CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza per estinzione del reatodeterminata da prescrizione;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 31 maggio 2017 del Tribunale diNapoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,formulando quattro motivi di impugnazione.2.1. Violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., dovendo il reato ritenersi estinto perintervenuta prescrizione già prima della sentenza di appello. Sarebbe, infatti, non correttol’aumento di due terzi operato dalla Corte partenopea, in presenza di una recidiva ai sensidell’art. 99, secondo comma, cod. pen. e non del successivo quarto comma.2.2. Violazione dell’art. 648 cod. pen. e mera apparenza della motivazione, conriferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico, sia per quanto riguarda il dologenerico (desunta non dall’omessa indicazione della provenienza della cosa, ma solo da unagiustificazione ritenuta insufficiente o poco credibile, senza riguardo per la giovane età el’inesperienza dell’imputato al momento dei fatti) e il dolo specifico (incompatibile, secondo ladifesa, con la cessione dell’assegno a un prossimo congiunto).2.3. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione, in ordine almancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, incongruamente valorizzando lapotenzialità decettiva della girata in bianco e omettendo di considerare l’assenza di effettivopregiudizio economico, dato il risarcimento del primo prenditore e di tutti i successivi.2.4. Violazione dell’art. 648, quarto comma, cod. pen. e illogicità o carenza dellamotivazione, laddove si esclude l’attenuante speciale, nonostante il minimo importo del titoloe l’immediato risarcimento del danno.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Il primo motivo non risulta sorretto da un interesse attuale e concreto, dal momentoche l’errore di diritto denunciato genericamente dal ricorrente ed effettivamente ravvisabilenella sentenza impugnata è privo di qualsiasi conseguenza in ordine all’estinzione, allora ead oggi, del reato per intervenuta prescrizione.Il dies a quo è stato correttamente individuato, secondo l’opzione più favorevole proreo, dai giudici di appello in data prossima alla sottrazione del bene poi ricettato (avvenuta il4 dicembre 2008). Il massimo della pena edittale di otto anni di reclusione (art. 157, primocomma, cod. pen.) deve essere, innanzitutto, aumentato della metà per la circostanzaaggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, sino a dodici anni (artt. 99, secondocomma, e 157, secondo comma, cod. pen.). Occorre, poi, aumentare ulteriormente tale cifraancora della metà – e non di due terzi, come affermato dalla Corte territoriale, nonvertendosi in un caso di recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. – con uncomputo finale di diciotto anni, in ragione delle vicende interruttive (art. 161 cod. pen.). Iltermine prescrizionale sarebbe, dunque, venuto a scadere solo il 4 dicembre 2026.3.2. Il secondo motivo non è consentito, laddove sollecita una differente ricostruzionedelle dinamiche del foro interno, previo nuovo apprezzamento del materiale probatorio, erisulta, comunque, infondato in punto di diritto.Quanto alla coscienza e volontà di ricevere l’assegno nella consapevolezza della suaorigine illecita, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di dirittocostantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla pregnanzadimostrativa della mancanza di una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2,n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.270120-01) e della configurabilità anche del dolo eventuale,quando l’agente si rappresenti laconcreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa di quanto ricevuto(Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323-01; Sez. 5, n. 13213 del22/02/2024, Castello, Rv. 286221-01; Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv.274457-01).Quanto al dolo specifico (integrato dal fine di profitto proprio e altrui e non anche dallavolontà di arrecare un danno, come sostenuto dalla difesa), le considerazioni, schiettamentefattuali, articolate nel ricorso in ordine alla presunta incompatibilità con la dazione in favore diun parente atterrebbero, al più, al solo dolo generico e quelle attinenti al rischio di immediatarichiesta di ristoro si scontrano con l’evidente natura di mezzo di pagamento con cui,perlomeno medio tempore, l’obbligazione pecuniaria è stata adempiuta, con conseguimentocontestuale di un profitto patrimonialmente connotato.3.4. Il terzo e il quarto motivo risultano, infine, meramente confutativi e manifestamenteinfondati.La doppia conforme conclusione dei giudici di merito, che negano la minimale odiminuita offensività del fatto sulla scorta, da un lato, della non esiguità del titolo (euro 1.000)e, dall’altro, della sua elevata potenzialità di circolazione, appare incensurabile nel giudizio dilegittimità, siccome priva di vizi logico-giuridici e coerente con il dato istruttorio.Invero, l’esimente della particolare tenuità del fatto si fonda su una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, aisensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado dicolpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659-01), senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementidi valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n.10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone,Rv. 274647-01).Inoltre, la tenuità ex art. 648, quarto comma, cod. pen. deve essere sempre esclusa,già per il solo fatto che il valore del bene non possa ritenersi esiguo, risultando superfluaogni ulteriore indagine (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01; Sez. 2, n.51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, dep. 2012,Lorini, Rv. 252286-01).4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente(Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]