alla ricostruzione e applicazione della correlata disciplina precettiva dell'equo compenso, ma di una ricaduta del corretto equilibrio contrattuale che deve innervare la lettura teleologica della disciplina inerente al rapporto negoziale, e che ha infatti segnato una linea guida dell'arresto delle Sezioni Unite del 2021 (Cass., Sez. Un., 28/01/2021, n. 2061) […] è il presupposto di ogni opposta obbligazione di pagamento sia a titolo di equo compenso sia a titolo di risarcimento del danno: dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che l’utilizzatore abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto) e che fintantoché il bene non sia restituito, l’utilizzatore è tenuto a pagare i canoni di leasing”: Cass. 9210/2022, citata; abundantiam, si rileva che non è chiaro se alludendo al fatto che la società concedente avesse titolo per rientrare nella disponibilità dei beni locati sin dal 2016 la Corte d'Appello abbia inteso imputarle la mancata utilizzazione del titolo, cioè se abbia voluto equiparare il mancato utilizzo del titolo esecutivo al comportamento della società concedente che, rientrata nella disponibilità del bene, non provveda con la diligenza professionale da essa esigibile al reimpiego produttivo dello stesso entro un congruo termine, pretendendo di scaricarne gli effetti sull’utilizzatore - comportamento “sanzionato” dalla giurisprudenza di questa Corte - ovvero se abbia pensato di riferirsi al mero fatto che la società di leasing aveva in ogni momento, a partire dal 2016, titolo per rientrare nella disponibilità dei beni; in entrambi i casi il ragionamento della Corte d'Appello non convince, perché l’astratta possibilità di rientrare nella disponibilità dei beni non significa disponibilità effettiva e concreta; finché il bene è rimasto nella sfera giuridica dell’utilizzatrice, la concedente aveva – secondo la giurisprudenza di legittimità - diritto ad ottenere il pagamento dei canoni di leasing e solo dopo aver riottenuto i beni ante tempus per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto da parte della utilizzatrice avrebbe dovuto determinarsi l’equo compenso, in aggiunta eventualmente al risarcimento del danno; la Corte d'Appello erra –ad avviso del Collegio – anche quando, ritenendo che la clausola n. 7 prevedesse il conguaglio solo al momento della vendita o della ricollocazione dei beni, ne ha tratto la conseguenza della compensabilità del credito oggetto del decreto ingiuntivo con quello avente ad oggetto il valore dei beni, salvo successivo conguaglio da determinarsi in un secondo momento; la clausola n. 7 del contratto presupponeva inequivocabilmente ai fini della determinazione dei rapporti dare avere tra le parti il ritorno dei beni nella disponibilità della società concedente; nella citata sentenza n. 2061/2021, le Sezioni Unite hanno stabilito che nell'assenza di una regolazione legislativa, l'applicazione, per via analogica, della disciplina dell'art.1526 c.c. al contratto di leasing traslativo trae il suo fondamento dalla tradizionale distinzione tra quest'ultimo e il c.d.leasing di godimento, che si riflette anche sulla disciplina della risoluzione; mentre, infatti, nelleasing di godimento la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, in conformità a quanto disposto dall'art. 1458, 1° comma, cod.civ. , nel leasing traslativo la risoluzione è soggetta alle regole dell'art.1526 cod.civ. finalizzato "all'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso […] la restituzione della cosa da parte dell'utilizzatore inadempiente, quindi, esercita, nella logica dell'art.1526 c.c. , un'indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma negoziale, posto che essa è condizione imprescindibile per consentire la determinazione dell'equo compenso in capo al concedente. Ferma restando, peraltro, l'ulteriore possibilità, prevista dal comma 2 dell'art.1526 cit., secondo cui qualora sia stato convenuto tra le parti che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo d'indennità - il giudice può ridurre, secondo le circostanze, l'indennità convenuta”; 3) con il terzo motivo la società concedente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1243 e 1362 e ss. cod.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la Corte territoriale ha pronunciato la compensazione sebbene il controcredito non fosse stato accertato e in assenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità; solo il bene oggetto del contratto n. 331327 - uno dei quattro per cui è causa - era stato restituito nel 2006 ed era stato ricollocato nel 2009, quindi, dopo la pronuncia di prime cure, e per euro 600.000,00, malgrado il valore stimato fosse di euro 1.300.000,00; la conseguenza che la ricorrente ne trae è che, oltre per mancanza dei presupposti di cui all’art. 1526 cod.civ., la Corte d’appello abbia pronunciato la compensazione violando l’art. 1526 cod.civ.; il motivo va dichiarato assorbito, dato l’accoglimento, nei termini di cui in motivazione, del motivo precedente; 4) va, dunque, accolto il secondo motivo di ricorso; il primo va rigettato ed il terzo dichiarato assorbito; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Treste, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il secondo motivo