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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 06545/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18503-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difes a dall ’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante “ pro tempore ” , domiciliat a “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentat a e difes a d all ’ A vvocat o Roberto TARTAGLIA; -controricorrente - avversola sentenza n. 1821/2023, della Corte d’appello di Roma , depositata in data 10/03/2023; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Opposizione al precettopromossa dal terzo esecutato -Mancata partecipazione al giudizio del debitore - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d’ufficio -Rimessione della causa al giudice di primo grado R.G.N.18503/2023 Cron.

Rep.

Ud.08/10/2025 Adunanza camerale udita la relazione della causa, svolta nell ’ adunanza camerale celebrata in data 08/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano GiaimeGUIZZI. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1821/23, del 10 marzo 2023, della Corte d’appello di Roma, che - accogliendo il gravame esperito dalla società Rubidio SPVavverso la sentenza n. 474/16, del 20 aprile 2016, del Tribunale di Civitavecchia - ha rigettato l’opposizione al precetto proposta dalla ricorrente.

2. Riferisce, in punto di fatto, l ’ odiern a ricorrente di aver acquistato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., con atto del 3 maggio 1991, un bene immobile ubicato nel Comune di Tolfa, nel fabbricato denominato “Residence”, con impegno della venditrice a provvedere alla cancellazione di ipoteca iscritta sullo stesso - previo adempimento dell’obbligazione garantita - a favore della SezioneAutonoma di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, a garanzia di un contratto di mutuo concluso in data 3 febbraio 1988.

Resasi la società [OSCURATO:SOCIETA] inadempiente agli obblighi assunti, della stessa, inoltre, veniva dichiaratoil fallimento con sentenza del 21 maggio 2004 (trascritta il 18 maggio 2007).

“Medio tempore”, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro aveva ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il credito garantito da ipoteca (la cui iscrizione alla scadenza del ventennio veniva rinnovata, con formalità del 4 febbraio 1988), credito per l a gestione e l’incasso del quale la cessionaria conferiva mandato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., tanto che quest’ultima - in data 21 novembre 2009 -provvedeva a notificare atto di precetto sia nei confronti della curatela chedi [OSCURATO:PERSONA] .

Oppostasi al precetto l’odierna ricorrente, sospesa l’esecuzione ex art. 616 cod. proc. civ., all’esito della fase di merito del giudizio (che la creditrice pignorante instaurava solo nei confronti della Tranquillo e non anche della curatela fallimentare) l ’ opposizione veniva accolta, sul rilievo che la rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria fosse avvenuta solo nei confronti della curatela fallimentare.

Esperito appello dalla Rubidio SPV (o meglio, dalla allora sua mandataria, società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), resasi a propria volta cessionaria di [OSCURATO:PERSONA], il gravame veniva accolto.

Esito cui il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo che l’iscrizione ipotecaria dovesse intendersi rinnovata con effetto anche nei confronti dell’odierna ricorrente, a norma dell ’ art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base -come detto -di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4 ), cod. proc. civ. - n ullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c. per l’assenza di co n t ra dditorio, fin dal primo grado di giudizio, con il debitore principale CasalaccioS.r.l.

Nel rammentare che “la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ai sensi dell’art. 383,c omma 3, c od . p roc . c iv . e art. 354 c od . p roc . c iv ., al giudice di primo grado”, la ricorrente evidenzia che tale esito è intervenuto in relazione ad un giudizio, indicato come “gemello” di quello presente (e definito da Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2021, n. 19615), che ha visto opposte essa Tranquillo e Rubidio SPV senza la partecipazione della curatela fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA].

3.2. Il secondomotivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione de ll ’ a rt. 161 , comma6, del d . l gs. 1° settembre 1993, n. 385 , in relazione all ’ art 20 del r.d. n. 646 del1905, anche con riferimento all’art. 14 delle preleggi, e quindi con riguardoall’art. 2851 c od. civ.

