CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 31953/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO1. Con il provvedimento indicato in preambolo, il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro ha revocato, con effetto ex tunc, la misura alternativa dell’affidamentoin prova al servizio sociale concessa ad XXXXXXXXX con ordinanza del 28 maggio2025.Il Tribunale, per quanto qui d’interesse, ha preliminarmente respintol’eccezione sollevata dal difensore dell’interessato per non essergli stato dato iltermine di preavviso di dieci giorni stabilito dagli artt. 666, comma 3, e 678 cod.proc. pen., sul rilievo dell’inapplicabilità delle norme in parola alla proceduraspeciale di cui all’art. 51-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.).2. Avverso l’ordinanza il condannato ricorre per cassazione, chiedendonel’annullamento per un motivo processuale.Rinnova, infatti, l’eccezione riguardante la violazione di legge in puntotardività della notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza camerale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 21 maggio 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicano di seguito.2. Risulta dagli atti – il cui esame è imposto dalla natura processuale delvizio (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) – nonché dalprovvedimento impugnato e dallo stesso ricorso per cassazione, che la situazionefattuale è esattamente quella indicata dal ricorrente, ossia che il suo difensorenon aveva ricevuto l’avviso per la prima udienza, fissata per il giorno 19 febbraio2026, nel rispetto del preavviso dei dieci giorni liberi, e –comparso aquell’udienza al limitato fine di eccepire la nullità – il Tribunale aveva disposto ilrinvio dell’udienza a quella del 26 febbraio 2026, nella quale aveva deciso sullarevoca della misura alternativa.2. Tale essendo la situazione fattuale, il Collegio intende dare continuità alprincipio di diritto – che qui si condivide e riafferma – secondo cui «Nelprocedimento di sorveglianza l'inosservanza del termine libero e integro di diecigiorni che devono intercorrere tra la notifica dell'avviso di udienza al difensore ela data di quest'ultima dà luogo a nullità a regime intermedio del provvedimentoche lo definisce, che, se tempestivamente eccepita, impone la rinnovazionedell'avviso, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine adintegrazione di quello originario» (Sez. 1, Sentenza n. 34077 del 01/07/2014,Arini, Rv. 263223 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 19046 del 27/04/2005, Oriunto, Rv.231582 – 01 ha chiarito la sanatoria della nullità conseguente all'inosservanzadel termine di dieci giorni liberi può avvenire mediante la concessione di untermine per la difesa non inferiore a quello di cui l'avente diritto avrebbeusufruito se la citazione fosse stata regolare.Se è vero, infatti, che nel caso di specie è applicabile l’art. 184 cod. proc.pen., non versandosi in ipotesi di nullità assoluta per assenza del difensore –essendo questi comparso anche se al solo fine di far rilevare l’eccezione – dovevaessere rispettato il terzo comma della citata disposizione, secondo cui quando lanullità riguarda la citazione a comparire in dibattimento, cui è pacificamenteequiparata quella per l’udienza camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza, iltermine per la difesa non può essere inferiore a quello di cui l’avente dirittoavrebbe usufruito se la citazione fosse stata regolare.Si tratta, dunque, di una nullità a regime intermedio, da eccepire entro itermini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 17091del 31/01/2024, Biagi, Rv. 286259 – 01).3. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, i principisin qui espressi sono certamente trasponibili al procedimento di cui all’art. 51-terOrd. pen., non essendovi ragioni per non ritenere operante detto principionell’ipotesi in cui il Tribunale – ai sensi del primo comma della disposizioneappena richiamata – ricevuta la comunicazione da parte del magistrato disorveglianza, deve decidere in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revocadella misura. Tali ragioni, in particolare, non possono essere ravvisate nellanatura asseritamente urgente della procedura adombrate nel provvedimentoimpugnato, poiché, una volta che il magistrato di sorveglianza abbia datoorigine, con la prescritta comunicazione immediata, al procedimento dinanzi alTribunale di sorveglianza, non v’è motivo sottrarre la decisione alle regole chedi sorveglianza.E, d’altro canto, questa Corte ha già condivisibilmente chiarito che «Ilprovvedimento di sospensione delle misure alternative ai sensi dell'art. 51- terOrd. Pen. per la sua natura formale di decreto e per il suo carattere cautelare etransitorio, non richiede la preventiva convocazione delle parti, ma l'omissionedella notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale comporta la nullitàdel provvedimento di revoca della misura» (Sez. 1, n. 16654 del 11/02/2013,Virgilio, Rv. 255688 – 01).4. Il vizio rilevato inficia, dunque, l’avviso di fissazione per l’udienza e lasuccessiva ordinanza, che va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di sorveglianza di Catanzaro.Ricorrendone le condizioni, infine, in caso di diffusione del provvedimento,devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Catanzaro.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.