CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30288/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] MACRI' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - Cui 033QFCB, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito per l’imputata l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 16 febbraio 2024 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza in data 31 marzo 2022 del Tribunale di Terni, ha condannato l’imputata alle pene di legge per l’esercizio di una casa di prostituzione, assorbito il favoreggiamento. 2. La ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’acquisizione del verbale di sommarie informazioni testimoniali della teste irreperibile (primo motivo) e l’insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del reato nonché il travisamento della prova (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il primo motivo di ricorso è infondato perché, a prescindere dalla immediata contestazione dell’acquisizione in udienza delle dichiarazioni della teste irreperibile, desumibile dall’uso nel verbale dell’avverbio avversativo a principio della frase, “anzi il Giudice dispone acquisirsi le sit della teste …”, come a voler significare che il consenso all’acquisizione era limitato ai brogliacci e non alle dichiarazioni della teste, è di immediata evidenza che tali dichiarazioni non sono state decisive ai fini della condanna.Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge con nettezza chela prova della condanna è stata fondata sulle numerose intercettazioni di conversazioni tra la donna e i clienti e tra la donna e i suoi familiari, sugli annunci, sulle dichiarazioni degli stessi clienti, sulle dichiarazioni degli operanti di polizia giudiziaria, sugli esiti delle varie perquisizioni, anche dopo l’arresto, positivi per la presenza di materiale connesso all’esercizio dell’attività prostitutiva e di cospicue somme di denaro, coerenti con l’attività illecita esercitata: in un’intercettazione con la sorella l’imputata aveva dichiarato che dalla tariffa di cinquanta euro a prestazione, tratteneva trenta euro per sé e dava venti euro alla giovane che si era prostituita. Pertanto, nonostante l’approssimazione dell’interpretazione della Corte di appello su un presunto consenso omnicomprensivo, la ricorrente comunque ha focalizzato la sua attenzione su una prova non decisiva. Va ribadito che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali, dopo averli indicati, chiarirne altresì l’ incidenza sul complessivocompendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività inriferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci,Rv. 243416). Nel caso in esame, come detto, la ricorrente ha dato per assunta la decisività e nulla ha allegato in concreto sul superamento della cosiddetta "prova di resistenza"(Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep . 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Il secondo motivo è manifestamente infondato perché fattuale e rivalutativo. Nella prospettiva difensiva, sulla base delle sommarie informazioni testimoniali della teste irreperibile che la ricorrente ha ritenuto, contraddittoriamente rispetto al primo motivo, pienamente utilizzabili ai fini della formulazione di questa seconda doglianza, le due donne si prostituivano liberamente e separatamente, senza attività di reclutamento e stabilità di organizzazione. La denuncia del travisamento della prova, però, non si confronta affatto con il cospicuo compendio captativo da cui è emerso un continuo via vai di ragazze nella casa presa in locazione dall’imputata, con iniziative della stessa allorché contattava i clienti per offrire anche più ragazze contemporaneamente, e con le dichiarazioni dei clienti, che avevano affermato di aver incontrato nel tempo diverse ragazze. Pertanto, è da ritenersi ineccepibile la condanna per l’esercizio della casa di prostituzione, siccome, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 3, comma primo, n. 1 della legge 20 febbraio, n. 1958, n. 75, la nozione di "casa di prostituzione " implica necessariamente la presenza di una pluralità di persone esercenti il meretricio, con facoltà, per chiunque ne abbia conoscenza, di poter accedere liberamente in quel luogo (tra le più recenti, Sez. 3, n. 29421 del 07/03/2019, P., Rv. 276357 – 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosìdeciso, 09/04/2