Si censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che - rispetto ai contratti di mutuo , come quello da cui è scaturito il credito azionato in via esecutiva, conclusi sotto il vigore del d.lgs. n. 385 del 1993 - l ’ art. 161, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nel recare la disciplina di carattere transitorio non solo di natura processuale, consentirebbe la perdurante applicazione dell’abrogato art. 20 del r.d. n. 646 de 1905, norma di favore che permetteva di rinnovare l’ipoteca, dopo vent’anni dall’iscrizione, esclusivamente nel confronti del debitore ipotecario, ma con effetto anche nei riguardi del terzo acquirente.

Secondo la ricorrente, tuttavia, la suddetta norma transitoria deve considerarsi, senza dubbio , eccezionale , d eroga ndo alla regola generale, sicché, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, deve essere rigorosamente applicata ai soli casi ivi considerati, vale a dire ai contratti di mutuo oggetto di procedimenti giudiziari già in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, senza possibilità di ricorrere ad un ’ interpretazione estensiva.

3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.,sull’eccezione di prescrizione avanzata a norma dell ’ art. 2935 cod. civ., in relazione agli artt. 2943 e 2945 cod.civ. ed agli artt. 42, 51 e 110 e ss. del r.d. 16marzo 1942, n. 267 .

La ricorrente lamenta essere rimasta priva di qualsiasi decisione l’eccezione, da essa sollevata sin dal primo grado di giudizio, con cui evidenziava di aver mai ricevuto “ alcuna comunicazione da parte della BNLS.p.a. o di chi per essa”, sicché “il credito dell’istituto bancario, soggetto ad ordinariaprescrizione decennale, è per l’appunto ormai prescritto, sia nei confronti propri sia neiconfronti del debitore originario [OSCURATO:SOCIETA].”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società Rubidio SPV, o meglio, per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.La controricorrente ha presentato memoria.

7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

8. Il ricorsova accolto, in relazione al suo primo motivo.

8.1. Il primo motivo, infatti, è fondato.

8.1.1. Invero, deve ribadirsi quanto questa Corte ha affermato nella sentenza richiamata dall’odierna ricorrente, in relazione ad altra opposizione esecutiva che ha visto contrapposte le stesse parti del presente giudizio.

Vale a dire che, “ in sede di espropriazione promossa dalcreditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e seguenti, cod. proc. civ., sono parti tanto il terzo assoggettatoall’espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all ’ esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenz a o meno dell ’ azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrreeffetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui nonsia stato evocato in causa anche il debitore”, stante la sua qualifica di contraddittore necessario,“sono «inutiliter datae» e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado; e ilprincipio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l ’ opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì,contro di questi in proprio, per l’eventualità in cui ritorni (o sia ritornato) «in bonis», e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei giàsoci” ( così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2021, n. 19615, non massimata; in senso analogo Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4763 , Rv. 653012 - 01 ; Cass. Sez. 3, sent. 22marzo 2011, n. 6546, Rv. 616811-01).

8.1.2. Non ostano a tale conclusione le argomentazioni svolte da Intrum italy nel proprio controricorso e nella successiva memoria.

8.1.2.1. Non giova, infatti, alla controricorrente il richiamo ad un non recente- e isolato - precedente di questa Corte, secondo cui, allorché oggetto dell’opposizione sia un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento; tuttavia, una volta avvertito il debitore dell’imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all’espropriazione ed è solo a quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 604 cod. proc. civ., deve essere notificato l’atto di pignoramento, di talché il debitore non può reputarsi litisconsorte necessario nel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ. (così Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2007, n. 20580, Rv. 599393- 01).

Tale arresto risulta, infatti, superato dalla giurisprudenza successiva sopra richiamata, ciò che conferisce all’ipotetico contrasto di giurisprudenza - in realtà, neppure esistente, essendo stato lo stesso “assorbito” - carattere diacronico, escludendo la sussistenza delle condizioni affinché questo Collegio debba rimettere gli atti del presente giudizio al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, perchévaluti l’opportunità di provvedere a norma dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ.

D’altra parte, neppure può sostenersi - come reputa, invece, la controricorrente - che il litisconsorzio necessario sia da escludere nel caso di opposizione a precetto;in relazione ad essa, invece, la presenza in giudizio del debitore diretto si palesa sempre necessaria quando si controverta (come nella specie) non solo sul “quomodo”, ma sull’“an” dell’espropriazione.

8.1.2.2. Infine, neppure può accogliersi l ’ eccezione di giudicato, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria ex art. 380- bis.1, comma 1, cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d’appello di Roma risulta aver deciso irrevocabilmente (con sentenza n. 2208/25, dell’8 aprile 2025) altra opposizione avverso il medesimo atto di precetto, sempre proposta dall’odierna ricorrente e relativa al contratto di mutuo fondiario costituente il titolo della pretesa fatta valere in va esecutiva dal creditore pignorante.

La controricorrente, invero, risulta aver prodotto la sentenza “de qua”(e la relata di notificazione della stessa alla Tranquillo), ma non pure la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod.proc. civ., di talché questo Collegio - in assenza di ammissione dell’esistenza del giudicato, da parte della ricorrente - reputa di dover dare seguito, sul punto, al più recente approdo al quale è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte.

È stato, difatti, da ultimo affermato che la certificazione suddetta non può “essere ritenuta condizioneindispensabile e non sostituibile per l’accertamento dell’intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicitaammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cuiconfronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo”, e ciò perché “in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto pacificamente ammesso agli atti” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2025, n. 2827, Rv. 674034-01, che richiama Cass.

S ez. 3, sent. 28 dicembre 2023, n. 36258; Cass. Sez. 5,ord. 9 marzo 2022, n. 7740 , Rv. 664109 - 01; Cass. Sez. 6 - 1 , sent. 1° marzo 2018, n. 4803 , Rv. 647893 - 01).

Nella specie, tuttavia, come detto, non vi è stata alcuna ammissione da parte della ricorrente, ciò che impedisce di dare rilievo al suddetto giudicato esterno.

D’altra parte, neppure un eventuale giudicato potrebbe rilevare in una controversia svoltasi a contraddittorio non integro.

8.2. I motivi secondo e terzo restano assorbiti dall’accoglimento del primo.

9. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio al primo giudice - ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ. - da individuarsi nel Tribunale di Civitavecchia in persona di diverso magistrato, che provvederà, nel contraddittorio anche della curatela fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]o di chi sia subentrato a tale debitrice diretta, a decidere la proposta opposizione, oltre che a liquidare le spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18503-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difes a dall ’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante “ pro tempore ” , domiciliat a “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentat a e difes a d all ’ A vvocat o Roberto TARTAGLIA; -controricorrente - avversola sentenza n. 1821/2023, della Corte d’appello di Roma , depositata in data 10/03/2023; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Opposizione al precettopromossa dal terzo esecutato -Mancata partecipazione al giudizio del debitore - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d’ufficio -Rimessione della causa al giudice di primo grado R.G.N.18503/2023 Cron. Rep. Ud.08/10/2025 Adunanza camerale udita la relazione della causa, svolta nell ’ adunanza camerale celebrata in data 08/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano GiaimeGUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1821/23, del 10 marzo 2023, della Corte d’appello di Roma, che - accogliendo il gravame esperito dalla società Rubidio SPVavverso la sentenza n. 474/16, del 20 aprile 2016, del Tribunale di Civitavecchia - ha rigettato l’opposizione al precetto proposta dalla ricorrente. 2. Riferisce, in punto di fatto, l ’ odiern a ricorrente di aver acquistato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., con atto del 3 maggio 1991, un bene immobile ubicato nel Comune di Tolfa, nel fabbricato denominato “Residence”, con impegno della venditrice a provvedere alla cancellazione di ipoteca iscritta sullo stesso - previo adempimento dell’obbligazione garantita - a favore della SezioneAutonoma di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, a garanzia di un contratto di mutuo concluso in data 3 febbraio 1988. Resasi la società [OSCURATO:SOCIETA] inadempiente agli obblighi assunti, della stessa, inoltre, veniva dichiaratoil fallimento con sentenza del 21 maggio 2004 (trascritta il 18 maggio 2007). “Medio tempore”, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro aveva ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il credito garantito da ipoteca (la cui iscrizione alla scadenza del ventennio veniva rinnovata, con formalità del 4 febbraio 1988), credito per l a gestione e l’incasso del quale la cessionaria conferiva mandato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., tanto che quest’ultima - in data 21 novembre 2009 -provvedeva a notificare atto di precetto sia nei confronti della curatela chedi [OSCURATO:PERSONA] . Oppostasi al precetto l’odierna ricorrente, sospesa l’esecuzione ex art. 616 cod. proc. civ., all’esito della fase di merito del giudizio (che la creditrice pignorante instaurava solo nei confronti della Tranquillo e non anche della curatela fallimentare) l ’ opposizione veniva accolta, sul rilievo che la rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria fosse avvenuta solo nei confronti della curatela fallimentare. Esperito appello dalla Rubidio SPV (o meglio, dalla allora sua mandataria, società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), resasi a propria volta cessionaria di [OSCURATO:PERSONA], il gravame veniva accolto. Esito cui il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo che l’iscrizione ipotecaria dovesse intendersi rinnovata con effetto anche nei confronti dell’odierna ricorrente, a norma dell ’ art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646. 3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base -come detto -di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4 ), cod. proc. civ. - n ullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c. per l’assenza di co n t ra dditorio, fin dal primo grado di giudizio, con il debitore principale CasalaccioS.r.l. Nel rammentare che “la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ai sensi dell’art. 383,c omma 3, c od . p roc . c iv . e art. 354 c od . p roc . c iv ., al giudice di primo grado”, la ricorrente evidenzia che tale esito è intervenuto in relazione ad un giudizio, indicato come “gemello” di quello presente (e definito da Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2021, n. 19615), che ha visto opposte essa Tranquillo e Rubidio SPV senza la partecipazione della curatela fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]. 3.2. Il secondomotivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione de ll ’ a rt. 161 , comma6, del d . l gs. 1° settembre 1993, n. 385 , in relazione all ’ art 20 del r.d. n. 646 del1905, anche con riferimento all’art. 14 delle preleggi, e quindi con riguardoall’art. 2851 c od. civ. Si censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che - rispetto ai contratti di mutuo , come quello da cui è scaturito il credito azionato in via esecutiva, conclusi sotto il vigore del d.lgs. n. 385 del 1993 - l ’ art. 161, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nel recare la disciplina di carattere transitorio non solo di natura processuale, consentirebbe la perdurante applicazione dell’abrogato art. 20 del r.d. n. 646 de 1905, norma di favore che permetteva di rinnovare l’ipoteca, dopo vent’anni dall’iscrizione, esclusivamente nel confronti del debitore ipotecario, ma con effetto anche nei riguardi del terzo acquirente. Secondo la ricorrente, tuttavia, la suddetta norma transitoria deve considerarsi, senza dubbio , eccezionale , d eroga ndo alla regola generale, sicché, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, deve essere rigorosamente applicata ai soli casi ivi considerati, vale a dire ai contratti di mutuo oggetto di procedimenti giudiziari già in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, senza possibilità di ricorrere ad un ’ interpretazione estensiva. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.,sull’eccezione di prescrizione avanzata a norma dell ’ art. 2935 cod. civ., in relazione agli artt. 2943 e 2945 cod.civ. ed agli artt. 42, 51 e 110 e ss. del r.d. 16marzo 1942, n. 267 . La ricorrente lamenta essere rimasta priva di qualsiasi decisione l’eccezione, da essa sollevata sin dal primo grado di giudizio, con cui evidenziava di aver mai ricevuto “ alcuna comunicazione da parte della BNLS.p.a. o di chi per essa”, sicché “il credito dell’istituto bancario, soggetto ad ordinariaprescrizione decennale, è per l’appunto ormai prescritto, sia nei confronti propri sia neiconfronti del debitore originario [OSCURATO:SOCIETA].”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società Rubidio SPV, o meglio, per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.La controricorrente ha presentato memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorsova accolto, in relazione al suo primo motivo. 8.1. Il primo motivo, infatti, è fondato. 8.1.1. Invero, deve ribadirsi quanto questa Corte ha affermato nella sentenza richiamata dall’odierna ricorrente, in relazione ad altra opposizione esecutiva che ha visto contrapposte le stesse parti del presente giudizio. Vale a dire che, “ in sede di espropriazione promossa dalcreditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e seguenti, cod. proc. civ., sono parti tanto il terzo assoggettatoall’espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all ’ esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenz a o meno dell ’ azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrreeffetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui nonsia stato evocato in causa anche il debitore”, stante la sua qualifica di contraddittore necessario,“sono «inutiliter datae» e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado; e ilprincipio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l ’ opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì,contro di questi in proprio, per l’eventualità in cui ritorni (o sia ritornato) «in bonis», e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei giàsoci” ( così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2021, n. 19615, non massimata; in senso analogo Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4763 , Rv. 653012 - 01 ; Cass. Sez. 3, sent. 22marzo 2011, n. 6546, Rv. 616811-01). 8.1.2. Non ostano a tale conclusione le argomentazioni svolte da Intrum italy nel proprio controricorso e nella successiva memoria. 8.1.2.1. Non giova, infatti, alla controricorrente il richiamo ad un non recente- e isolato - precedente di questa Corte, secondo cui, allorché oggetto dell’opposizione sia un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento; tuttavia, una volta avvertito il debitore dell’imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all’espropriazione ed è solo a quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 604 cod. proc. civ., deve essere notificato l’atto di pignoramento, di talché il debitore non può reputarsi litisconsorte necessario nel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ. (così Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2007, n. 20580, Rv. 599393- 01). Tale arresto risulta, infatti, superato dalla giurisprudenza successiva sopra richiamata, ciò che conferisce all’ipotetico contrasto di giurisprudenza - in realtà, neppure esistente, essendo stato lo stesso “assorbito” - carattere diacronico, escludendo la sussistenza delle condizioni affinché questo Collegio debba rimettere gli atti del presente giudizio al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, perchévaluti l’opportunità di provvedere a norma dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ. D’altra parte, neppure può sostenersi - come reputa, invece, la controricorrente - che il litisconsorzio necessario sia da escludere nel caso di opposizione a precetto;in relazione ad essa, invece, la presenza in giudizio del debitore diretto si palesa sempre necessaria quando si controverta (come nella specie) non solo sul “quomodo”, ma sull’“an” dell’espropriazione. 8.1.2.2. Infine, neppure può accogliersi l ’ eccezione di giudicato, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria ex art. 380- bis.1, comma 1, cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d’appello di Roma risulta aver deciso irrevocabilmente (con sentenza n. 2208/25, dell’8 aprile 2025) altra opposizione avverso il medesimo atto di precetto, sempre proposta dall’odierna ricorrente e relativa al contratto di mutuo fondiario costituente il titolo della pretesa fatta valere in va esecutiva dal creditore pignorante. La controricorrente, invero, risulta aver prodotto la sentenza “de qua”(e la relata di notificazione della stessa alla Tranquillo), ma non pure la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod.proc. civ., di talché questo Collegio - in assenza di ammissione dell’esistenza del giudicato, da parte della ricorrente - reputa di dover dare seguito, sul punto, al più recente approdo al quale è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte. È stato, difatti, da ultimo affermato che la certificazione suddetta non può “essere ritenuta condizioneindispensabile e non sostituibile per l’accertamento dell’intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicitaammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cuiconfronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo”, e ciò perché “in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto pacificamente ammesso agli atti” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2025, n. 2827, Rv. 674034-01, che richiama Cass. S ez. 3, sent. 28 dicembre 2023, n. 36258; Cass. Sez. 5,ord. 9 marzo 2022, n. 7740 , Rv. 664109 - 01; Cass. Sez. 6 - 1 , sent. 1° marzo 2018, n. 4803 , Rv. 647893 - 01). Nella specie, tuttavia, come detto, non vi è stata alcuna ammissione da parte della ricorrente, ciò che impedisce di dare rilievo al suddetto giudicato esterno. D’altra parte, neppure un eventuale giudicato potrebbe rilevare in una controversia svoltasi a contraddittorio non integro. 8.2. I motivi secondo e terzo restano assorbiti dall’accoglimento del primo. 9. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio al primo giudice - ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ. - da individuarsi nel Tribunale di Civitavecchia in persona di diverso magistrato, che provvederà, nel contraddittorio anche della curatela fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]o di chi sia subentrato a tale debitrice diretta, a decidere la proposta opposizione, oltre che a liquidare le spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul m
Sentenza Cassazione n. 06545/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris